CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Enna, in data 22 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 588 cod. pen. alla pena di mesi quattro di reclusione. 2. Ritenuto che le censure formulate sono inammissibili in quanto versate in fatto (con riferimento all'intervento del ricorrente al solo scopo di difendere il fratello, mentre veniva aggredito da altro soggetto, Cancilleri del quale non si conosce la posizione processuale) e, comunque, manifestamente infondate, in quanto corretta è la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui esclude la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risultando, dunque, la censura meramente reiterativa di identico motivo di appello cui la pronuncia risponde (cfr. pag. 3 e 4) con ragionamento immune da censure di ogni tipo. 2.1.Considerato, inoltre, l'inammissibilità dei motivi inerenti il trattamento sanzionatorio, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (negate con motivazione stringata, ma esauriente e non inesistente come dedotto, ma desumibile dall'espresso giudizio in ordine alla negativa personalità dell'imputato, indicato come gravato da precedenti : cfr. nel senso che la motivazione sul diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. è ricavabile anche implicitamente, tra le altre, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057), nonché quello relativo al diniego della sanzione sostitutiva invocata, fondato su congrua e corretta motivazione, che tiene conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. pag. 4), non anche su una prognosi di non adempimento della pena pecuniaria, diversamente da quanto dedotto con il gravame. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estenso