CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 28229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16112/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 143, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BOLOGNAn.2805/2017depositata il 27/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Nel 1995 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conferivano congiuntamente incarico all'architetto [OSCURATO:PERSONA] di progettare la costruzione di un edificio bifamiliare su un terreno di comune proprietà sito in Borgonuovo di [OSCURATO:PERSONA] (BO) e nel 1996 per la direzione lavori. Nel giugno1998 l'arch. Federico per dissidi col Taffani cessava il proprio incarico, e nel 2002 richiedeva tramite legale il pagamento del suo compenso al Mignani, che intraprendeva il giudizio di primo grado contro il professionista davanti al Tribunale di Bologna, chiedendo di accertare la risoluzione del contratto d'opera per recesso dall'incarico ingiustificato di [OSCURATO:PERSONA], con condanna del medesimo al risarcimento dei danni da lui subiti, che assumeva superiori al compenso ancora dovuto al professionista per l'opera prestata, del quale chiedeva la determinazione nella sua effettiva consistenza. Si costituiva in primo grado l'arch. Federico, che chiedeva il rigetto delle avverse domande di risoluzione e di risarcimento danni invocando come giusta causa di recesso dal comune incarico ricevuto i dissidi col Taffani, e sulla base della parcella presentata e del parere dell'Ordine degli Architetti di Bologna, chiedeva in via riconvenzionale la condanna del Mignani al pagamento del compenso professionale di € 79.851,68. Con la sentenza del 6/13.6.2012 il Tribunale di Bologna riconosceva la legittimità del recesso per giusta causa ex art. 2237 cod. civ. esercitato dal professionista per i dissidi intercorsi col coobbligato solidale [OSCURATO:PERSONA], respingendo le domande del Mignani di risoluzione e risarcimento danni, e determinava sulla base della CTU espletata il compenso spettante per la complessiva opera prestata all'arch. Federico in € 49.400,00, condannando il Mignani al pagamento in suo favore, tenendo conto degli acconti già versati, della somma di € 36.901,74, dichiarando compensate per metà le spese processuali, condannando il Mignani al pagamento in favore del professionista della residua metà e ponendo a carico delle parti in solido le spese di CTU. Impugnata tale sentenza dal Mignani, che riproponeva le domande di risoluzione e risarcimento danni e contestava l'importo del compenso riconosciuto, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva, la Corte d'Appello di Bologna, dopo avere dichiarato improcedibile l'istanza di sospensiva perché nelle more la decisione di primo grado aveva avuto compiuta esecuzione, con la sentenza n. 2805/2017 del 4.7/27.11.2017 accoglieva solo parzialmente l'appello, confermando il rigetto delle domande di risoluzione e risarcimento danni, condannando il Mignani a pagare la minor somma di € 35.901,74 al professionista (per l'esclusione del compenso per la redazione di due tavole di arredo), dando atto che nelle more il Mignani aveva già pagato € 29.770,20 e dichiarando compensate le spese di secondo grado. Avverso la suddetta sentenza, non notificata, [OSCURATO:PERSONA] ha notificato ricorso alla Suprema Corte il 21.5.2018 a [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; resiste con controricorso notificato il 28.6.2018 FedericoGiuseppe. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Col primo motivo di appello il Mignani lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c. la violazione degli articoli 1292 cod. civ., 112 e 132 comma 2° n. 4) c.p.c. per avere ritenuto obbligato il Mignani solidalmente a [OSCURATO:PERSONA] nonostante egli nell'atto di appello avesse eccepito la mancanza di prova del conferimento dell'incarico di direzionedei lavori da parte del Taffani e della proprietà comune dei beni sui quali i lavori erano stati eseguiti, essendosi limitata la Corte d'Appello a motivare in ordine all'insussistenza dei presupposti della rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 1311 n.2) cod. civ. da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo é infondato, in quanto l'impugnata sentenza alla pagina 4, sia pure concisamente e nell'ambito dell'esame del primo motivo di appello, relativo all'asserito recesso ingiustificato del professionista, ha riconosciuto che il Federico ha prodotto documentazione proveniente dal separato giudizio promosso nei suoi confronti dal Taffani conclusosi con la sentenza n.1813/2006 del Tribunale di Bologna, comprovante il conferimento dell'incarico professionale all'arch. [OSCURATO:PERSONA] sia da parte del Taffani, che del Mignani, ed alla pagina 3 nel descrivere lo svolgimento del processo, e peraltro in conformità a quanto esposto dal Mignani medesimo nel ricorso alla Suprema Corte, ha indicato come di proprietà comune il terreno edificabile sul quale doveva sorgere l'edificio bifamiliare progettato dal professionista, in tal modo giustificando la natura solidale dell'obbligazione assunta dal Mignani nei confronti dell'arch. [OSCURATO:PERSONA]. Dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. il vizio di motivazione può essere fatto valere in caso di totale mancanza, o mera apparenza, o di contraddittorietà così profonda da non consentire di individuare l'effettiva ragione della decisione, ma non nei casi di motivazione insufficiente, o di contraddittorietà non radicale, e nessuna violazione di legge é ravvisabile rispetto all'invocato art. 1292 cod. civ., relativo alla nozione di solidarietà, mentre non può essere richiesta alla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, che compete ai giudici di merito, avendo la Corte d'Appello ed il giudice di primo grado plausibilmente ritenuto che dal conferimento congiunto di un incarico professionale di progettazione e di direzione dei lavori inerente ad un edificio bifamiliare destinato a sorgere su un terreno di proprietà comune di due soggetti sia derivata un'obbligazione solidale di pagamento al professionista a carico degli stessi. Col secondo motivo il Mignani lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c. la violazione degli articoli 115, 112 e 132 comma 2° n.4) c.p.c. e degli articoli 74 e 87 disp. att. c.p.c. per avere la Corte d'Appello confermato, salvo che per la modesta riduzione di € 1.000,00, la determinazione del compenso compiuta in primo grado in mancanza di documentazione comprovante la prestazione dell'opera, con particolare riferimento al compenso riconosciuto per il progetto di massima con tavole acquarellate, basato sul documento 45 prodotto dal Federico con la memoria del 27.10.2006, che era stata immediatamente contestata dal Mignani in quanto non identificava, né numerava compiutamente i documenti prodotti in contrasto con la previsione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., ed aggiunge che il giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato sul rilievo formulato che il documento n. 45 ed altri atti depositati in primo grado dal Federico non erano più contenuti nel fascicolo della parte appellata nel giudizio di secondo grado. Va premesso che non compete alla Suprema Corte, giudice di legittimità, la rivalutazione del materiale istruttorio prodotto per esprimere un giudizio sui fatti posti a base della condanna pronunciata in secondo grado, ove non sia dedotta l'omessa considerazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., non invocabile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. in caso di doppia pronuncia conforme, e che non sono stati neppure individuati i documenti diversi da quello n. 45 che sarebbero mancati nel fascicolo di parte appellata, peraltro compiutamente esaminati nel contraddittorio delle parti nella CTU espletata in primo grado posta a base della decisione. Il secondo motivo, comunque é inammissibile in quanto non si confronta con la specifica motivazione addotta sul documento n. 45 del Federico dalla Corte d'Appello di Bologna alla pagina 6 terzo e quarto capoverso, con la quale, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata (Cass. n. 9545/2010 e Cass. n.771/2004), si é affermato che la violazione degli articoli 74 ed 87 disp. att. c.p.c. sulle modalità della produzione documentale deve ritenersi sanata quando, come nella specie, malgrado l'irritualità del deposito non accompagnato da un'indicazione analitica dei documenti prodotti, sia stato garantito il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa delle parti e dal tenore delle censure mosse dalla controparte sia desumibile la conoscenza del contenuto dei documenti irritualmente prodotti dalla parte avversaria. Col terzo motivo il Mignani lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la violazione dell'art. 132 comma 2° n. 4) c.p.c. e degli articoli 112 e 115 c.p.c.,per avere la Corte d'Appello di Bologna omesso ogni motivazione in ordine alla reiezione dell'argomentazione svolta dal Mignani alla pagina 13 dell'atto di appello in ordine alla necessità di considerare ai fini degli acconti pagati la somma di € 11.508,11 versata a [OSCURATO:PERSONA] dal coobbligato solidale, [OSCURATO:PERSONA] (emergente dalla lettera del legale di Federico prodotta indirizzata ai coobbligati e dal ricorso per ingiunzione presentato dal Federico nei confronti degli stessi), e per avere totalmente omesso di valutare le prove dei pagamenti effettuati dal Mignani acquisite agli atti (€ 29.770,20 emergenti dai documenti 1 e 4 allegati al ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c. del 24.7.2012 ed € 8.815,77 emergenti dai documenti 3 e 4 allegati alla memoria di costituzione della fase inibitoria del 4.9.2012 e riconosciuti nella memoria del 4.9.2012 di [OSCURATO:PERSONA]) dopo avere dichiarato improcedibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado per avere già avuto compiuta esecuzione, come da documentazione depositata dal Federico (fascicolo C n. 5). Il ricorrente, lamenta, infine, che l'impugnata sentenza nel dispositivo, non tenendo conto dei pagamenti effettuati dal Mignani in corso di causa a favore del professionista, abbia pronunciato condanna a suo carico ed a favore di [OSCURATO:PERSONA] per € 35.901,74, formando così un titolo esecutivo che non tiene conto neppure dei pagamenti in corso di causa effettuati dal Mignani sulla base della sentenza di condanna esecutiva pronunciata in primo grado. Va ricordato anzitutto quanto già esposto sulla limitata censurabilità dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. del vizio di motivazione, ed evidenziato che non é stata lamentata l'omessa considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e che non può essere richiesta alla Suprema Corte una rivalutazione del materiale istruttorio per addivenire ad un diverso giudizio sul fatto in contrasto col convincimento motivatamente e plausibilmente espresso dai giudici di merito. Quanto all'asserito pagamento di € 11.508,11 che sarebbe stato effettuato in acconto per lo stesso incarico professionale da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA], il Mignani, che in primo grado aveva chiesto di tener conto nella determinazione del residuo compenso del professionista degli acconti da lui personalmente versati, non poteva introdurre in secondo grado con una mera argomentazione difensiva, e senza formulare sul punto conclusioni specifiche, la questione dello scomputo dal residuo compenso del professionista dell'importo di € 11.508,11 asseritamente versato al Federico dal coobbligato solidale Taffani, che non era parte del giudizio, avendo peraltro lamentato col secondo motivo di appello la ritenuta sussistenza della solidarietà passiva col Taffani, e comunque in assenza di una vera e propria domanda giudiziale sul punto, non é ravvisabile un difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Non é ravvisabile la violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, dal momento che la Corte d'Appello di Bologna, nel respingere la domanda di restituzione delle somme asseritamente versate in eccesso dal Mignani rispetto al compenso dovuto all'arch. [OSCURATO:PERSONA], ha dato atto dei due assegni circolari pagati al professionista dal Mignani documentati per complessivi € 29.770,20, inferiore al compenso del Federico rideterminato in € 35.901,74 oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado, e la violazione dell'art. 112 c.p.c. non é invocabile solo perché l'impugnata sentenza sulla domanda volta ad ottenere lo scomputo degli acconti già versati non ha riconosciuto l'ulteriore versamento dedotto di €8.815,77, non accogliendo sotto questo profilo la prospettazione dell'atto di appello del Mignani, non potendosi richiedere a questa Corte, che é giudice di legittimità, una rivalutazione delle prove di pagamento che sono state fornite dal Mignani. Inammissibile époi la doglianza sollevata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (vedi Cass. 28.8.2017 n. 20486; Cass. 27.12.2017 n. 27000; Cass. 10.6.2016 n. 11892) é invocabile quando il Giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti in cui ciò é consentito dalla legge, o quando abbia disatteso valutandole secondo il proprio prudente apprezzamento prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova ed insuscettibili di vaglio critico elementi di prova, che debbano invece essere assoggettati a valutazione, e non allo scopo di ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio sulla ricostruzione dei fatti da parte della Suprema Corte, che é Giudice di legittimità e non di merito. Il terzo motivo merita invece accoglimento nella parte in cui si lamenta che la Corte d'Appello, pur riconoscendo l'avvenuta prova del pagamento di €29.770,20 da parte del Mignani a favore dell'attuale controricorrente, abbia pronunciato condanna nei suoi confronti per il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell'intero credito accertato di € 35.901,74 e non per la sola differenza tra tale somma ed € 29.770,20, ossia per € 6.131,54, con gli interessi legali riconosciuti dalla sentenza di secondo grado, dovendosi affermare il principio di diritto che il giudice del merito nel pronunciare condanna al pagamento del credito accertato a favore di una delle parti deve tener conto di tutti i pagamenti che abbia riconosciuto come intervenuti a favore del creditore in corso di causa e formare quindi un titolo esecutivo solo per il residuo credito, al quale in sede esecutiva potranno essere opposti solo eventuali pagamenti sopravvenuti alla conclusione del giudizio e non pagamenti che siano stati fatti in corso di causa. Non essendo necessari, né consentiti ulteriori accertamenti in fatto per l'applicazione del menzionato principio di diritto, ai sensi dell'art. 384 comma 2°, decidendo nel merito, va cassata l'impugnata sentenza laddove al capo a) dichiara tenuto e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 35.901,74, oltre interessi legali dalla sentenza di secondo grado al saldo, contemporaneamente dando atto dell'avvenuto pagamento della minor somma di € 29.770,20, e [OSCURATO:PERSONA] va condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della minor somma di € 6.131,54, con gli interessi legali già riconosciuti dalla sentenza di secondo grado. L'accoglimento nei termini indicati del terzo motivo e la reiezione dei primi due motivi giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie nei limiti di cui in motivazioneil terzo motivo, rigettandolo per il resto, rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo ; cassa l'impugnata sentenza nella parte in cui, al capo a) del dispositivo, dichiara tenuto e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 35.901,74, oltre interessi legali dalla sentenza di secondo grado al saldo, e dà atto dell'avvenuto pagamento della minor somma di € 29.770,20; decidendo nel merito, condanna Mig