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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16611/2022

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liere GIUSEPPE CRICENT1 Ritenuto che 1,-Lamberte viirko Mdryarucci, [OSCURATO:PERSONA] hanno prestato fideke-sinne f:wore oel nca delle Marche e della [OSCURATO:PERSONA] d Ancora, le quali avevano concesso un'apertura di credito in conto corrente alla società Sanplast immobiliare [OSCURATO:SOCIETA] seguito d, c»est'ultima, la Banca delle Marche ha iniziato una procedura di esecuzione immobiliare nei confronti dei fideiussori, che si sono opposti alla esecuzione, eccependo la mancanza di titolo esecutivo e comunque la nullità dela fdeússione n quanto stabilita in mancanza di un importo massimo predetermin 2.-11 Tribunale di Ancona ha accolto questa opposizione accertando la nullità della garanzia per indeterm,natezza, non essendo previsto nel relativo contratto alcun l.mite r..rèss -no d' 3.-Su appello della Banca delle Marche, la Corte di appello di Ancona ha riformato la decisione di primo grado ritenendo la garanzia come di tipo autonomo e dunque tale da iMpedire al Th-:Irante di opporre eccezioni al beneficiario.

Va segnalato che, nel corso dei secondo grado, Banca delle Marche è stata sottoposta ad ,Amministrazione straordinaria, con nomina governativa di due commissari, i quali hanno autorizzato la cessione dei crediti della banca alla società [OSCURATO:PERSONA]';I:che Credi': 52A che poi li ha ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA]. 4.-Ricorrono fideiussori con cinque motivi, a fronte dei quali v'è il controricorso della società cessionaria del credito.

ConAderalw k ti t prfrni dLre MOti 13- attenceno alla validità della procura alle lai in capo M difensori e procuratori della Banca delle Marche, che ha proposto a suo tempo appello.

I ricorrenti s iciqore dei 'att:o che, seppure i difensori della banca avevano depositato, dopo espresso .nvito del giudice, la procura speciale notarile, non \ e 2 avevano tutta va dat• prova di avere la specifica autorizzazione ad agire da parte dei commissari liquidatori.

Infatti, nella :31-ocura spe:iwe c:-.a previsto che gli atti difensivi dovessero essere prev arnente a ituriz7:ati da commissari, e la relativa autorizzazione non era stata mai depositata.

Con il primo motivo, dunque, i ricorrenti lamentano violazione dell'articolo 182 codice di pro',::eTh..ira civUe, rArinc:he 342 codice di procedura civile, ed assumono che la Corte .J'appel,o, pur ave ido dato atto del deposito della procura alle liti, non aveva tuttavia fornito alcuna motivazione circa l'eccezione del mancato deposito, o della mancata prova, dell'autorizzazione espressa che l'organo di amministrazi,:ir e della soc,e':à lena banca doveva fornire ai difensori.

Con il secondo motivo si denuncia violazione del 360 numero 5 c.p.c. e dell'articolo 342 c.p.c.„ e si attribuisce alla sentenza impugnata di avere del tutto omesso corminqui l'esame M questo fatto storico controverso e decisivo: vale a dire della prova dell Eititoril::azione alla singola iniziativa processuale.

I due motH/i, che pongono una questione comune, possono essere esaminati insierrie e sono infondati.

La questione rasce .-.1al facc ha all'interno della procura era espressamente previsto che" i nominati procuratori... potranno avvalersi della presente procura soltanto su espresso incarico dell'organo o della struttura aziendale che ha il potere di dispo.., compir-rent° dei singoli atti legali".

Secondo i ricorrenti, dunque, a conferire lo ius postulandi ai difensori non era sufficiente il mero rilascio della procura ma occorreva il rilascio della singola autorizzazione, di cui nella procura si faceva menzione: più precisamente la prova dell'esi;t:e nz a1'. postulandi non poteva essere fornita semplicemente con il deposito della procura speciale, ma occorreva in più depositare la prova della singola autorizzazione.

Questa tesi, :u:tavia,. r,ori tiene conto del fatto che altro è il potere di agire in giudizio conferito .zon la procura, altro è il sottostante rapporto di mandato (Cass.6095/ 2019; Cass, 8863/ 2021), che presuppone un accordo diverso ed autonomo, e The U r 3scio della procura è sufficiente a conferire lo ius postulandi costituendo i;-.R c:e a rrod hta di esercizio di tale jus postulandi l'oggetto del distinto contratto tra il cliente ed il difensore: contratto che ha efficacia merarnente ii iter non h evam72 nei confronti dei terzi, con la conseguenza che il deposito della procura speciale è sufficiente a dimostrare l'esistenza del potere di agire in giudizio, essendo la mancanza della singola autorizzazione questione di de • rne.-,) rapporto interno tra le parti. 6.- Terzo e il quarto motivo attengono invece alla questione della validità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto.

Con i terzo 0n0:1,/,:),. in pí--irticoL,..ire, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo o, m alternatv...1 i.:Gressa pronuncia, e si attribuisce alla Corte di merito di aver del tutto trascurato la valutazione della questione, che peraltro era oggetto di un motivo ci appello, dela mancata fissazione del limite di valore nella fideinssione, Questa censura è ribadita con il quarto motivo che parimenti denuncia omessa decisione, o comunque insufficiente motivazione, proprio sulla questione della vahtlit;t dea ri€iiis.. one.

I motiv 5010 ,f'bildati La ratio della decisione impugnata è nel fatto che, dovendosi qualificare la fideiussione come di tipo autonomo, a cagione della clausola di pagamento a prima richieT:a rio d;i\ieva :onseguire che alcuna eccezione il fideiussore poteva opporre al beneficiario dovendo invece pagare per l'appunto alla semplice richiesta di quest'ultimo.

La C.enr.? r_fi . ci-.e questa fosse la ragione più liquida, cioè la ragione in base alia quale decAere la causa senza necessità di esaminare le altre questioni poste con gli altri motivi di appello, e dunque, rilevata la autonomia della fideitissioma rispetto al --apporto sottostante, ha, per così dire, ritenuto assorht a c.u!stione colla tiidt. della fideiussione omnibus.

Va tuttavia precisato che ia ragione più liquida è quella che consente, per l'appunto, di decidere la causa in base ad un argomento assorbente rispetto a tutti eh aitri, 1r )do tale te. decisa la causa sulla questione più liquida, non v'è bisogno di esaminare le atre questioni in discussione.

In tal senso la prospettiva dei giudici di merito è stata quella di ritenere che. essendo, I cere3C-c d; ficeiussione un contratto autonomo, il garante non potesse opporre al creditore alcuna eccezione di sorta, ivi compresa quella relat'va alla aiidità della ficenssiane medesima.

In re.alà, la oJeii-itiond deH autonomia della fideiussione non è assorbente rispetto a quella della validità della fideiussione stessa per indeterminatezza dell'oggetto.

Infatti la natura .?utonorna della f deiussione impedisce al garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto sottostante, ossia al rapporto con il debitore principale, ma non impedisce di opporre le eccezioni relative alla validità stessa e :a questione della determinatezza dell'oggetto è, per l'appunto, un::-3 questione che attiene alla validità della fideiussione medesima con la conseguenza che stabilire se la fideiussione fosse o meno autonoma non era questione assorbente rispetto a quella della validità della fideiussione Conclusione questa che si pIK.') assumere anche sulla base della stessa clausola contrattuale (n.. 6) riportata in ricorso, da cui si deduce che il garante si impegna a pagare rinuniando ,aile et:Ct- 2 i0 tii che spettano al finanziato: non alle proprie, dunque, ossz a o i.eHe che i garante può opporre in base al contratto di garanzia.

Questione, questa, che conseguentemente andava esaminata autonomamente rispetto a quella.. ;accograzHtc di teri l i quarto motivo rende assorbito l'esame del quinto.

P.Q.M.

La Corte é..ccogiie. terzo e q wf.a-to motivo, rigetta primo e secondo, dichiara assorbito il quinto.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composi:-done anche per le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere GIUSEPPE CRICENT1 Ritenuto che 1,-Lamberte viirko Mdryarucci, [OSCURATO:PERSONA] hanno prestato fideke-sinne f:wore oel nca delle Marche e della [OSCURATO:PERSONA] d Ancora, le quali avevano concesso un'apertura di credito in conto corrente alla società Sanplast immobiliare [OSCURATO:SOCIETA] seguito d, c»est'ultima, la Banca delle Marche ha iniziato una procedura di esecuzione immobiliare nei confronti dei fideiussori, che si sono opposti alla esecuzione, eccependo la mancanza di titolo esecutivo e comunque la nullità dela fdeússione n quanto stabilita in mancanza di un importo massimo predetermin 2.-11 Tribunale di Ancona ha accolto questa opposizione accertando la nullità della garanzia per indeterm,natezza, non essendo previsto nel relativo contratto alcun l.mite r..rèss -no d' 3.-Su appello della Banca delle Marche, la Corte di appello di Ancona ha riformato la decisione di primo grado ritenendo la garanzia come di tipo autonomo e dunque tale da iMpedire al Th-:Irante di opporre eccezioni al beneficiario. Va segnalato che, nel corso dei secondo grado, Banca delle Marche è stata sottoposta ad ,Amministrazione straordinaria, con nomina governativa di due commissari, i quali hanno autorizzato la cessione dei crediti della banca alla società [OSCURATO:PERSONA]';I:che Credi': 52A che poi li ha ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA]. 4.-Ricorrono fideiussori con cinque motivi, a fronte dei quali v'è il controricorso della società cessionaria del credito. ConAderalw k ti t prfrni dLre MOti 13- attenceno alla validità della procura alle lai in capo M difensori e procuratori della Banca delle Marche, che ha proposto a suo tempo appello. I ricorrenti s iciqore dei 'att:o che, seppure i difensori della banca avevano depositato, dopo espresso .nvito del giudice, la procura speciale notarile, non \ e 2 avevano tutta va dat• prova di avere la specifica autorizzazione ad agire da parte dei commissari liquidatori. Infatti, nella :31-ocura spe:iwe c:-.a previsto che gli atti difensivi dovessero essere prev arnente a ituriz7:ati da commissari, e la relativa autorizzazione non era stata mai depositata. Con il primo motivo, dunque, i ricorrenti lamentano violazione dell'articolo 182 codice di pro',::eTh..ira civUe, rArinc:he 342 codice di procedura civile, ed assumono che la Corte .J'appel,o, pur ave ido dato atto del deposito della procura alle liti, non aveva tuttavia fornito alcuna motivazione circa l'eccezione del mancato deposito, o della mancata prova, dell'autorizzazione espressa che l'organo di amministrazi,:ir e della soc,e':à lena banca doveva fornire ai difensori. Con il secondo motivo si denuncia violazione del 360 numero 5 c.p.c. e dell'articolo 342 c.p.c.„ e si attribuisce alla sentenza impugnata di avere del tutto omesso corminqui l'esame M questo fatto storico controverso e decisivo: vale a dire della prova dell Eititoril::azione alla singola iniziativa processuale. I due motH/i, che pongono una questione comune, possono essere esaminati insierrie e sono infondati. La questione rasce .-.1al facc ha all'interno della procura era espressamente previsto che" i nominati procuratori... potranno avvalersi della presente procura soltanto su espresso incarico dell'organo o della struttura aziendale che ha il potere di dispo.., compir-rent° dei singoli atti legali". Secondo i ricorrenti, dunque, a conferire lo ius postulandi ai difensori non era sufficiente il mero rilascio della procura ma occorreva il rilascio della singola autorizzazione, di cui nella procura si faceva menzione: più precisamente la prova dell'esi;t:e nz a1'. postulandi non poteva essere fornita semplicemente con il deposito della procura speciale, ma occorreva in più depositare la prova della singola autorizzazione. Questa tesi, :u:tavia,. r,ori tiene conto del fatto che altro è il potere di agire in giudizio conferito .zon la procura, altro è il sottostante rapporto di mandato (Cass.6095/ 2019; Cass, 8863/ 2021), che presuppone un accordo diverso ed autonomo, e The U r 3scio della procura è sufficiente a conferire lo ius postulandi costituendo i;-.R c:e a rrod hta di esercizio di tale jus postulandi l'oggetto del distinto contratto tra il cliente ed il difensore: contratto che ha efficacia merarnente ii iter non h evam72 nei confronti dei terzi, con la conseguenza che il deposito della procura speciale è sufficiente a dimostrare l'esistenza del potere di agire in giudizio, essendo la mancanza della singola autorizzazione questione di de • rne.-,) rapporto interno tra le parti. 6.- Terzo e il quarto motivo attengono invece alla questione della validità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto. Con i terzo 0n0:1,/,:),. in pí--irticoL,..ire, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo o, m alternatv...1 i.:Gressa pronuncia, e si attribuisce alla Corte di merito di aver del tutto trascurato la valutazione della questione, che peraltro era oggetto di un motivo ci appello, dela mancata fissazione del limite di valore nella fideinssione, Questa censura è ribadita con il quarto motivo che parimenti denuncia omessa decisione, o comunque insufficiente motivazione, proprio sulla questione della vahtlit;t dea ri€iiis.. one. I motiv 5010 ,f'bildati La ratio della decisione impugnata è nel fatto che, dovendosi qualificare la fideiussione come di tipo autonomo, a cagione della clausola di pagamento a prima richieT:a rio d;i\ieva :onseguire che alcuna eccezione il fideiussore poteva opporre al beneficiario dovendo invece pagare per l'appunto alla semplice richiesta di quest'ultimo. La C.enr.? r_fi . ci-.e questa fosse la ragione più liquida, cioè la ragione in base alia quale decAere la causa senza necessità di esaminare le altre questioni poste con gli altri motivi di appello, e dunque, rilevata la autonomia della fideitissioma rispetto al --apporto sottostante, ha, per così dire, ritenuto assorht a c.u!stione colla tiidt. della fideiussione omnibus. Va tuttavia precisato che ia ragione più liquida è quella che consente, per l'appunto, di decidere la causa in base ad un argomento assorbente rispetto a tutti eh aitri, 1r )do tale te. decisa la causa sulla questione più liquida, non v'è bisogno di esaminare le atre questioni in discussione. In tal senso la prospettiva dei giudici di merito è stata quella di ritenere che. essendo, I cere3C-c d; ficeiussione un contratto autonomo, il garante non potesse opporre al creditore alcuna eccezione di sorta, ivi compresa quella relat'va alla aiidità della ficenssiane medesima. In re.alà, la oJeii-itiond deH autonomia della fideiussione non è assorbente rispetto a quella della validità della fideiussione stessa per indeterminatezza dell'oggetto. Infatti la natura .?utonorna della f deiussione impedisce al garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto sottostante, ossia al rapporto con il debitore principale, ma non impedisce di opporre le eccezioni relative alla validità stessa e :a questione della determinatezza dell'oggetto è, per l'appunto, un::-3 questione che attiene alla validità della fideiussione medesima con la conseguenza che stabilire se la fideiussione fosse o meno autonoma non era questione assorbente rispetto a quella della validità della fideiussione Conclusione questa che si pIK.') assumere anche sulla base della stessa clausola contrattuale (n.. 6) riportata in ricorso, da cui si deduce che il garante si impegna a pagare rinuniando ,aile et:Ct- 2 i0 tii che spettano al finanziato: non alle proprie, dunque, ossz a o i.eHe che i garante può opporre in base al contratto di garanzia. Questione, questa, che conseguentemente andava esaminata autonomamente rispetto a quella.. ;accograzHtc di teri l i quarto motivo rende assorbito l'esame del quinto. P.Q.M. La Corte é..ccogiie. terzo e q wf.a-to motivo, rigetta primo e secondo, dichiara assorbito il quinto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composi:-done anche per le spese
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