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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 36860/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19977/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio degli avvocatiMARIA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del le gale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3818/2018 depositata il20/12/2018, R.G. n. 4903/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato –per quanto qui rileva – la d ecisione del primo giudice nella parte in cui aveva respinto la domanda di impugnazione del licenziamento intimato, in data 27 marzo 2013, dalla [OSCURATO:PERSONA], società a totale partecipazione pubblica, al dirigente [OSCURATO:PERSONA], “accusato di avere abusato della sua posizione dirigenziale provvedendo al rifornimento dell’autovettura privata presso le pompe di benzina aziendali o anche di avere usato delle prestazioni di un professionista dell’azienda per motivi del tutto privati”;

2. la Corte, in ordine al primo motivo di appello del Santini, ha argomentato: “non sussiste alcuna nullità della sentenza in atti in quanto l'unica sentenza depositata è quella oggi gravata a prescindere dall'esistenza o meno di una bozza di cui il difensore di parte presenta una copia fotostatica avente una data diversa da quella dell'udienza di discussione.

In ogni caso, non può attribuirsi alcun valore a mere bozze presenti nel fascicolo e ciò a prescindere dalla riconducibilità di tale bozza all'organo giudicante”; 3.quanto al merito, la Corte ha escluso la pretesa discriminatorietà del licenziamento, ritenendo accertati i fatti addebitati; 4.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi; ha resistito con controricorso la società, che ha anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo si denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 133 e 429 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”; si sostiene che non vi sarebbe contestazione che “nel giudizio di prime cure il pronunciato è presente in doppia versione, con difformità anche sostanziali denunciate”; si deduce, quindi, che la sentenza impugnata avrebbe negato rilievo giuridico alla conformità della cd.

“bozza” alle “forme del pronunciato” nonché “al valore di deposito che deve assumere la lettura del dispositivo nel rito del lavoro”; la censura è inammissibile; essa parte da un presupposto -la presenza di “una doppia versione” della sentenza di primo grado - espressamente disconosciuto dalla Corte territoriale che, come riportato nello storico della lite, ha accertato essere “unica” la sentenza depositata e gravata; peraltro, dai contenuti dei due dispositivi contestati riportati in premessa dal ricorrente, si evince che la pretesa difformità riguarderebbe l’ammontare delle spese, ma non il rigetto della domanda del Santini; 2.il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. n. 300 del 1970, sostenendo che mancherebbe nella sentenza impugnata “l’esame compiuto della giustificatezza della sanzione espulsiva”; il motivo è inammissibile; oltre a dedurre una insussistente violazione dell’art. 18 l. n. 300/1970 novellato, che attiene alle tutele laddove venga accertata l’illegittimità del licenziamento, ma non alle condizioni di diritto che giustificano il recesso datoriale, la censura, pur prospettata come violazione di legge, nella sostanza pretende una rivalutazione dei fatti storici, concordemente compiuta dai giudici del merito, sollecitando un sindacato estraneo a questa Corte di legittimità; 3.conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19977/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio degli avvocatiMARIA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del le gale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3818/2018 depositata il20/12/2018, R.G. n. 4903/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato –per quanto qui rileva – la d ecisione del primo giudice nella parte in cui aveva respinto la domanda di impugnazione del licenziamento intimato, in data 27 marzo 2013, dalla [OSCURATO:PERSONA], società a totale partecipazione pubblica, al dirigente [OSCURATO:PERSONA], “accusato di avere abusato della sua posizione dirigenziale provvedendo al rifornimento dell’autovettura privata presso le pompe di benzina aziendali o anche di avere usato delle prestazioni di un professionista dell’azienda per motivi del tutto privati”; 2. la Corte, in ordine al primo motivo di appello del Santini, ha argomentato: “non sussiste alcuna nullità della sentenza in atti in quanto l'unica sentenza depositata è quella oggi gravata a prescindere dall'esistenza o meno di una bozza di cui il difensore di parte presenta una copia fotostatica avente una data diversa da quella dell'udienza di discussione. In ogni caso, non può attribuirsi alcun valore a mere bozze presenti nel fascicolo e ciò a prescindere dalla riconducibilità di tale bozza all'organo giudicante”; 3.quanto al merito, la Corte ha escluso la pretesa discriminatorietà del licenziamento, ritenendo accertati i fatti addebitati; 4.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi; ha resistito con controricorso la società, che ha anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo si denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 133 e 429 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”; si sostiene che non vi sarebbe contestazione che “nel giudizio di prime cure il pronunciato è presente in doppia versione, con difformità anche sostanziali denunciate”; si deduce, quindi, che la sentenza impugnata avrebbe negato rilievo giuridico alla conformità della cd. “bozza” alle “forme del pronunciato” nonché “al valore di deposito che deve assumere la lettura del dispositivo nel rito del lavoro”; la censura è inammissibile; essa parte da un presupposto -la presenza di “una doppia versione” della sentenza di primo grado - espressamente disconosciuto dalla Corte territoriale che, come riportato nello storico della lite, ha accertato essere “unica” la sentenza depositata e gravata; peraltro, dai contenuti dei due dispositivi contestati riportati in premessa dal ricorrente, si evince che la pretesa difformità riguarderebbe l’ammontare delle spese, ma non il rigetto della domanda del Santini; 2.il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. n. 300 del 1970, sostenendo che mancherebbe nella sentenza impugnata “l’esame compiuto della giustificatezza della sanzione espulsiva”; il motivo è inammissibile; oltre a dedurre una insussistente violazione dell’art. 18 l. n. 300/1970 novellato, che attiene alle tutele laddove venga accertata l’illegittimità del licenziamento, ma non alle condizioni di diritto che giustificano il recesso datoriale, la censura, pur prospettata come violazione di legge, nella sostanza pretende una rivalutazione dei fatti storici, concordemente compiuta dai giudici del merito, sollecitando un sindacato estraneo a questa Corte di legittimità; 3.conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma
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