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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22900/2026

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/1984;[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] perAntonio [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] eAntonio Femia per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento delprovvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 27/11/2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento in data04/10/2024 della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza,emessa (all'esito del giudizio abbreviato) dal Giudice per l'udienza preliminaredel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per quanto qui di interesse:- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A51), rideterminando inanni 2 di reclusione ed euro 4000 multa la pena allo stesso inflitta per il reato dicui al capo A50) (artt. 81 cod. pen., 73 DPR 309/90);- in accoglimento del concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., harideterminato in anni 7, mesi 4, giorni 20 di reclusione la pena inflitta a Giulio309/90) e ai capi A40), A41), A58), A59), A59BIS) (art. 73 DPR 309/90);- ha rideterminato in anni 8, mesi 7, giorni 10 di reclusione la pena inflitta aStefano [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui ascritti al capo A39) (art. 74 DPR 309/90) e ai capiA45), A46), A48) (art. 73 DPR 309/90).2.

Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione isuddetti imputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.3.

Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.3.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla rideterminazione della pena per il capo A50).

Ildifensore evidenzia che la sentenza impugnata è priva di motivazione in ordineall'entità della pena inflitta, quantificata in misura prossima alla media edittalesenza indicare i criteri seguiti per tale rideterminazione.

Si lamenta inoltre chesarebbe stata indebitamente valorizzata la circostanza, del tutto indimostrata,che il [OSCURATO:PERSONA] era il gestore di una piazza di spaccio.3.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al diniego della attenuanti generiche.

La difesa rileva lacarenza e contraddittorietà della sentenza impugnata, atteso che l'elemento dellareiterazione della condotta illecita (valorizzato ai fini del diniego dalla sentenzaannullata) era venuto meno posto che gli stessi Giudici di merito hanno assolto ilPaparo per il capo A51), mentre in relazione al precedente per furto non erastato spiegato perché lo stesso fosse ostativo al riconoscimento del beneficio dilegge.

Si era poi omesso di considerare che non si trattava di condotte violente,che l'episodio era isolato e che l'imputato non aveva neppure le risorse pereffettuare l'acquisto della sostanza stupefacente.3.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale.4.

Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi.4.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione allaquantificazione della pena.

Il difensore, a quanto è dato comprendere, deduceche a seguito della rideterminazione della pena per il reato tentato di cui al capoA59BIS) (quantificata nella misura indicata dalle parti nel concordato in appello),il Giudice del rinvio, per rispettare il criterio di proporzionalità tra i due episodiindicato dalla sentenza rescindente, avrebbe dovuto rivedere (riducendola)anche la pena il capo A58).4.2.

Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in quanto la Cortedi appello ha omesso di motivare in ordine al possibile proscioglimento per capoA59BIS) ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.5.

Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.5.1.

Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine agliaumenti per la continuazione per i capi A45) e A46).

Secondo la difesa, il Giudicedi rinvio non aveva motivato in ordine alla quantificazione degli aumenti, esoprattutto non aveva considerato che già le precedenti sentenze di meritoavevano significativamente ridimensionato i fatti.5.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.6.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è parzialmentefondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.1.1.

Il primo motivo, avente ad oggetto la quantificazione della pena per ilcapo A50), è inammissibile in quanto generico e comunque manifestamenteinfondato.

Giova ribadire che la graduazione della pena rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruoaumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità adelinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazionedel ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiorealla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243-01).

Nel caso in esame è sufficiente evidenziare: che l'imputato èstato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/90 (il motivodi ricorso avente ad oggetto la derubricazione dei fatti nel reato di cui all’art. 73,comma 5, è stato dichiarato inammissibile dalla sentenza di annullamento); chela pena applicata nel giudizio di rinvio per tale delitto (anni 2 di reclusione) è parial minimo edittale; che conseguentemente, a differenza di quanto ritiene ilricorrente, non era necessaria un particolare motivazione da parte dei Giudici dimerito in punto di quantificazione della pena.1.2.

Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il diniego dellain punto di fatto.

Come costantemente ribadito da questa Corte l'applicazionedella circostanze generiche (così come il loro diniego) costituisce esercizio delpotere discrezionale del giudice di merito, che sfugge al controllo di legittimità,sempre che di esso sia data adeguata motivazione.

Si è poi più volte affermatoche, non essendo le attenuanti generiche un diritto dell'imputato (neppurequando incensurato), il loro riconoscimento postula l'esistenza di elementipositivi che ne giustifichino la concessione e quindi il mancato riconoscimentopuò essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di tali elementi ocircostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01).

Si è infine precisato che al fine di ritenere o escludere lecircostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da talevalutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

La sentenzaimpugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si è attenuta ai principisopra esposti, avendo i Giudici evidenziato, da un lato, che mancavano elementipositivi che giustificassero la concessione delle attenuanti, e, dall'altro, chedoveva essere valorizzata (come ulteriore elemento ostativo) la biografia penaledell'imputato.

Il difensore non si confronta con i sopra esposti argomenti, e, aben vedere, si limita a chiedere la valorizzazione di elementi non pertinenti allavicenda processuale (assenza di condotte violente), non provati (precariecondizioni economiche) ovvero (occasionalità della condotta) smentiti dalcontesto (attività di narcotraffico organizzata) nell'ambito del quale si colloca lacondotta del [OSCURATO:PERSONA].1.3.

Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di motivazionein ordine alla sospensione condizionale della pena, è invece fondato.Questa Corte, nel suo più alto consesso (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018,dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01), ha affermato che il mancato esercizio(con esito positivo o negativo) del potere-dovere riconosciuto al giudice diappello dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. di applicare di ufficio i benefici dilegge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "nondecisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione dilegge o difetto di motivazione, salva l’ipotesi in cui l'effettivo espletamento delmedesimo potere-dovere sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sededi conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condannala prima volta in appello, con le conclusioni subordinate proposte dall'imputatonel giudizio di primo grado.

Nel caso in esame, la possibilità di applicare ilbeneficio di legge è divenuta attuale solo nel giudizio di rinvio a seguitodell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] da uno dei reati a lui originariamente contestati e laconseguente rideterminazione della pena in misura (anni 2) compatibile con lasospensione (quanto meno) della pena detentiva in quanto rientrante nel limitedell'art. 163, comma 1, ultima parte cod. pen.

La difesa dell'imputato, comerisulta dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] allegato al ricorso, nel rassegnarele conclusioni nel giudizio di rinvio ha formalmente richiesto la concessione deibenefici di legge ed in particolare la sospensione condizionale della pena ove nefossero risultati sussistenti i presupposti.

Alla luce dei principi sopra esposti, sullaCorte di appello incombeva dunque l'obbligo di motivare in ordine allaconcessione (o al diniego) del beneficio richiesto.

La sentenza impugnata èinvece sul punto del tutto silente.

Sussiste dunque il vizio di motivazionedenunciato dal ricorrente.

Va altresì precisato che non risulta di per sé ostativo aldiniego del beneficio il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal certificato allegatodalla difesa, ha già fruito della pena sospesa a lui concessa con il decreto penaledel G.i.p. di Mantova del 19/11/2011, con il quale è stato condannato per ildelitto di furto alla pena di mesi 5 di reclusione, interamente sostituita con quelladella multa.

Ed infatti, questa Corte ha più volte affermato che in tema disospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione delbeneficio, non deve tenersi conto, nel computo della soglia complessiva rilevanteai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della penapecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata exart. 135 cod. pen. a quella detentiva, ben potendo il giudice, rimodulando l'interotrattamento sanzionatorio in modo da non superare il limite di due anni, disporrela sospensione condizionale della sola pena detentiva e revocare la sospensionein precedenza concessa anche con riguardo alla pena pecuniaria (Sez. 6, n.49115 del 17/10/2022, Vicentelli, Rv. 284078 – 01).La sentenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] va quindi annullata in punto disospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte di appello affinchécolmi il vuoto motivazionale di cui si è detto.2.

Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2.1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, come più volteaffermato da questa Corte, non sono deducibili con ricorso per cassazioneavverso la sentenza emessa – come appunto nel caso in esame – a seguito diconcordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che è stataoggetto di accordo delle parti, salva l'ipotesi – che non ricorre pacificamente nelcaso in esame – di applicazione di pena illegale, ostandovi la naturaconsensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02).Quanto poi alla pretesa necessità di rivedere il trattamento sanzionatorioanche per il reato di cui al capo A58) è appena il caso di evidenziare chel'annullamento della Corte di cassazione aveva ad oggetto unicamente l'aumentoper la continuazione per il capo A59-BIS), essendo stati i restanti motividichiarati inammissibili.

Da ciò consegue che sulla condanna per il capo A58) esul relativo trattamento sanzionatorio si era formato il giudicato parziale, sicchéil Giudice di rinvio non avrebbe in alcun modo potuto rivedere la pena irrogata.2.2.

Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza dimotivazione in ordine alla possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., èinammissibile.

Ed infatti, questa Suprema Corte ha più volte affermato che neiconfronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01).

Nel caso in esame,dagli atti risulta che l'imputato ha concordato una nuova pena per il capoA59BIS), rinunciando a tutti i loro motivi di gravame diversi da quelli concernentiil trattamento sanzionatorio.

Da ciò consegue che lo stesso non può denunciarein questa sede il vizio di motivazione in punto di responsabilità indicato nelmotivo, posto che lo stesso ha ad oggetto un punto della decisione impugnatainvestito proprio dai motivi di appello ai quali ha rinunciato.3.

Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è nel complessoinammissibile.3.1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero, lasentenza di annullamento (par.

26.6. pag. 84) ha ritenuto fondata la doglianzadello [OSCURATO:PERSONA] riferita alla misura degli aumenti di pena applicati a titolo dicontinuazione per i reati satellite di cui ai capi A45) e A46), unicamente perchéla Corte di appello, nonostante avesse escluso la sussistenza dell'aggravante dicui all'art. 61-bis cod. pen. (ritenuta dal primo giudice), nel determinare gliaumenti a titolo di continuazione per i suddetti reati, aveva mantenuto inalteratala pena (rispettivamente nove e sette mesi di reclusione), senza precisarne leragioni.

In sostanza il mandato conferito al giudice del rinvio era di rideterminarela pena comminata in primo grado tenendo conto dell'esclusione dell'aggravantedel reato transnazionale.

La Corte territoriale nel giudizio di rinvio ha assolto atale compito applicando una significativa riduzione per il capo A45) (un mese) euna ancora più consistente per il capo A46) (quattro mesi), dando conto dellarideterminazione operata con motivazione da ritenersi congrua, tanto più allaluce della notevole gravità dei fatti e degli aumenti (tutto sommato) contenutiapplicati per i due reati satellite.

Le censure sul punto della difesa del ricorrentesono del tutto generiche e non prospettano alcun profilo di contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, che risulta quindi incensurabile in questasede.3.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto avente adoggetto un punto della decisione (concessione della attenuanti generiche) sulquale si era già pronunciata la sentenza rescindente (par.

26.5. pag. 83)dichiarando inammissibili le censure formulate riguardo alle attenuanti in esame.Il motivo non poteva dunque essere riproposto in questa sede giusto il dispostodell'art. 628 comma 2 cod. proc. pen.4.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata, perquanto riguarda l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata con rinvio per un nuovogiudizio, limitatamente alla decisione in ordine alla concessione della sospensionecondizionale della pena.

Per il resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, conconseguente irrevocabilità della condanna.I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono invece inammissibili.

Alladeclaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alla richiesta di concessione dei benefici consentiti, con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiarainammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannai ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1984;[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] perAntonio [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] eAntonio Femia per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento delprovvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27/11/2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento in data04/10/2024 della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza,emessa (all'esito del giudizio abbreviato) dal Giudice per l'udienza preliminaredel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per quanto qui di interesse:- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A51), rideterminando inanni 2 di reclusione ed euro 4000 multa la pena allo stesso inflitta per il reato dicui al capo A50) (artt. 81 cod. pen., 73 DPR 309/90);- in accoglimento del concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., harideterminato in anni 7, mesi 4, giorni 20 di reclusione la pena inflitta a Giulio309/90) e ai capi A40), A41), A58), A59), A59BIS) (art. 73 DPR 309/90);- ha rideterminato in anni 8, mesi 7, giorni 10 di reclusione la pena inflitta aStefano [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui ascritti al capo A39) (art. 74 DPR 309/90) e ai capiA45), A46), A48) (art. 73 DPR 309/90).2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione isuddetti imputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla rideterminazione della pena per il capo A50). Ildifensore evidenzia che la sentenza impugnata è priva di motivazione in ordineall'entità della pena inflitta, quantificata in misura prossima alla media edittalesenza indicare i criteri seguiti per tale rideterminazione. Si lamenta inoltre chesarebbe stata indebitamente valorizzata la circostanza, del tutto indimostrata,che il [OSCURATO:PERSONA] era il gestore di una piazza di spaccio.3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al diniego della attenuanti generiche. La difesa rileva lacarenza e contraddittorietà della sentenza impugnata, atteso che l'elemento dellareiterazione della condotta illecita (valorizzato ai fini del diniego dalla sentenzaannullata) era venuto meno posto che gli stessi Giudici di merito hanno assolto ilPaparo per il capo A51), mentre in relazione al precedente per furto non erastato spiegato perché lo stesso fosse ostativo al riconoscimento del beneficio dilegge. Si era poi omesso di considerare che non si trattava di condotte violente,che l'episodio era isolato e che l'imputato non aveva neppure le risorse pereffettuare l'acquisto della sostanza stupefacente.3.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale.4. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi.4.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione allaquantificazione della pena. Il difensore, a quanto è dato comprendere, deduceche a seguito della rideterminazione della pena per il reato tentato di cui al capoA59BIS) (quantificata nella misura indicata dalle parti nel concordato in appello),il Giudice del rinvio, per rispettare il criterio di proporzionalità tra i due episodiindicato dalla sentenza rescindente, avrebbe dovuto rivedere (riducendola)anche la pena il capo A58).4.2. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in quanto la Cortedi appello ha omesso di motivare in ordine al possibile proscioglimento per capoA59BIS) ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.5. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.5.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine agliaumenti per la continuazione per i capi A45) e A46). Secondo la difesa, il Giudicedi rinvio non aveva motivato in ordine alla quantificazione degli aumenti, esoprattutto non aveva considerato che già le precedenti sentenze di meritoavevano significativamente ridimensionato i fatti.5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.6. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è parzialmentefondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.1.1. Il primo motivo, avente ad oggetto la quantificazione della pena per ilcapo A50), è inammissibile in quanto generico e comunque manifestamenteinfondato. Giova ribadire che la graduazione della pena rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruoaumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità adelinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazionedel ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiorealla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243-01). Nel caso in esame è sufficiente evidenziare: che l'imputato èstato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/90 (il motivodi ricorso avente ad oggetto la derubricazione dei fatti nel reato di cui all’art. 73,comma 5, è stato dichiarato inammissibile dalla sentenza di annullamento); chela pena applicata nel giudizio di rinvio per tale delitto (anni 2 di reclusione) è parial minimo edittale; che conseguentemente, a differenza di quanto ritiene ilricorrente, non era necessaria un particolare motivazione da parte dei Giudici dimerito in punto di quantificazione della pena.1.2. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il diniego dellain punto di fatto. Come costantemente ribadito da questa Corte l'applicazionedella circostanze generiche (così come il loro diniego) costituisce esercizio delpotere discrezionale del giudice di merito, che sfugge al controllo di legittimità,sempre che di esso sia data adeguata motivazione. Si è poi più volte affermatoche, non essendo le attenuanti generiche un diritto dell'imputato (neppurequando incensurato), il loro riconoscimento postula l'esistenza di elementipositivi che ne giustifichino la concessione e quindi il mancato riconoscimentopuò essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di tali elementi ocircostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01). Si è infine precisato che al fine di ritenere o escludere lecircostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da talevalutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). La sentenzaimpugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si è attenuta ai principisopra esposti, avendo i Giudici evidenziato, da un lato, che mancavano elementipositivi che giustificassero la concessione delle attenuanti, e, dall'altro, chedoveva essere valorizzata (come ulteriore elemento ostativo) la biografia penaledell'imputato. Il difensore non si confronta con i sopra esposti argomenti, e, aben vedere, si limita a chiedere la valorizzazione di elementi non pertinenti allavicenda processuale (assenza di condotte violente), non provati (precariecondizioni economiche) ovvero (occasionalità della condotta) smentiti dalcontesto (attività di narcotraffico organizzata) nell'ambito del quale si colloca lacondotta del [OSCURATO:PERSONA].1.3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di motivazionein ordine alla sospensione condizionale della pena, è invece fondato.Questa Corte, nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018,dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01), ha affermato che il mancato esercizio(con esito positivo o negativo) del potere-dovere riconosciuto al giudice diappello dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. di applicare di ufficio i benefici dilegge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "nondecisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione dilegge o difetto di motivazione, salva l’ipotesi in cui l'effettivo espletamento delmedesimo potere-dovere sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sededi conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condannala prima volta in appello, con le conclusioni subordinate proposte dall'imputatonel giudizio di primo grado. Nel caso in esame, la possibilità di applicare ilbeneficio di legge è divenuta attuale solo nel giudizio di rinvio a seguitodell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] da uno dei reati a lui originariamente contestati e laconseguente rideterminazione della pena in misura (anni 2) compatibile con lasospensione (quanto meno) della pena detentiva in quanto rientrante nel limitedell'art. 163, comma 1, ultima parte cod. pen. La difesa dell'imputato, comerisulta dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] allegato al ricorso, nel rassegnarele conclusioni nel giudizio di rinvio ha formalmente richiesto la concessione deibenefici di legge ed in particolare la sospensione condizionale della pena ove nefossero risultati sussistenti i presupposti. Alla luce dei principi sopra esposti, sullaCorte di appello incombeva dunque l'obbligo di motivare in ordine allaconcessione (o al diniego) del beneficio richiesto. La sentenza impugnata èinvece sul punto del tutto silente. Sussiste dunque il vizio di motivazionedenunciato dal ricorrente. Va altresì precisato che non risulta di per sé ostativo aldiniego del beneficio il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal certificato allegatodalla difesa, ha già fruito della pena sospesa a lui concessa con il decreto penaledel G.i.p. di Mantova del 19/11/2011, con il quale è stato condannato per ildelitto di furto alla pena di mesi 5 di reclusione, interamente sostituita con quelladella multa. Ed infatti, questa Corte ha più volte affermato che in tema disospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione delbeneficio, non deve tenersi conto, nel computo della soglia complessiva rilevanteai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della penapecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata exart. 135 cod. pen. a quella detentiva, ben potendo il giudice, rimodulando l'interotrattamento sanzionatorio in modo da non superare il limite di due anni, disporrela sospensione condizionale della sola pena detentiva e revocare la sospensionein precedenza concessa anche con riguardo alla pena pecuniaria (Sez. 6, n.49115 del 17/10/2022, Vicentelli, Rv. 284078 – 01).La sentenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] va quindi annullata in punto disospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte di appello affinchécolmi il vuoto motivazionale di cui si è detto.2. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, come più volteaffermato da questa Corte, non sono deducibili con ricorso per cassazioneavverso la sentenza emessa – come appunto nel caso in esame – a seguito diconcordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che è stataoggetto di accordo delle parti, salva l'ipotesi – che non ricorre pacificamente nelcaso in esame – di applicazione di pena illegale, ostandovi la naturaconsensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02).Quanto poi alla pretesa necessità di rivedere il trattamento sanzionatorioanche per il reato di cui al capo A58) è appena il caso di evidenziare chel'annullamento della Corte di cassazione aveva ad oggetto unicamente l'aumentoper la continuazione per il capo A59-BIS), essendo stati i restanti motividichiarati inammissibili. Da ciò consegue che sulla condanna per il capo A58) esul relativo trattamento sanzionatorio si era formato il giudicato parziale, sicchéil Giudice di rinvio non avrebbe in alcun modo potuto rivedere la pena irrogata.2.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza dimotivazione in ordine alla possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., èinammissibile. Ed infatti, questa Suprema Corte ha più volte affermato che neiconfronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). Nel caso in esame,dagli atti risulta che l'imputato ha concordato una nuova pena per il capoA59BIS), rinunciando a tutti i loro motivi di gravame diversi da quelli concernentiil trattamento sanzionatorio. Da ciò consegue che lo stesso non può denunciarein questa sede il vizio di motivazione in punto di responsabilità indicato nelmotivo, posto che lo stesso ha ad oggetto un punto della decisione impugnatainvestito proprio dai motivi di appello ai quali ha rinunciato.3. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è nel complessoinammissibile.3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, lasentenza di annullamento (par. 26.6. pag. 84) ha ritenuto fondata la doglianzadello [OSCURATO:PERSONA] riferita alla misura degli aumenti di pena applicati a titolo dicontinuazione per i reati satellite di cui ai capi A45) e A46), unicamente perchéla Corte di appello, nonostante avesse escluso la sussistenza dell'aggravante dicui all'art. 61-bis cod. pen. (ritenuta dal primo giudice), nel determinare gliaumenti a titolo di continuazione per i suddetti reati, aveva mantenuto inalteratala pena (rispettivamente nove e sette mesi di reclusione), senza precisarne leragioni. In sostanza il mandato conferito al giudice del rinvio era di rideterminarela pena comminata in primo grado tenendo conto dell'esclusione dell'aggravantedel reato transnazionale. La Corte territoriale nel giudizio di rinvio ha assolto atale compito applicando una significativa riduzione per il capo A45) (un mese) euna ancora più consistente per il capo A46) (quattro mesi), dando conto dellarideterminazione operata con motivazione da ritenersi congrua, tanto più allaluce della notevole gravità dei fatti e degli aumenti (tutto sommato) contenutiapplicati per i due reati satellite. Le censure sul punto della difesa del ricorrentesono del tutto generiche e non prospettano alcun profilo di contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, che risulta quindi incensurabile in questasede.3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto avente adoggetto un punto della decisione (concessione della attenuanti generiche) sulquale si era già pronunciata la sentenza rescindente (par. 26.5. pag. 83)dichiarando inammissibili le censure formulate riguardo alle attenuanti in esame.Il motivo non poteva dunque essere riproposto in questa sede giusto il dispostodell'art. 628 comma 2 cod. proc. pen.4. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata, perquanto riguarda l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata con rinvio per un nuovogiudizio, limitatamente alla decisione in ordine alla concessione della sospensionecondizionale della pena. Per il resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, conconseguente irrevocabilità della condanna.I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono invece inammissibili. Alladeclaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alla richiesta di concessione dei benefici consentiti, con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannai ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 22900/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris