CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22431/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca del denaro in sequestro, nonché confisca e distruzione di quant'altro vincolato, e restituzione dei telefoni cellulari. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha richiesto l'annullamento della sentenza, che non avrebbe riconosciuto l'ipotesi lieve di cui al comma 5 del medesimo art. 73 cit., e neppure l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. I motivi di censura ammissibili non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche. 4. Al riguardo, comunque, questa Corte ha ripetutamente affermato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le molte, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ebbene, una tale immediatezza non è neppure dedotta nei ricorsi, tantomeno provata. 4.1. In relazione poi alla censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e fermo restando quanto già osservato in tema di dedotta erronea qualificazione del fatto, deve considerarsi inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cit. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509). In specie, appunto, è stato lamentato il riconoscimento delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione, laddove è stata invece ritenuta l'esistenza della recidiva reiterata, col conseguente aumento di pena. Mentre, appunto, la pena è stata all'esito invero ritenuta congrua. 5. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/20