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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 1982

Cassazione n. 48416/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1982 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari 1'8 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Oristano il 19 giugno 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, atteso che non risulta provata la derivazione dello stato di alterazione psico-fisica dall'assunzione di sostanze stupefacenti, nonché in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente-infondato, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già illustrato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (ultima pagina della sentenza impugnata): lo stato psicofisico dell'imputato (caratterizzato da tremori, euforia, iperattività, atteggiamento teso e ostile nei confronti dei sanitari, irrequieto e con negazione di aver assunto sostanze stupefacenti) unito alla dinamica del sinistro evidenziano che costui aveva condotto il motociclo in stato di alterazione dall'uso di cocaina; l'oggettiva gravità della condotta e l'assenza di segni di resipiscenza da parte dell'imputato dimostrano, d'altra parte, l'insussistenza di elementi idonei ad una attenuazione della pena.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1982 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari 1'8 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Oristano il 19 giugno 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, atteso che non risulta provata la derivazione dello stato di alterazione psico-fisica dall'assunzione di sostanze stupefacenti, nonché in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente-infondato, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già illustrato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (ultima pagina della sentenza impugnata): lo stato psicofisico dell'imputato (caratterizzato da tremori, euforia, iperattività, atteggiamento teso e ostile nei confronti dei sanitari, irrequieto e con negazione di aver assunto sostanze stupefacenti) unito alla dinamica del sinistro evidenziano che costui aveva condotto il motociclo in stato di alterazione dall'uso di cocaina; l'oggettiva gravità della condotta e l'assenza di segni di resipiscenza da parte dell'imputato dimostrano, d'altra parte, l'insussistenza di elementi idonei ad una attenuazione della pena. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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