CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00505/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Genova, confermata la detenzione domiciliare già concessa in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza, ha dichiarato non doversi procedere in relazione alla richiesta, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) sulla base di una rinuncia presentata dell'interessato prima dell'udienza del Tribunale. 50-14 Il Tribunale dAenova ha ritenuto che il ricorrente, prima della valutazione da parte del Magistrato di sorveglianza sulla concessione provvisoria delle misure alternative alla detenzione già richieste ; abbia rinunciato alla parte relativa all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 Ord. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alla ritenuta rinuncia la quale, pur essendo intervenuta da parte del difensore - su sollecitazione dell'Ufficio - per procedere alla valutazione della sola detenzione domiciliare già istruita limitatamente a detta prima fase di competenza del Magistrato di sorveglianza, non poteva neanche considerarsi valida perché non proveniente personalmente dal condannato ovvero dal difensore munito allo scopo di idonea procura speciale ovvero in presenza dell'interessato consenziente. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Secondo quanto questa Corte ha sancito (Sez. 1, n. 19326 del 21/12/2018, dep. 2019, Rv. 275809), "nel procedimento di sorveglianza, la rinuncia all'istanza volta ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione (nella specie, affidamento in prova al servizio sociale) costituisce atto negoziale abdicativo e recettizio e deve essere formulata dal condannato personalmente, ovvero dal difensore munito di procura speciale o in presenza dell'interessato consenziente". 3. Nel caso di specie, il Tribunale diAerlova non ha fatto buon governo dell'istituto della rinuncia nel procedimento di sorveglianza, non avvedendosi neanche del fatto che la "rinuncia" era stata sollecitata dall'Ufficio ed era stata espressamente "limitata" dal difensore - sprovvisto della necessaria procura speciale, in assenza dell'interessato - alla sola fase, di competenza del Magistrato di sorveglianza, "preliminare" rispetto alla decisione del Tribunale, come peraltro dimostrato anche dalla circostanza che la richiesta originaria era stata invece confermata dalla fissazione e trattazione dell'istanza nella sua "interezza". 4. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova, per rinnovato giudizio. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata, relativamente all'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza