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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 30085/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 novembre 2022, ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Modena emessa in data 29 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e porto di armi.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa e l'assenza di prova della condotta violenta e minacciosa e, conseguentemente, la qualificazione giuridica del fatto, tende ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato, invero, che i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 e Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla condotta violenta e minacciosa alla luce delle attendibili dichiarazioni della persona offesa, anche riscontrate dal verbale di arresto e dalle altre dichiarazioni testimoniali); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondata in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522), il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 novembre 2022, ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Modena emessa in data 29 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e porto di armi. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa e l'assenza di prova della condotta violenta e minacciosa e, conseguentemente, la qualificazione giuridica del fatto, tende ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato, invero, che i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 e Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla condotta violenta e minacciosa alla luce delle attendibili dichiarazioni della persona offesa, anche riscontrate dal verbale di arresto e dalle altre dichiarazioni testimoniali); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondata in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522), il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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