CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11061/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14025/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO – [OSCURATO:PERSONA] n. 6325/39/2015, depositata in data 30 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 10 settembre 2009 il sig. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. RC4010201307, relativo Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFall’anno d’imposta 2004. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Latina – rideterminava il reddito complessivo del detto contribuente a seguito di accertamenti su movimentazioni bancarie, ex art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riferite a conti accesi dal suddetto presso [OSCURATO:PERSONA] (c/c n. 1531) e [OSCURATO:PERSONA] di Milano (c/c n. 15983), rettificando il reddito dichiarato pari a € 1.188,00 e accertando un maggior reddito pari a € 182.172,93 per l’anno d’imposta 2004 (con una maggiore imposta dovuta di € 75.246,00). 2. Avverso l’avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Latina; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 302/06/2011, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’avviso di accertamento impugnato. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 6325/39/2015, depositata in data 30 novembre 2015, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame dell’Ufficio, rideterminando il maggior reddito in capo al contribuente in € 98.949,49 e compensando tra le parti le spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 marzo 2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (ultra- petizione) e art. 115 cod. proc. civ., nonché del principio costituzionale del contraddittorio processuale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha accolto i motivi dell’Ufficio riferiti ai versamenti di € 39.700,00 sul c/c [OSCURATO:PERSONA] basandosi, anziché sulla previa necessaria approvazione del bilancio e rendicontazione annuale, su argomenti non contenuti nell’atto di appello; così come ha accolto i motivi relativi ai versamenti di € 38.660,46 e € 18.928,20 sui c/c, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Milano disconoscendo la valenza probatoria della prima nota della [OSCURATO:SOCIETA]., depositata in primo grado dal contribuente e mai contestata dall’ufficio. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 111 Cost., il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ripartito erroneamente l’onere probatorio, ritenendo irrilevanti ai fini fiscali versamenti giustificati per mezzo della stessa documentazione posta a base delle contestazioni mosse quale, segnatamente: estratto conto bancario per quelli di € 39.700,00 sul c/c [OSCURATO:PERSONA], rinviando a dichiarazioni dei redditi di soggetti terzi accessibili all’ufficio e non al contribuente; registro di prima nota della [OSCURATO:SOCIETA]. per quelli di € 38.660,46 sul c/c [OSCURATO:PERSONA] e di € 18.928,20 sul c/c [OSCURATO:PERSONA] di Milano, rinviando agli scontrini di chiusura giornaliera e al bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]., della quale il contribuente non era più socio e, dunque, accessibili solamente all’ufficio; dichiarazione scritta e sottoscritta da debitore e assegno recante denominazione della Compagnia assicurativa traente per quelli di € 2.316,00 sul c/c [OSCURATO:PERSONA] di Milano. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2424 cod. civ. e del Principio contabile OIC 28 (del 30 maggio 2005), dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell’art. 2262 cod. civ. e degli artt. 1470 e ss. cod. civ., il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., con riferimento alla giustificazione addotta per i versamenti di € 39.700,00 sul c/c [OSCURATO:PERSONA], ha implicitamente ritenuto esistente un divieto per il socio di società in accomandita semplice di prelevare acconti sugli utili, esistente invece per quelle a responsabilità limitata, imputando poi l’omissione di dichiarazione relativa a reddito da società personale (ai fini IRPEF) al contribuente precedente socio, anziché al soggetto che lo era alla fine dell’anno; così come ha considerato rilevante, relativamente a un contratto avente ad oggetto la cessione di società, la mancata specifica del criterio con il quale era stato stabilito il prezzo corrispettivo. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la decisione per essere parzialmente fondata su argomenti non prospettati nel ricorso in appello dell’Ufficio e per aver disconosciuto la valenza probatoria di un documento – la “prima nota” della società [OSCURATO:SOCIETA]., mai contestata dallo stesso Ufficio, è infondato. Va premesso che “il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto o di fatto assunte a sostegno della decisione” (Cass. sez. 3, ord. 26 gennaio 2021, n. 1616), pertanto, come risultante dalla trascrizione dell’appello in parte qua alle pagg. 3 - 4 del controricorso erariale, la censura dell’Agenzia delle entrate ha investito specificamente le giustificazioni ritenute dalla C.t.p. valide in ordine ai versamenti oggetto del motivo in esame. 2.1. Dalla lettura del controricorso, emerge chiaramente che l’Ufficio aveva fatto piena menzione delle ragioni a sostegno della ritenuta non giustificata delle somme poi menzionate dalla C.t.r. (pagg. 2,3,4) e poste a fondamento del parziale accoglimento del gravame, cosicché è escluso il censurato vizio di ultra-petizione (art. 112 c.p.c.). 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui il contribuente censura la valutazione che la C.t.r. ha effettuato dei documenti prodotti in giudizio a giustificazione delle operazioni bancarie (estratto conto per quelli di € 39.700,00 sul c/c [OSCURATO:PERSONA]; registro di prima nota della [OSCURATO:SOCIETA]. per quelli di €38.660,46 sul c/c [OSCURATO:PERSONA] e di €18.928,20 sul c/c [OSCURATO:PERSONA] di Milano, rinviando agli scontrini di chiusura giornaliera e al bilancio della [OSCURATO:SOCIETA].; dichiarazione scritta e sottoscritta da debitore e assegno recante denominazione della Compagnia assicurativa traente per quelli di €2.316,00 sul c/c [OSCURATO:PERSONA] di Milano), è inammissibile. Il motivo, invero, riveste una natura meritale profilandosi la censura evidentemente preordinata ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie in quanto il ricorrente propone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r. In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come ogni operazione non sia stata adeguatamente giustificata. 3.1. Vale in materia il seguente principio giurisprudenziale: «Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile. La valutazione delle prove, il giudizio sull'attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori (..)» 3.2. Nel caso di specie, la C.t.r. ha fornito ragioni plausibili a fondamento delle proprie valutazioni e il contribuente, anche in violazione del principio di autosufficienza, non ha fornito elementi e dati idonei a confutare quanto ritenuto dalla C.t.r. 4. Il terzo motivo di ricorso, infine, con cui il contribuente censura l’operato della C.t.r. laddove ha ritenuto che «anche a voler prescindere dall'esigenza giustamente sottolineata dall'appellante, di una previa necessaria approvazione del bilancio e rendicontazione annuale, tale dicitura avrebbe dovuto essere suffragata con la produzione da parte del contribuente di bilancio della società di persone recante nell'attivo una corrispondente voce "anticipo a socio", in guisa da esporre il credito della società per la (assunta) anticipazione di utili e a nulla valgono le dichiarazioni dei redditi dei due familiari in difetto assoluto di dimostrazione che dette dichiarazioni siano state inoltrate», è inammissibile. 4.1. Il motivo è inammissibile perché anch’esso volto a censurare la valutazione di merito operata dalla C.t.r. in relazione alle dichiarazioni dei redditi dei due familiari e degli estratti conto prodotti, recanti la dicitura “anticipo a socio”. Inoltre, va rilevato che la parte, come si rileva dalla decisione impugnata, non ha dato prova dell’esistenza di un accordo che avrebbe consentito la distribuzione degli utili in acconto ante rendiconto, né ha censurato l’affermazione della C.t.r. secondo la quale neppure ha dato prova, ai fini della relativa giustificazione, che del relativo versamento si sarebbe tenuto conto in sede di determinazione del prezzo di cessione della quota; atto che sarebbe stato in possesso del ricorrente, per cui la relativa prova sarebbe stata possibile ed agevole da parte di costui e, quindi, tutt’altro che diabolica. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidati in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore imp