CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 00384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Bari, Sezione per il Riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale, in data 23 ottobre 2020, di sequestro preventivo per equivalente del profitto delle truffe aggravate ai danni dell'Unione Europea, provvisoriamente addebitategli ai capi 21.2) e 22) della rubrica, con imposizione del vincolo sui conti correnti e sui rapporti bancari a lui intestati, nonché sui beni a lui riconducibili, sino alla concorrenza della somma di Euro 1.639.726,50. 2. L'impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3, 324 e 321 cod. proc. pen., per non essere corredata, l'ordinanza impugnata, di una motivazione riconoscibile come tale, nulla essendo stato esplicitato in ordine agli elementi concreti, riferibili alla specifica posizione del ricorrente, suscettibili di rendere ragione dell'esistenza del fumus commissi delicti e, soprattutto, del periculum in mora, come anche della necessità dell'apprensione di beni personali del legale rappresentante della persona giuridica, attraverso la quale i reati erano stati commessi, piuttosto che di quelli dell'ente. 3. Con requisitoria in data 18 novembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale del Riesame è venuto meno al proprio obbligo di dar conto, attraverso un ragionato esame degli elementi a disposizione, dell'adempiuto proprio compito di controllo sull'operato del giudice che ha disposto la misura cautelare reale (argomento ex Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789), del quale era stato eccepito, con l'istanza di riesame, l'insufficiente impegno argomentativo a sostegno del provvedimento adottato. 2. Nel caso di specie, pur ammessa la legittimità della motivazione, rassegnata nel provvedimento genetico, a sostegno del fumus commissi delicti, attraverso la tecnica della redazione "per relationem" all'argomentazione ostesa, nell'ordinanza con la quale era stata applicata allo stesso Forte la misura cautelare personale, in punto di esistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati provvisoriamente ascrittigli ai capi 21.2) e 22) della rubrica (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019 - dep. 24/02/2020, Rv. 278509; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252) - posto, tra l'altro, che nulla di specifico ha dedotto il ricorrente per escludere che in essa fossero stati criticamente esaminati sia gli elementi posti a fondamento dell'addebito cautelare sia quelli a discarico rappresentati dalla difesa -, deve, invece, riconoscersi che è inesistente la motivazione sul periculum in mora e sulle ragioni per le quali erano stati sottoposti a vincolo d'indisponibilità per equivalente i beni personali dell'indagato, che aveva agito quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. beneficiaria dei finanziamenti comunitari costituente l'oggetto materiale dei delitti di cui all'art. 640-bis cod. pen.. 3. Per diritto vivente, infatti, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio: donde, in particolare, in ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848). 4. Parimenti, è jus receptum che, in tema di reati commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258646), di modo che anche tale profilo avrebbe meritato uno specifico approfondimento motivazionale da parte del giudice della cautela. 5. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. Così deciso il 7 dicembre 2021 Il