Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15574/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25649-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/03/2020; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25649/2020 Numero sezionale 543/2022 Numero di raccolta generale 15574/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso il decreto n.65/2020 della Corte d’appello di Torino, del 5 marzo 2020.

2. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. 3.Con ricorso depositato il 19 luglio 2019 i ricorrenti, in proprio e quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA], proposero innanzi alla Corte d’appello di Torino domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo civile di divisione giudiziale, instauratosi innanzi al Tribunale di Saluzzo e protrattosi per tre gradi di giudizio dal 1998 al 2018.

Il magistrato designato, con decreto del 3 novembre 2019, accolse la domanda di equa riparazione, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di € 1.300,00 in favore di ciascuno degli istanti, di cui € 100,00 iure hereditario (per un anno di irragionevole ritardo) ed € 1.200,00 iure proprio (per tre anni di irragionevole ritardo), oltre interessi e spese.

Avverso il suddetto provvedimento i ricorrenti proposero opposizione, lamentando l’esiguità dell’importo liquidato dal primo magistrato.

Con il decreto impugnato, la Corte d’appello di Torino ha ritenuto corretta la ricostruzione fatta propria dal decreto impugnato, che aveva diviso i periodi di sofferenza per l’irragionevole durata del processo iure hereditario e iure proprio.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

4. L’unico motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 comma 2-bis della legge n.89 del 2001, nonché la carenza e F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25649/2020 Numero sezionale 543/2022 Numero di raccolta generale 15574/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 l’erroneità della motivazione del decreto impugnato.

I ricorrenti contestano che il decreto impugnato abbia reputato corretta la liquidazione operata dal magistrato designato, il quale, invece, aveva dapprima determinato un unico periodo di durata del processo presupposto a partire dall'inizio dello stesso e fino alla data della morte della parte originaria [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel settembre 2006, due anni dopo l’inizio del giudizio d’appello, per poi sottrarre erroneamente allo stesso un termine ragionevole di sei anni, senza considerare che il giudizio di primo grado, iniziato con atto di citazione notificato il 26 febbraio 1998 e definito con sentenza del 26 giugno 2003, aveva avuto una durata irragionevole di due anni.

Inoltre, i giudici dell’opposizione avevano del pari erroneamente calcolato la durata del processo successivamente alla costituzione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] fino alla sentenza di cassazione, sottraendo da tale periodo complessivo un termine di ragionevole durata di tre anni.

4.1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha più volte espresso l’orientamento secondo cui, qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, "pro quota" e "iure successionis", l'indennizzo maturato dal "de cuius" per l'eccessiva protrazione del processo, nonché, "iure proprio", l'indennizzo dovuto in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio.

Ed infatti, la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il "de cuius" e permane altresì in relazione alla valutazione della posizione del successore - che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole, come deve dirsi avvenuto nel caso in esame -, mentre l’erede ha diritto all'indennizzo "iure proprio" solo per l'irragionevole durata del giudizio successiva alla propria rituale costituzione, la quale - come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013, "Fazio ed altri c.

Italia" - è F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25649/2020 Numero sezionale 543/2022 Numero di raccolta generale 15574/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo, atteso che, nel processo civile, in ipotesi di morte della parte originaria, stante la regolamentazione di tale evento prevista nell’art.300 c.p.c., non assume altrimenti rilievo la continuità delle rispettive posizioni processuali tra dante ed aventi causa, prevista dall'art. 110 c.p.c., se non dal momento, appunto, dell’effettiva costituzione degli eredi conseguente al decesso del primo (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 21/06/2021, n. 17685; Cass. Sez. 6 - 2, 13/11/2019, n. 29448; Cass. Sez. 6 -2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6 - 2, 03/02/2017, n. 3001; Cass. Sez. 6 - 2, 24/01/2017, n. 1785; Cass. Sez. 6 - 2, 20/11/2014, n. 24771; Cass. Sez. 2, 19/02/2014, n. 4003; Cass. Sez. 1, 07/02/2008, n. 2983).

L'unico processo, che ha visto la successione dalla parte originaria ad altra che, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., vi è subentrata, deve, ai fini dell’equa riparazione ex legge n. 89/2001, ritenersi, quindi, articolato su due distinti segmenti, uno che vide il de cuius parte e destinatario, al ricorrere della irragionevole durata, dell'indennizzo ex lege e che spetta iure successionis agli eredi che lo abbiano richiesto, e l'altro da cui discende un indennizzo che compete alle parti subentrate.

Per tutto il tempo durante il quale, deceduta la parte originaria, gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi o non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo, non vi è la parte che della sua irragionevole durata possa ricevere nocumento, di tal che nessun rilievo può avere la protrazione o la formazione della durata irragionevole del processo senza alcuna parte.

Ne consegue che, avendosi riguardo a giudizio iniziato nel febbraio 1998, definito in primo grado nel giugno 2003, con atto di appello notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 15 settembre 2004 e morte della stessa avvenuta nel settembre 2006, deve liquidarsi con riguardo a questo primo segmento, alla stregua dei termini ragionevoli indicati dall’articolo 2 comma 2-bis della legge n.89 del 2001 (tre anni per il primo grado, due anni per l’appello), l'indennizzo maturato dalla "de cuius" per l'eccessiva protrazione del F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25649/2020 Numero sezionale 543/2022 Numero di raccolta generale 15574/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 processo e spettante agli eredi pro quota.

Va poi liquidato, dal momento della costituzione dei figli in giudizio nel febbraio 2008, allorché la irragionevole durata del processo era già acquisita, l’indennizzo "iure proprio" per l’ulteriore protrarsi del giudizio.

Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame e procederà a nuovo accertamento sul computo della durata non ragionevole del processo uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25649-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/03/2020; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25649/2020 Numero sezionale 543/2022 Numero di raccolta generale 15574/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso il decreto n.65/2020 della Corte d’appello di Torino, del 5 marzo 2020. 2. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. 3.Con ricorso depositato il 19 luglio 2019 i ricorrenti, in proprio e quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA], proposero innanzi alla Corte d’appello di Torino domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo civile di divisione giudiziale, instauratosi innanzi al Tribunale di Saluzzo e protrattosi per tre gradi di giudizio dal 1998 al 2018. Il magistrato designato, con decreto del 3 novembre 2019, accolse la domanda di equa riparazione, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di € 1.300,00 in favore di ciascuno degli istanti, di cui € 100,00 iure hereditario (per un anno di irragionevole ritardo) ed € 1.200,00 iure proprio (per tre anni di irragionevole ritardo), oltre interessi e spese. Avverso il suddetto provvedimento i ricorrenti proposero opposizione, lamentando l’esiguità dell’importo liquidato dal primo magistrato. Con il decreto impugnato, la Corte d’appello di Torino ha ritenuto corretta la ricostruzione fatta propria dal decreto impugnato, che aveva diviso i periodi di sofferenza per l’irragionevole durata del processo iure hereditario e iure proprio. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria. 4. L’unico motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 comma 2-bis della legge n.89 del 2001, nonché la carenza e F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25649/2020 Numero sezionale 543/2022 Numero di raccolta generale 15574/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 l’erroneità della motivazione del decreto impugnato. I ricorrenti contestano che il decreto impugnato abbia reputato corretta la liquidazione operata dal magistrato designato, il quale, invece, aveva dapprima determinato un unico periodo di durata del processo presupposto a partire dall'inizio dello stesso e fino alla data della morte della parte originaria [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel settembre 2006, due anni dopo l’inizio del giudizio d’appello, per poi sottrarre erroneamente allo stesso un termine ragionevole di sei anni, senza considerare che il giudizio di primo grado, iniziato con atto di citazione notificato il 26 febbraio 1998 e definito con sentenza del 26 giugno 2003, aveva avuto una durata irragionevole di due anni. Inoltre, i giudici dell’opposizione avevano del pari erroneamente calcolato la durata del processo successivamente alla costituzione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] fino alla sentenza di cassazione, sottraendo da tale periodo complessivo un termine di ragionevole durata di tre anni. 4.1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte espresso l’orientamento secondo cui, qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, "pro quota" e "iure successionis", l'indennizzo maturato dal "de cuius" per l'eccessiva protrazione del processo, nonché, "iure proprio", l'indennizzo dovuto in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio. Ed infatti, la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il "de cuius" e permane altresì in relazione alla valutazione della posizione del successore - che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole, come deve dirsi avvenuto nel caso in esame -, mentre l’erede ha diritto all'indennizzo "iure proprio" solo per l'irragionevole durata del giudizio successiva alla propria rituale costituzione, la quale - come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013, "Fazio ed altri c. Italia" - è F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25649/2020 Numero sezionale 543/2022 Numero di raccolta generale 15574/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo, atteso che, nel processo civile, in ipotesi di morte della parte originaria, stante la regolamentazione di tale evento prevista nell’art.300 c.p.c., non assume altrimenti rilievo la continuità delle rispettive posizioni processuali tra dante ed aventi causa, prevista dall'art. 110 c.p.c., se non dal momento, appunto, dell’effettiva costituzione degli eredi conseguente al decesso del primo (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 21/06/2021, n. 17685; Cass. Sez. 6 - 2, 13/11/2019, n. 29448; Cass. Sez. 6 -2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6 - 2, 03/02/2017, n. 3001; Cass. Sez. 6 - 2, 24/01/2017, n. 1785; Cass. Sez. 6 - 2, 20/11/2014, n. 24771; Cass. Sez. 2, 19/02/2014, n. 4003; Cass. Sez. 1, 07/02/2008, n. 2983). L'unico processo, che ha visto la successione dalla parte originaria ad altra che, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., vi è subentrata, deve, ai fini dell’equa riparazione ex legge n. 89/2001, ritenersi, quindi, articolato su due distinti segmenti, uno che vide il de cuius parte e destinatario, al ricorrere della irragionevole durata, dell'indennizzo ex lege e che spetta iure successionis agli eredi che lo abbiano richiesto, e l'altro da cui discende un indennizzo che compete alle parti subentrate. Per tutto il tempo durante il quale, deceduta la parte originaria, gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi o non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo, non vi è la parte che della sua irragionevole durata possa ricevere nocumento, di tal che nessun rilievo può avere la protrazione o la formazione della durata irragionevole del processo senza alcuna parte. Ne consegue che, avendosi riguardo a giudizio iniziato nel febbraio 1998, definito in primo grado nel giugno 2003, con atto di appello notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 15 settembre 2004 e morte della stessa avvenuta nel settembre 2006, deve liquidarsi con riguardo a questo primo segmento, alla stregua dei termini ragionevoli indicati dall’articolo 2 comma 2-bis della legge n.89 del 2001 (tre anni per il primo grado, due anni per l’appello), l'indennizzo maturato dalla "de cuius" per l'eccessiva protrazione del F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25649/2020 Numero sezionale 543/2022 Numero di raccolta generale 15574/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 processo e spettante agli eredi pro quota. Va poi liquidato, dal momento della costituzione dei figli in giudizio nel febbraio 2008, allorché la irragionevole durata del processo era già acquisita, l’indennizzo "iure proprio" per l’ulteriore protrarsi del giudizio. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame e procederà a nuovo accertamento sul computo della durata non ragionevole del processo uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o
Decreto Cassazione n. 15574/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris