CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 03423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15446/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scauri di Minturno , P.za Rotelli n. 2; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6686 / 3 /1 7 della Commissione tributaria Regionale delLazio, depositata il 20/11/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tenutasi mediante collegamento Oggetto:audiovisivo a distanza come previsto dal provvedimento del Presidente del Collegio del 16.1.2023; Ritenuto che 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il provvedimento di diniego di rimborso della TARSU 2010 emesso dal Comune di Minturno, rimborso che il contribuente riteneva dovuto in ragione del mancato riscontro all’interpello dallo stesso proposto e afferente alla richiesta di detassazione ex art 62 d.lgs. n. 507 del 1993. 2. La CTR con la sentenza n. 6686/3/2017, depositata il 20/11/2017, rigettava l’appello proposto dal contribuente e, per l’effetto, confermava la decisione di primo grado. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 4.Il Comune di Minturno ha depositato controricorso. Considerato che 1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omesso esame delle domande spiegate e degli atti depositati da parte della CTR dalle quali risultava che la doglianza prospettata si fondava sulla mancata risposta fornita dall’ente territoriale, nel termine di trenta giorni, all’interpello relativo all’applicabilità, nel caso concreto, della TARSU 2010. Da tale mancato riscontro il contribuente faceva discendere il maturato silenzio-assenso del Comune di Minturno in ordine alla indicata inapplicabilità del tributo per come esposta nell’atto di interpello, con conseguente illegittimità del provvedimento di rifiuto di restituzione delle somme cautelativamente versate dal contribuente a titolo di TARSU 2010. Rileva, ulteriormente, il ricorrente che la motivazione della sentenza della CTR sarebbe affetta da insufficienza, contraddittorietà e illogicità, non comprendendosi le ragioni posti a suo fondamento e il conseguente mancato totale accoglimento del ricorsodella contribuente fondato sul suindicato silenzio dell’amministrazione comunale dal quale consegue l’accoglimento delle eccezioni formulate con l’atto di interpello. Infine, il Pimpinella chiede che la sentenza impugnata sia riformata anche nella parte della statuizione relativa alla compensazione delle spese di giudizio, in difetto dei presupposti di cui all’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992. 2.Il ricorso è in parte inammissibile in parte infondato. 2.1 Va, preliminarmente, rilevato l’ammissibilità del ric orso che, seppure articolato in un unico motivo con più profili di doglianza rende possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione. 2.2 Quanto alla censura afferente « all’omesso esame delle difese spiegate dal ricorrente e della documentazione prodotta» e alla insufficiente, contradditoria ed illogica motivazione, essa deve essere ricondotta al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge 7 n. 134 del 2012. Tale vizio postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo avere percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l'omissione venga a risolversi in un implicito accertamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico. Nella specie la censura in esame deve essere dichiarata inammissibile in quanto, in presenza di una "doppia conforme", il ricorrente non ha messo in evidenza, agli effetti dell’art. 348 ter, comma 5 c.p.c., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado. 2.3 Il ricorso è, poi, infondato in quanto la CTR ha correttamente dichiarato la legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Minturno ha negato la restituzione delle somme versate dal contribuente a titolo di TARSU; provvedimento emesso successivamente all’interpello da quest’ultimo proposto, seppure la relativa pronuncia dev’essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c. La ratiodell’art. 11 (Diritto di interpello) della legge n. 212 del 2000, nel testo vigente ratione temporisè, infatti, quella di favorire lo spirito di leale collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente per mezzo della deduzione da parte di quest’ultimo di una questione (rilevante per il fisco) volta ad ottenere dalla prima una guida interpretativa. Il co ntribuente pu ò, quindi, inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. Nel caso in esame risulta assente la sopra indicata incertezza normativa -stante il chiaro tenore letterale dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, il quale chiaramente esclude dalla superficie tassabile quella in cui per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici, o nocivi –di talché risulta violato il dovere di leale collaborazione. Il contribuente ha, infatti formulato il quesito soffermandosi su circostanze fattuali secondo cui egli aveva diritto alla detassazione di cui all’art. 62 cit. sulle superfici «destinate ad accogliere per brevi lassi di tempo il transito di mezzi aziendali e dipendenti, non sono idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani» (cfr. pag 2 del ricorso), senza confrontarsi con la portata della norma sopra indicata, così vertendo l'incertezza sulle indicate circostanze fattuali, sulla cui base non può essere invocato l'affidamento di cui parla l'ar t. 11, che deriva soltanto dall'interpretazione che l'Amministrazione abbia dato di disposizioni normative(cfr. Cass. n. 25621 del 2021 Rv. 662235 -01).2.4Discende da quanto sopra l’infondatezza del motivo di ricorso che impinge la statuizione relativa alle spese di giudizio. Esso, infatti, si fonda sulla asserita fondatezza del ricorso originario del contribuente che, diversamente da quanto da quest’ultimo ritenuto, deve essere dichiarato non fondato rilevandosi, poi, nel caso concreto che l’indicazione delle "gravi ed eccezionali ragioni" - indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992– non risultano essere frutto di una scelta illogicao erronea, configurandosi in tali casi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. 3.Il ricorso va pertanto respinto. 4. La sostanziale novità della controversia e il silenzio tenuto dall’amministrazione costituiscono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese giudiziali. 5.Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso pr