CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04651/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 10478/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 2787/16/2024 depositata il 25 ottobre 2024. Visti gli atti depositati il 14 gennaio 2026 dalla ricorrente e il 21 gennaio 2026 dalla parte controricorrente, con i quali le parti chiedono l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]