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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05156/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' BRUNO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Messina in data 7/04/2021, col quale era respinta l'istanza di liberazione anticipata con riguardo al periodo dal 2/01/2018 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

E ciò in ragione del fatto che il suddetto: - il 7.11.18 ha subito la revoca della patente di guida in seguito a sottoposizione a sorveglianza speciale di P.S. per anni 2 e mesi 6; - sottoposto a detenzione domiciliare, è stato deferito il 9.3.19 e il 20.8.19 per produzione e traffico illecito di stupefacenti; - il 6.12.19 è stato segnalato dalla Questura di [OSCURATO:PERSONA] per uso di stupefacenti; - il 30.6.20 è stato deferito all'A.G. per evasione, danneggiamento aggravato dell'autovettura della moglie, porto d'armi, subendo pertanto la revoca della detenzione domiciliare; - durante la reclusione presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], dai luglio all'ottobre 2020 è incorso in diversi rapporti disciplinari per appropriazione o danneggiamento dei beni dell'Amministrazione e inosservanza di ordini; - durante la reclusione presso la CC di Barcellona P.G. ha subito 10 giorni di esclusione dalle attività in comune per aggressione ad un compagno in data 6.11.20, 7 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive per intimidazione e sopraffazione verso i compagni in data 30.11.20, ammonizione per atteggiamenti offensivi in data

5.12.20. L'ordinanza del Tribunale osserva, invero, che nessuna censura può muoversi al provvedimento di rigetto, considerato che, al di là delle condizioni psichiche del soggetto ampiamente documentate, ai fini del beneficio premiale, resta il fatto obiettivo delle condotte negative descritte, che denotano la mancata partecipazione all'opera rieducativa.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Magazzù, deducendo violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente.

Lamenta la difesa che il Tribunale di sorveglianza di Messina, pur riconoscendo le gravi condizioni di salute del condannato necessitanti di un trattamento sanitario, non tiene conto del fatto che le stesse consentano di escludere la pertinenza dei rilievi disciplinari.

Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in guanto fondato su doglianze non consentite, aspecifiche e manifestamente infondate.

Il difensore non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto.

L'ordinanza impugnata, invero, correttamente valuta gli elementi risultanti dagli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi logici e giuridici, quale quella sopra riportata, ritenendo, pertanto, fondato il relativo rigetto dell'istanza di liberazione anticipata disposto dal Magistrato di sorveglianza.

Il ricorso proposto nell'interesse del suddetto, che continua ad insistere in modo generico e non autosufficiente sulle condizioni psichiche del condannato con cui già risulta essersi confrontato il provvedimento impugnato e ad invitare, nei termini sopra riportati, ad una diversa valutazione di elementi fattuali, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' BRUNO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Messina in data 7/04/2021, col quale era respinta l'istanza di liberazione anticipata con riguardo al periodo dal 2/01/2018 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. E ciò in ragione del fatto che il suddetto: - il 7.11.18 ha subito la revoca della patente di guida in seguito a sottoposizione a sorveglianza speciale di P.S. per anni 2 e mesi 6; - sottoposto a detenzione domiciliare, è stato deferito il 9.3.19 e il 20.8.19 per produzione e traffico illecito di stupefacenti; - il 6.12.19 è stato segnalato dalla Questura di [OSCURATO:PERSONA] per uso di stupefacenti; - il 30.6.20 è stato deferito all'A.G. per evasione, danneggiamento aggravato dell'autovettura della moglie, porto d'armi, subendo pertanto la revoca della detenzione domiciliare; - durante la reclusione presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], dai luglio all'ottobre 2020 è incorso in diversi rapporti disciplinari per appropriazione o danneggiamento dei beni dell'Amministrazione e inosservanza di ordini; - durante la reclusione presso la CC di Barcellona P.G. ha subito 10 giorni di esclusione dalle attività in comune per aggressione ad un compagno in data 6.11.20, 7 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive per intimidazione e sopraffazione verso i compagni in data 30.11.20, ammonizione per atteggiamenti offensivi in data 5.12.20. L'ordinanza del Tribunale osserva, invero, che nessuna censura può muoversi al provvedimento di rigetto, considerato che, al di là delle condizioni psichiche del soggetto ampiamente documentate, ai fini del beneficio premiale, resta il fatto obiettivo delle condotte negative descritte, che denotano la mancata partecipazione all'opera rieducativa. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Magazzù, deducendo violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente. Lamenta la difesa che il Tribunale di sorveglianza di Messina, pur riconoscendo le gravi condizioni di salute del condannato necessitanti di un trattamento sanitario, non tiene conto del fatto che le stesse consentano di escludere la pertinenza dei rilievi disciplinari. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in guanto fondato su doglianze non consentite, aspecifiche e manifestamente infondate. Il difensore non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto. L'ordinanza impugnata, invero, correttamente valuta gli elementi risultanti dagli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi logici e giuridici, quale quella sopra riportata, ritenendo, pertanto, fondato il relativo rigetto dell'istanza di liberazione anticipata disposto dal Magistrato di sorveglianza. Il ricorso proposto nell'interesse del suddetto, che continua ad insistere in modo generico e non autosufficiente sulle condizioni psichiche del condannato con cui già risulta essersi confrontato il provvedimento impugnato e ad invitare, nei termini sopra riportati, ad una diversa valutazione di elementi fattuali, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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