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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 29722/2026

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ordano, il quale hachiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 27 febbraio 2026, il Gip del Tribunale diMessina rigettava la richiesta di autorizzazione ai colloqui formulatadall’odierno ricorrente, sottoposto alla misura cautelare della custodia incarcere.

Osservava che: la gravità dei reati (tentato omicidio, sequestrodi persona ed altri); le modalità dell’azione (che vedevano l’indagatorecarsi presso l’abitazione della donna con un complice non identificato);la condotta successiva all’azione (essersi rifugiato presso un prossimocongiunto), costituivano circostanze che induceva ad una massimacautela a tutela della incolumità della persona offesa, per il pericolo chepotesse rimanere vittima di aggressioni da parte di terzi.

Con lamedesima ordinanza negava l’autorizzazione allo svolgimento di attivitàintramuraria “per quanto di competenza”.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente formulando due motivi di ricorso:2.1.

Con i l primo motivo, eccepisce la nul l itàdell’ordinanza ex art. 178 lett. b) cod. proc. pen., per essere stataassunta senza il necessario parere del pubblico ministero;2.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge evizio di motivazione.

Osserva che l’ordinanza è illogica in quantofonda il diniego sul pericolo che l’indagato posso realizzare nuoveaggressioni ai danni della persona offesa tramite terzi, senzadistinguere tra diverse modalità di colloquio e senza valutaresoluzioni alternative che siano rispettose dei diritti del detenuto esenza chiarire come possa concretizzarsi il temuto rischio direiterazione del reato.Osserva che privo di logica è anche il divieto di svolgimento diEccepisce, infine, che entrambi i divieti sono lesivi delleprerogative costituzionalmente tutelate di mantenimento dellerelazioni affettive.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto perquanto di ragione.2.

Deve premettersi che i provvedimenti che decidono sulleistanze di colloquio dei detenuti non sono appellabili ex art. 310 cod.proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materiadi misure cautelari, ma sono ricorribili in Cassazione ex art. 111,comma settimo, Cost. per violazione di legge, potendosi risolvere inun inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, (Sez. 6,n. 35675 del 02/10/2025, Rv. 288724-01; Sez. 4, n. 17696del 28/03/2024, Rv. 286514 – 01 Sez. 1, n. 26835 del 04/05/2011,Virga, Rv. 250801; in senso conforme Sez.

U, n. 25079 del26/02/2003, Gianni, Rv. 224603 – 01).

Corretta, pertanto, è la sceltadel rimedio adottata dalla difesa del ricorrente.3.

Ciò posto, si osserva che la competenza funzionale einderogabile a provvedere sull’istanza di autorizzazione ai colloqui èdel GIP che ha applicato la misura (Sez. 1, n. 38048 dei 06/07/2017,Tinnofti, Rv. 270976 – 01).

Si è affermato, con orientamento cui ilCollegio ritiene di dover dare continuità, che anche per l’istanza inmateria di permessi di colloquio, il Giudice deve provvedere dopol'interlocuzione con il Pubblico ministero.

Ciò in quanto i permessi inquestione incidono sulla libertà personale poiché influiscono sul gradodi afflittività delle misure cautelari e sono, quindi, equiparabili , sottotale profilo, all’ordinanza con la quale il Giudice per l'udienzapreliminare provvede sulle misure cautelari.L’art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sanziona con lanullità a regime intermedio l’inosservanza delle disposizioni checoncernono la partecipazione del pubblico ministero al procedimento.Tuttavia, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, talenullità può essere fatta valere soltanto dal Pubblico ministero, unicosoggetto legittimato in quanto titolare dell'interesse ad eccepire laviolazione del "contraddittorio cartolare" alla cui realizzazione èfinalizzata l'audizione di detto organo (v., anche con riferimentoall'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., Sez. 1, n. 2420del 3/4/2000, Pischedda, Rv. 216032).Nel caso in esame, seppur è vero che il Giudice delle indaginipreliminari del Tribunale di Messina ha deciso sull’istanza di colloquipresentata dall’odierno ricorrente, senza richiedere il parere delPubblico ministero, questi non ha inteso eccepire la nullità delprovvedimento e l’indagato non è titolare di interesse a farla valere.4.

Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.Quanto all’attività intramuraria, il divieto di accesso è privo dibase normativa, oltre che contrario ai principi che ispirano il“trattamento detentivo”, finalizzato all’osservazione della personalità eal recupero e, peraltro, non adeguatamente motivato, non essendochiarite le ragioni per le quali l’attività intramuraria potrebbe influiresulle esigenze processuali.

In relazione a tale statuizione delprovvedimento in oggetto, che deve essere eliminata, deve, quindi,disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.Quanto al divieto di colloqui, si osserva che la materia èdisciplinata da plurime disposizioni.

L'art. 18, comma 1, della legge 26luglio 1975, n. 354 (legge sull'ordinamento penitenziario) dispone chei «detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui ecorrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine dicompiere atti giuridici» e, la stessa norma, al comma quarto aggiungeche «particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari».L'art. 18, comma 6, della legge n. 354 del 1975 prevede, inoltre, che«può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casiparticolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e lecautele previste dal regolamento» e, segnatamente, dall'39 del d.P.R.30 giugno 2000, n. 230».Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 25079 del26/02/2003, Gianni, Rv. 224603-01, hanno affermato che, in quantoincidenti su diritti soggettivi, i provvedimenti dell'amministrazionepenitenziaria in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti edegli internati sono sindacabili in sede giurisdizionale mediantereclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanzaricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nell'art. 14-terdella legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) e,come già evidenziato, è stato ammesso ricorso in sede di legittimitàcontro tali provvedimenti qualora intervengano in corso di misuracautelare.

Ciò in quanto i provvedimenti che decidono sulle istanze dicolloquio dei detenuti possono risolvere in un inasprimento del gradodi afflittività delle misure cautelari che giustifica il ricorso alla Corte dicassazione ex art. 111 Cost., comma 7 (Sez. 6, n. 3729 del24/11/2015, dep. 2016, Avola, Rv. 265927; Sez. 2, n. 23760 del06/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264388; Sez. 5, n. 8798 del04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823).

La sentenza della Sez.5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823, haaffermato che risponde ad un principio di civiltà giuridica che «a coluiche subisce una restrizione carceraria - preventiva o definitiva - siacomunque riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e siagarantita quella parte di diritti della personalità che neppure la penadetentiva può intaccare».

Tra questi è certamente annoverabile ildiritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, che può esserecompresso «solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze disicurezza pubblica o intramuraria o, per detenuti in attesa di giudizio,d'ordine processuale».5.

Il provvedimento oggi impugnato è stato emesso in violazione di legge inquanto inosservante dei principi enunciati.

Proprio tenuto conto della necessità digarantire ai detenuti la salvaguardia dei fondamentali diritti di personalità, qualequello al mantenimento delle relazioni affettive e familiari, un eventualelimitazione del diritto ai colloqui previsto dall’art. 18 Ord. pen. non può essere néassoluto né privo di limitazioni temporali, potendo e dovendo il giudice cheprocede valutare di volta in volta l’autorizzazione ai singoli colloqui, ma senzaescluderli tout court, peraltro a tempo indeterminato.Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato ha limitato sine die ein modo indifferenziato la possibilità di colloqui del detenuto, in tal modoincorrendo nella violazione della norma citata, avendo operato una compressionetotale del diritto del detenuto senza specificare le ragioni di ordine processualeche giustificano una estensione generalizzata del divieto di colloqui.6.

Alla luce dei motivi esposti deve disporsi l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata nella parte relativa al divieto di attivitàintramuraria.

Deve, invece, disporsi l’annullamento dell’ordinanza conrinvio al GIP del Tribunale di Messina perché, con riferimento ai colloqui incarcere, rivaluti l’istanza nel rispetto dei principi enunciati e colmando lelacune motivazionali.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, senza rinvio limitatamente al divieto disvolgimento di attività intramuraria, che elimina, e con rinvio per nuovo giudizioal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina limitatamente aldivieto dei colloqui.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordano, il quale hachiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 27 febbraio 2026, il Gip del Tribunale diMessina rigettava la richiesta di autorizzazione ai colloqui formulatadall’odierno ricorrente, sottoposto alla misura cautelare della custodia incarcere. Osservava che: la gravità dei reati (tentato omicidio, sequestrodi persona ed altri); le modalità dell’azione (che vedevano l’indagatorecarsi presso l’abitazione della donna con un complice non identificato);la condotta successiva all’azione (essersi rifugiato presso un prossimocongiunto), costituivano circostanze che induceva ad una massimacautela a tutela della incolumità della persona offesa, per il pericolo chepotesse rimanere vittima di aggressioni da parte di terzi. Con lamedesima ordinanza negava l’autorizzazione allo svolgimento di attivitàintramuraria “per quanto di competenza”.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente formulando due motivi di ricorso:2.1. Con i l primo motivo, eccepisce la nul l itàdell’ordinanza ex art. 178 lett. b) cod. proc. pen., per essere stataassunta senza il necessario parere del pubblico ministero;2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge evizio di motivazione. Osserva che l’ordinanza è illogica in quantofonda il diniego sul pericolo che l’indagato posso realizzare nuoveaggressioni ai danni della persona offesa tramite terzi, senzadistinguere tra diverse modalità di colloquio e senza valutaresoluzioni alternative che siano rispettose dei diritti del detenuto esenza chiarire come possa concretizzarsi il temuto rischio direiterazione del reato.Osserva che privo di logica è anche il divieto di svolgimento diEccepisce, infine, che entrambi i divieti sono lesivi delleprerogative costituzionalmente tutelate di mantenimento dellerelazioni affettive.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto perquanto di ragione.2. Deve premettersi che i provvedimenti che decidono sulleistanze di colloquio dei detenuti non sono appellabili ex art. 310 cod.proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materiadi misure cautelari, ma sono ricorribili in Cassazione ex art. 111,comma settimo, Cost. per violazione di legge, potendosi risolvere inun inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, (Sez. 6,n. 35675 del 02/10/2025, Rv. 288724-01; Sez. 4, n. 17696del 28/03/2024, Rv. 286514 – 01 Sez. 1, n. 26835 del 04/05/2011,Virga, Rv. 250801; in senso conforme Sez. U, n. 25079 del26/02/2003, Gianni, Rv. 224603 – 01). Corretta, pertanto, è la sceltadel rimedio adottata dalla difesa del ricorrente.3. Ciò posto, si osserva che la competenza funzionale einderogabile a provvedere sull’istanza di autorizzazione ai colloqui èdel GIP che ha applicato la misura (Sez. 1, n. 38048 dei 06/07/2017,Tinnofti, Rv. 270976 – 01). Si è affermato, con orientamento cui ilCollegio ritiene di dover dare continuità, che anche per l’istanza inmateria di permessi di colloquio, il Giudice deve provvedere dopol'interlocuzione con il Pubblico ministero. Ciò in quanto i permessi inquestione incidono sulla libertà personale poiché influiscono sul gradodi afflittività delle misure cautelari e sono, quindi, equiparabili , sottotale profilo, all’ordinanza con la quale il Giudice per l'udienzapreliminare provvede sulle misure cautelari.L’art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sanziona con lanullità a regime intermedio l’inosservanza delle disposizioni checoncernono la partecipazione del pubblico ministero al procedimento.Tuttavia, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, talenullità può essere fatta valere soltanto dal Pubblico ministero, unicosoggetto legittimato in quanto titolare dell'interesse ad eccepire laviolazione del "contraddittorio cartolare" alla cui realizzazione èfinalizzata l'audizione di detto organo (v., anche con riferimentoall'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., Sez. 1, n. 2420del 3/4/2000, Pischedda, Rv. 216032).Nel caso in esame, seppur è vero che il Giudice delle indaginipreliminari del Tribunale di Messina ha deciso sull’istanza di colloquipresentata dall’odierno ricorrente, senza richiedere il parere delPubblico ministero, questi non ha inteso eccepire la nullità delprovvedimento e l’indagato non è titolare di interesse a farla valere.4. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.Quanto all’attività intramuraria, il divieto di accesso è privo dibase normativa, oltre che contrario ai principi che ispirano il“trattamento detentivo”, finalizzato all’osservazione della personalità eal recupero e, peraltro, non adeguatamente motivato, non essendochiarite le ragioni per le quali l’attività intramuraria potrebbe influiresulle esigenze processuali. In relazione a tale statuizione delprovvedimento in oggetto, che deve essere eliminata, deve, quindi,disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.Quanto al divieto di colloqui, si osserva che la materia èdisciplinata da plurime disposizioni. L'art. 18, comma 1, della legge 26luglio 1975, n. 354 (legge sull'ordinamento penitenziario) dispone chei «detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui ecorrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine dicompiere atti giuridici» e, la stessa norma, al comma quarto aggiungeche «particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari».L'art. 18, comma 6, della legge n. 354 del 1975 prevede, inoltre, che«può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casiparticolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e lecautele previste dal regolamento» e, segnatamente, dall'39 del d.P.R.30 giugno 2000, n. 230».Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 25079 del26/02/2003, Gianni, Rv. 224603-01, hanno affermato che, in quantoincidenti su diritti soggettivi, i provvedimenti dell'amministrazionepenitenziaria in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti edegli internati sono sindacabili in sede giurisdizionale mediantereclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanzaricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nell'art. 14-terdella legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) e,come già evidenziato, è stato ammesso ricorso in sede di legittimitàcontro tali provvedimenti qualora intervengano in corso di misuracautelare. Ciò in quanto i provvedimenti che decidono sulle istanze dicolloquio dei detenuti possono risolvere in un inasprimento del gradodi afflittività delle misure cautelari che giustifica il ricorso alla Corte dicassazione ex art. 111 Cost., comma 7 (Sez. 6, n. 3729 del24/11/2015, dep. 2016, Avola, Rv. 265927; Sez. 2, n. 23760 del06/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264388; Sez. 5, n. 8798 del04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823). La sentenza della Sez.5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823, haaffermato che risponde ad un principio di civiltà giuridica che «a coluiche subisce una restrizione carceraria - preventiva o definitiva - siacomunque riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e siagarantita quella parte di diritti della personalità che neppure la penadetentiva può intaccare». Tra questi è certamente annoverabile ildiritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, che può esserecompresso «solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze disicurezza pubblica o intramuraria o, per detenuti in attesa di giudizio,d'ordine processuale».5. Il provvedimento oggi impugnato è stato emesso in violazione di legge inquanto inosservante dei principi enunciati. Proprio tenuto conto della necessità digarantire ai detenuti la salvaguardia dei fondamentali diritti di personalità, qualequello al mantenimento delle relazioni affettive e familiari, un eventualelimitazione del diritto ai colloqui previsto dall’art. 18 Ord. pen. non può essere néassoluto né privo di limitazioni temporali, potendo e dovendo il giudice cheprocede valutare di volta in volta l’autorizzazione ai singoli colloqui, ma senzaescluderli tout court, peraltro a tempo indeterminato.Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato ha limitato sine die ein modo indifferenziato la possibilità di colloqui del detenuto, in tal modoincorrendo nella violazione della norma citata, avendo operato una compressionetotale del diritto del detenuto senza specificare le ragioni di ordine processualeche giustificano una estensione generalizzata del divieto di colloqui.6. Alla luce dei motivi esposti deve disporsi l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata nella parte relativa al divieto di attivitàintramuraria. Deve, invece, disporsi l’annullamento dell’ordinanza conrinvio al GIP del Tribunale di Messina perché, con riferimento ai colloqui incarcere, rivaluti l’istanza nel rispetto dei principi enunciati e colmando lelacune motivazionali. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, senza rinvio limitatamente al divieto disvolgimento di attività intramuraria, che elimina, e con rinvio per nuovo giudizioal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina limitatamente aldivieto dei colloqui.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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