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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 1955

Cassazione n. 00950/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1955 avverso la sentenza del 09/04/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 9 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 4 l.n. 110/75 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con unico articolato motivo il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi acquisiti, deducendo la plausibilità dell’ipotesi difensiva, secondo la quale l’imputato deteneva l’arma con un giustificato motivo essendo utile per l’attività di allevamento di bovini; che su queste deduzioni i giudici di merito si sono pronunciati e il ricorrente propone sul punto argomenti di merito alternativi e opinabili, il cui apprezzamento è comunque precluso nel giudizio di legittimità; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1955 avverso la sentenza del 09/04/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 9 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 4 l.n. 110/75 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con unico articolato motivo il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi acquisiti, deducendo la plausibilità dell’ipotesi difensiva, secondo la quale l’imputato deteneva l’arma con un giustificato motivo essendo utile per l’attività di allevamento di bovini; che su queste deduzioni i giudici di merito si sono pronunciati e il ricorrente propone sul punto argomenti di merito alternativi e opinabili, il cui apprezzamento è comunque precluso nel giudizio di legittimità; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTI
Sentenza Cassazione n. 00950/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris