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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 32279/2026

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di Catanzaro in data 02/04/2026;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanzadi riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP dellocale Tribunale in data 20/02/2026, che aveva applicato nei confronti dellaricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui ai capi15) e 18) della rubrica ( artt. 74 e 73 d.p.r. 309/90).2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] permezzo del difensore il quale, con il primo motivo, lamenta:2.1. violazione di legge processuale (art. 606 lett. b) cod. proc pen.), inrelazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 291, comma 1, 293, comma 3, cod.proc. pen.; omessa, contraddittorietà o illogicità della motivazione conriferimento al mancato accoglimento dell’eccezione con la quale era statacontestata l’utilizzabilità delle intercettazioni per effetto della violazione deldiritto di difesa.In particolare, si lamenta l’illegittima compressione di tale diritto,conseguente alla ritardata ostensione dei supporti contenenti le intercettazionitelefoniche e ambientali poste a fondamento della misura cautelare.

Assume laricorrente di avere richiesto tempestivamente e reiteratamente sollecitatol’estrazione dei file ben prima dell’udienza di riesame, senza che l’ufficiorequirente ne consentisse l’effettiva acquisizione in tempo utile; censura,pertanto, la decisione del Tribunale che ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilitàritenendo tardiva e aspecifica l’istanza difensiva; sostiene che l’obbligo di “messaa disposizione” delle registrazioni, non possa ritenersi assolto mediante la solaautorizzazione del Pubblico Ministero, ma richieda la concreta ed effettivadisponibilità del materiale.2.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agliartt. 273, 292, comma 2, ter e 309 cod. proc. pen., nonchè illogicità dellamotivazione, per omessa applicazione della cd.

“prova di resistenza”. [OSCURATO:PERSONA] ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza non avrebbe verificato se,espunto il materiale captativo asseritamente inutilizzabile, il quadro indiziariofosse sufficiente a supportare il provvedimento custodiale.2.3.

Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge in relazione all’art.416-bis.1 cod. pen. e carenza della motivazione in relazione della ritenutasussistenza dell’aggravante della finalità agevolatrice mafiosa, non essendoemersa la volontà della ricorrente di agire per favorire la “locale” di ‘ndranghetadi [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Con il quarto motivo, erroneamente rubricato come quinto, denunciaviolazione di legge in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e illogicitàdella motivazione poiché il Tribunale, ai fini della ritenuta sussistenza del pericolodi reiterazione dei reati, non avrebbe valutato la personalità della ricorrente,priva di “autonomi contatti” e di “una capacità operativa” svincolata dalla figuradi [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è basato su motivi nel complesso infondati e va, pertanto,rigettato.1.

La ricorrente deduce che il Tribunale ha fondato la gravità indiziaria suesiti di intercettazioni asseritamente inutilizzabili, per effetto della mancatatempestiva messa a disposizione delle relative registrazioni.

Contesta, inparticolare, la valutazione del Tribunale in ordine alla tardiva e non diligenteSul tema va ricordato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 336dell'8 ottobre 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod.proc. pen. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzionedell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, il difensore possaottenere la trasposizione su supporto magnetico delle registrazioni delleconversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione delprovvedimento cautelare, ancorché non depositate. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziatoche la trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una merarappresentazione grafica del contenuto della registrazione e non può surrogarel'ascolto diretto della traccia fonica, atteso che elementi quali intonazioni, pausee modalità espressive possono risultare decisivi per la corretta interpretazionedel contenuto delle conversazioni.

Pertanto, il diritto della difesa di accedere alleregistrazioni costituisce espressione del diritto al contraddittorio e della garanziadi un'effettiva possibilità di contestazione degli elementi posti a fondamento dellamisura cautelare.1.2.

Muovendo da tali premesse, le Sezioni Unite hanno chiarito come ilriconoscimento del diritto all'accesso alle registrazioni incida direttamente anchesul procedimento di riesame, pur non essendo stato quest'ultimo oggetto direttodella pronuncia della Corte costituzionale; in particolare, hanno evidenziato che ildiritto riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] è funzionale all'effettivo esercizio di «tutti irimedi previsti dalle norme processuali», fra i quali assume particolare rilievo ilcontrollo demandato al Tribunale del riesame sulla legittimità e sulla fondatezzadel provvedimento coercitivo (Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Rv. 246908-01,in motivazione).1.3.

In questa prospettiva, è stato chiarito che l'obbligo di garantire alladifesa l'accesso alle registrazioni delle intercettazioni non può ritenersi assoltocon la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309,comma 5, cod. proc. pen.

Tale disposizione impone, infatti, al Pubblico Ministerounicamente l'invio degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, nonanche dei supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate.

Latrasmissione degli atti al giudice del riesame è funzionale all'esercizio delcontrollo giurisdizionale e consente alla difesa di estrarne copia ai sensi dell'art.309, comma 8, cod. proc. pen., ma non equivale alla concreta disponibilità delleregistrazioni sonore.

Per l'effettivo esercizio del diritto di difesa è, invece,necessario che il difensore possa accedere direttamente alle tracce audioutilizzate dall'accusa, secondo quanto previsto dall'art. 268 cod. proc. pen., comestabilito dalla citata pronuncia della Corte costituzionale.

Il relativo diritto diaccesso mantiene, pertanto, autonomia rispetto agli obblighi di trasmissionegravanti sul Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.(Sez.

U, n. 20300 del 22 aprile 2010, cit. ; Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Rv.281974-02).1.4.

Quanto alle conseguenze del rifiuto o dell’ingiustificato ritardo delPubblico Ministero nel consentire al difensore l’accesso alle registrazioni delleintercettazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare, prima del depositoprevisto dall’art. 268, comma 4, cod. proc. pen., la giurisprudenza delle SezioniUnite, confermata da quella successiva, ha escluso che possa configurarsil'inefficacia della misura cautelare, non essendo tale conseguenza prevista dagliartt. 299, 300, 301, 302, 303 e 309, comma 10, cod. proc. pen.È stata altresì esclusa la configurabilità dell’inutilizzabilità degli esiti delleintercettazioni, atteso che quest'ultima ricorre soltanto nelle ipotesitassativamente previste dall'art. 271 cod. proc. pen.La lesione del diritto di accesso alle registrazioni integra, invece, una nullitàdi ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc.pen., soggetta al regime della deducibilità e delle sanatorie previsto dagli artt.180, 182 e 183 cod. proc. pen.

Essa determina un vizio nel procedimento diacquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed ilrisultato probatorio, in sé considerati.Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede diriesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonicoentro il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., letrascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria non possono essere “utilizzate”come prova nel giudizio cautelare; tali trascrizioni di polizia, benché di per sélegittimamente poste a base della richiesta cautelare, diventano, nel limitatoambito dell'incidente cautelare, probatoriamente invalide per fatto successivo o,più precisamente, probatoriamente inefficaci, il che vale a dire, in termini dieffetti concreti, che non sono"utilizzabili" ai fini della valutazione della domandacautelare, inteso il termine"inutilizzabilità" in senso non strettamente tecnico.In tale ipotesi, è il sub-procedimento di assunzione della prova nel giudiziocautelare (produzione di"brogliacci"-rilascio di copia delle registrazioni) a essereviziato, mentre nessun vizio inficia sia l'attività di ricerca della prova, sia ilrisultato probatorio in sé considerati.

Ne deriva, in simile evenienza, che se,effettuata la "prova di resistenza", l'ulteriore materiale indiziario non è idoneo arappresentare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen.,il tribunale del riesame deve "annullare" l'ordinanza cautelare, non perché questasia affetta da un vizio originario, ma perché la verifica effettuata nel giudizio diriesame conduce ad una valutazione di non fondatezza della domanda cautelare(Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Rv. 246907-01; Sez. 3, n. 10951 del17/01/2019, Rv. 275868-02; Sez. 2, n. 32490 del 07/07/2010, Rv. 248187-01).1.5.

Chiarite la natura del vizio dedotto e le ricadute sul giudizio cautelare,occorre procedere all’esame della censura formulata dalla ricorrente.Nel caso in esame assume rilievo il requisito della tempestività dellarichiesta difensiva di acquisizione delle registrazioni delle intercettazioni, qualeprimo parametro di valutazione dell’adempimento dell’onere di diligenteLa giurisprudenza ha chiarito che tale requisito non si identifica conl'immediatezza della richiesta, rispetto all'esecuzione della misura cautelare, nérichiede che l'istanza sia proposta nel più breve tempo possibile in terminiassoluti.

La tempestività va, invece, valutata in concreto, alla luce delle scansionitemporali del procedimento di riesame e della concreta possibilità per il PubblicoMinistero di consentire l'accesso alle registrazioni prima della decisione delTribunale.È stato, invero, affermato che la richiesta del difensore volta ad accedere,prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen.,alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamentetrascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai finidell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per ilPubblico Ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del dirittodi difesa nel procedimento incidentale "de libertate", obbligo il cuiinadempimento può dar luogo a responsabilità disciplinare o penale del PubblicoMinistero.

Al fine di porre il magistrato in grado di adempiere tale obbligo, è delpari necessario che la richiesta del difensore venga tempestivamente propostarispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali (Sez.

U, n.20300 del 22/04/2010, cit.).In questa prospettiva, la richiesta deve essere presentata in un momentoidoneo a consentire all'organo requirente di adempiere all'obbligo di ostensione,in relazione all'udienza del Tribunale del riesame ed alle cadenze temporaliindicate dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., tenendo conto della complessitàdelle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per laverifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari equelli risultanti dall'ascolto diretto, nonché del momento di deposito dellarichiesta di riesame (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, Rv. 274119-01; Sez. 6, n.32571 del 24/06/2010, Rv. 248548-01).La giurisprudenza ha altresì precisato che la tempestività implica anche laspecificità della richiesta; il difensore deve indicare le ragioni di urgenzadell'istanza stessa, con precisa indicazione dei "file" delle captazioni per le qualichiede l'autorizzazione all'ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di taliindicazioni, il ritardo dell'organo inquirente a provvedere non può ritenersiingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determinaalcuna nullità del procedimento.

Solo una richiesta formulata in termini tali daconsentire all'ufficio requirente di provvedere utilmente è idonea a fondare lasuccessiva deduzione della lesione del diritto di difesa (Sez. 3, n. 37136 del10/06/2021, Rv. 282370-01).Inoltre, il difensore che abbia tempestivamente richiesto l'acquisizione delleregistrazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare è tenuto ad attivarsidiligentemente per entrarne in possesso, non sussistendo un obbligo degli ufficidi recapitargli il materiale né di avvisarlo della sua disponibilità (Sez. 2, n. 37712del 30/09/2025, Rv. 288934-01; Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Rv. 281770-02; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273-01).In tale prospettiva, è stato precisato che la mancata messa a disposizionedel difensore, autorizzato ad acquisire le registrazioni delle intercettazioni postea fondamento della misura custodiale, dei relativi supporti, integra una nullità diordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c),e 180 cod. proc. pen., solo ove lo stesso abbia documentato la propria diligentesmentita (Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, Rv. 288427-01: fattispecie in cui ildifensore aveva allegato di essersi recato più volte presso gli uffici della poliziagiudiziaria delegata a dare esecuzione al provvedimento autorizzativo, senzarinvenire i supporti, rimanendo, infine, inevasa la richiesta di attestare l'omessaconsegna, avanzata con PEC alla segreteria del Pubblico Ministero ed all'archiviointercettazioni).1.6.

Dunque, l'obbligo di ostensione gravante sul Pubblico Ministero non puòritenersi adempiuto mediante il solo rilascio dell'autorizzazione all'ascolto oall'estrazione di copia delle intercettazioni, essendo necessario che i relativisupporti siano effettivamente accessibili alla difesa.

Tuttavia, una voltatempestivamente ottenuta l'autorizzazione, incombe sul difensore l'onere dialcun obbligo degli uffici di recapitarlo, né di comunicare la sua disponibilità.Pertanto, mentre l'organo requirente deve assicurare la concreta fruibilità deisupporti e dimostrarne l'effettiva messa a disposizione, la difesa è tenuta aprovare la propria diligente attivazione nell'acquisizione degli stessi.1.7.

Nel caso di specie, fermo restando che l'obbligo di ostensione delPubblico Ministero richiede l'effettiva accessibilità dei supporti contenenti leregistrazioni e non si esaurisce nel rilascio dell'autorizzazione all'ascolto oall'estrazione di copia, non risulta dimostrata la tempestiva e diligentedi difesa.Dall'ordinanza impugnata emerge, infatti, che la richiesta difensiva,depositata il 18 marzo 2026, aveva ad oggetto ben 654 progressivi riferiti a unapluralità di indagati e non conteneva alcun riferimento, neppure implicito,all'esigenza di acquisire le registrazioni in funzione dell'instaurando procedimentodi riesame.

Analogamente, il successivo sollecito del 24 marzo 2026 si limitava areiterare la richiesta senza rappresentarne l'urgenza, né collegarla allaimminente celebrazione del giudizio di riesame.

Solo con l'ulteriorecomunicazione del 31 marzo 2026, la difesa segnalava che l'udienza cameraleera stata fissata per il 2 aprile 2026, prospettando, per la prima volta, l'esigenzadi ottenere il materiale in tempi compatibili con tale scadenza.Né risulta che, nel periodo compreso tra il deposito dell'istanza e lacelebrazione dell'udienza, i difensori abbiano svolto ulteriori attività volte averificare lo stato della procedura o la concreta disponibilità dei supporti richiesti.Il Tribunale ha, infatti, accertato che essi si limitarono a reiterare le richieste giàformulate, senza rappresentare tempestivamente le ragioni di urgenza, nérilasciate.Per contro, dall'accertamento operato dal Tribunale emerge una costanteil Pubblico ministero adottava il provvedimento autorizzativo; all'esito delsuccessivo sollecito del 24 marzo 2026 emetteva un'ulteriore autorizzazione,delegando la polizia giudiziaria alla selezione dei progressivi e allapredisposizione delle copie informatiche; infine, ricevuta la segnalazionedell'urgenza in data 31 marzo 2026, provvedeva il giorno seguente a disporrel'inoltro della pratica all'ufficio competente e ad autorizzare espressamentel'estrazione del materiale richiesto.In tale contesto, non può ritenersi che il mancato tempestivo conseguimentodelle registrazioni sia riconducibile a un'ingiustificata inerzia dell'organorequirente.

Al contrario - come indicato nel provvedimento impugnato, neitermini riportati in precedenza - la tardiva rappresentazione delle esigenzeconnesse alla celebrazione del giudizio di riesame, la particolare complessitàdell'istanza, riferita a un numero estremamente elevato di captazioni riguardantipiù indagati, e la mancata attivazione al fine di verificare l’esito delleautorizzazioni rilasciatenonchè di assicurarsi l'esecuzione delle stesse da partedell'autorità di polizia giudiziaria delegata non consentono di ravvisare unaviolazione del diritto di difesa imputabile all'ufficio del Pubblico Ministero.Deve pertanto escludersi che ricorrano i presupposti per configurare lanullità dedotta, non risultando dimostrato che la difesa abbia assolto all'onere ditempestiva e diligente attivazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, afronte di un ufficio requirente che, secondo quanto accertato dal Tribunale, si erainvece attivato progressivamente e senza ritardi a fronte delle istanze ricevute.2.

L’infondatezza del primo motivo di ricorso determina l’infondatezza delsecondo posto che le intercettazioni su cui si fonda l’ordinanza impugnata sonorisultate utilizzabili di tal che il Tribunale non era tenuto ad effettuare alcunaprova di resistenza ai fini della legittimità del provvedimento impugnato.3.

Il terzo motivo che contesta la ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma dell’agevolazionemafiosa, in relazione agli artt. 74 e 73 d.p.r. 309/90 (capi 15 e 18), è parimentiinfondato.Come è noto ai fini della configurabilità della circostanza aggravantedell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la finalitàagevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitareil rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualitàambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto ilduplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specificodi favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilioprestato al sodalizio ( Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 266464 – 01; Sez. 3,n. 45536 del 15/09/2022, Rv. 284199 - 02.).Nella specie il Tribunale del riesame con pertinenti richiami alleconversazioni intercettate ha motivato in ordine alla finalizzazione dell’attività dinarcotraffico posta in essere dalla ricorrente nonchè al rafforzamento della“locale di [OSCURATO:PERSONA]”, posto che trattavasi di attività non occasionale,dotata di stabilità e molto remunerativa i cui proventi, come sottolineato dalCollegio cautelare, erano destinati a rimanere nella disponibilità del clan così daaccrescerne la capacità economica e operativa.

Ha motivato, inoltre, in relazioneal profilo soggettivo, posto che la [OSCURATO:PERSONA] non solo operava in affiancamentocon [OSCURATO:PERSONA] - soggetto promotore dell’associazione con ruoloverticistico, ristretto per fatti di mafia - con un ruolo di snodo essenziale al fine diriattivare e stabilizzare il traffico di stupefacenti nel territorio isolitano,alimentandone le risorse e i canali di approvvigionamento (in tal senso vengonorichiamate intercettazioni significative in cui [OSCURATO:PERSONA] rappresenta l’esigenza direperire risorse “ da Crotone “ e “ da [OSCURATO:PERSONA]” affichè i guadagni restino nelterritorio, con la [OSCURATO:PERSONA] che si attiva per il reperimento della provvista, per ilmantenimento dei contatti, oltre che per la predisposizione di cautelecomunicat ive e per la par tec ipaz ione d i ret ta a l l ’operaz ione d iapprovvigionamento dell’eroina), ma si occupava anche di garantiresostentamento ai detenuti ed ai loro familiari, circostanza che costituisce unatipica forma di agevolazione della compagine mafiosa sul territorio ( cfr. pag. 15dell’ordinanza impugnata).4.

Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto che in presenza della citataaggravante vige la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della misura carceraria, non ha fondamento la doglianza difensivacon la quale si contesta la motivazione circa la mancata verifica di pericoloconcreto di reiterazione del reato.Il Tribunale ha, infatti, valorizzato l’inserimento dell’indagata in un circuitorelazionale criminale già sperimentato, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e aglialtri soggetti coinvolti nell’operazione, nonché il collegamento della vicenda conun contesto criminoso finalizzato ad agevolare la “locale” di [OSCURATO:PERSONA] di CapoRizzuto.

Si tratta di dati che, nella motivazione censurata, non sono richiamati intermini generici, come asserito nel ricorso posto che il Tribunale ha verificato inconcreto il pericolo di reiterazione del reato tenuto conto del ruolo svolto dallaricorrente di stabile di raccordo di [OSCURATO:PERSONA] con l’esterno, tanto da assicurarecontinuità delle comunicazioni e delle attività, funzionali agli interessi deldetenuto e dell’associazione (pagg. 15 e 16 dell’ordinanza impugnata).Tali argomentazioni soddisfano i requisiti di concretezza e attualità richiestidalla legge e resistono alle censure difensive, le quali si risolvono nella meraprospettazione di una diversa lettura degli stessi elementi, non consentita insede di legittimità.5.

Alla luce di quanto complessivamente esposto deve concludersi per ilrigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dellaricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni dial direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagata si trova ristretta perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter, dispCosì è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Catanzaro in data 02/04/2026;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanzadi riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP dellocale Tribunale in data 20/02/2026, che aveva applicato nei confronti dellaricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui ai capi15) e 18) della rubrica ( artt. 74 e 73 d.p.r. 309/90).2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] permezzo del difensore il quale, con il primo motivo, lamenta:2.1. violazione di legge processuale (art. 606 lett. b) cod. proc pen.), inrelazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 291, comma 1, 293, comma 3, cod.proc. pen.; omessa, contraddittorietà o illogicità della motivazione conriferimento al mancato accoglimento dell’eccezione con la quale era statacontestata l’utilizzabilità delle intercettazioni per effetto della violazione deldiritto di difesa.In particolare, si lamenta l’illegittima compressione di tale diritto,conseguente alla ritardata ostensione dei supporti contenenti le intercettazionitelefoniche e ambientali poste a fondamento della misura cautelare. Assume laricorrente di avere richiesto tempestivamente e reiteratamente sollecitatol’estrazione dei file ben prima dell’udienza di riesame, senza che l’ufficiorequirente ne consentisse l’effettiva acquisizione in tempo utile; censura,pertanto, la decisione del Tribunale che ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilitàritenendo tardiva e aspecifica l’istanza difensiva; sostiene che l’obbligo di “messaa disposizione” delle registrazioni, non possa ritenersi assolto mediante la solaautorizzazione del Pubblico Ministero, ma richieda la concreta ed effettivadisponibilità del materiale.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agliartt. 273, 292, comma 2, ter e 309 cod. proc. pen., nonchè illogicità dellamotivazione, per omessa applicazione della cd. “prova di resistenza”. [OSCURATO:PERSONA] ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza non avrebbe verificato se,espunto il materiale captativo asseritamente inutilizzabile, il quadro indiziariofosse sufficiente a supportare il provvedimento custodiale.2.3. Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge in relazione all’art.416-bis.1 cod. pen. e carenza della motivazione in relazione della ritenutasussistenza dell’aggravante della finalità agevolatrice mafiosa, non essendoemersa la volontà della ricorrente di agire per favorire la “locale” di ‘ndranghetadi [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con il quarto motivo, erroneamente rubricato come quinto, denunciaviolazione di legge in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e illogicitàdella motivazione poiché il Tribunale, ai fini della ritenuta sussistenza del pericolodi reiterazione dei reati, non avrebbe valutato la personalità della ricorrente,priva di “autonomi contatti” e di “una capacità operativa” svincolata dalla figuradi [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è basato su motivi nel complesso infondati e va, pertanto,rigettato.1. La ricorrente deduce che il Tribunale ha fondato la gravità indiziaria suesiti di intercettazioni asseritamente inutilizzabili, per effetto della mancatatempestiva messa a disposizione delle relative registrazioni. Contesta, inparticolare, la valutazione del Tribunale in ordine alla tardiva e non diligenteSul tema va ricordato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 336dell'8 ottobre 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod.proc. pen. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzionedell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, il difensore possaottenere la trasposizione su supporto magnetico delle registrazioni delleconversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione delprovvedimento cautelare, ancorché non depositate. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziatoche la trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una merarappresentazione grafica del contenuto della registrazione e non può surrogarel'ascolto diretto della traccia fonica, atteso che elementi quali intonazioni, pausee modalità espressive possono risultare decisivi per la corretta interpretazionedel contenuto delle conversazioni. Pertanto, il diritto della difesa di accedere alleregistrazioni costituisce espressione del diritto al contraddittorio e della garanziadi un'effettiva possibilità di contestazione degli elementi posti a fondamento dellamisura cautelare.1.2. Muovendo da tali premesse, le Sezioni Unite hanno chiarito come ilriconoscimento del diritto all'accesso alle registrazioni incida direttamente anchesul procedimento di riesame, pur non essendo stato quest'ultimo oggetto direttodella pronuncia della Corte costituzionale; in particolare, hanno evidenziato che ildiritto riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] è funzionale all'effettivo esercizio di «tutti irimedi previsti dalle norme processuali», fra i quali assume particolare rilievo ilcontrollo demandato al Tribunale del riesame sulla legittimità e sulla fondatezzadel provvedimento coercitivo (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Rv. 246908-01,in motivazione).1.3. In questa prospettiva, è stato chiarito che l'obbligo di garantire alladifesa l'accesso alle registrazioni delle intercettazioni non può ritenersi assoltocon la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309,comma 5, cod. proc. pen. Tale disposizione impone, infatti, al Pubblico Ministerounicamente l'invio degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, nonanche dei supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate. Latrasmissione degli atti al giudice del riesame è funzionale all'esercizio delcontrollo giurisdizionale e consente alla difesa di estrarne copia ai sensi dell'art.309, comma 8, cod. proc. pen., ma non equivale alla concreta disponibilità delleregistrazioni sonore. Per l'effettivo esercizio del diritto di difesa è, invece,necessario che il difensore possa accedere direttamente alle tracce audioutilizzate dall'accusa, secondo quanto previsto dall'art. 268 cod. proc. pen., comestabilito dalla citata pronuncia della Corte costituzionale. Il relativo diritto diaccesso mantiene, pertanto, autonomia rispetto agli obblighi di trasmissionegravanti sul Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.(Sez. U, n. 20300 del 22 aprile 2010, cit. ; Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Rv.281974-02).1.4. Quanto alle conseguenze del rifiuto o dell’ingiustificato ritardo delPubblico Ministero nel consentire al difensore l’accesso alle registrazioni delleintercettazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare, prima del depositoprevisto dall’art. 268, comma 4, cod. proc. pen., la giurisprudenza delle SezioniUnite, confermata da quella successiva, ha escluso che possa configurarsil'inefficacia della misura cautelare, non essendo tale conseguenza prevista dagliartt. 299, 300, 301, 302, 303 e 309, comma 10, cod. proc. pen.È stata altresì esclusa la configurabilità dell’inutilizzabilità degli esiti delleintercettazioni, atteso che quest'ultima ricorre soltanto nelle ipotesitassativamente previste dall'art. 271 cod. proc. pen.La lesione del diritto di accesso alle registrazioni integra, invece, una nullitàdi ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc.pen., soggetta al regime della deducibilità e delle sanatorie previsto dagli artt.180, 182 e 183 cod. proc. pen. Essa determina un vizio nel procedimento diacquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed ilrisultato probatorio, in sé considerati.Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede diriesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonicoentro il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., letrascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria non possono essere “utilizzate”come prova nel giudizio cautelare; tali trascrizioni di polizia, benché di per sélegittimamente poste a base della richiesta cautelare, diventano, nel limitatoambito dell'incidente cautelare, probatoriamente invalide per fatto successivo o,più precisamente, probatoriamente inefficaci, il che vale a dire, in termini dieffetti concreti, che non sono"utilizzabili" ai fini della valutazione della domandacautelare, inteso il termine"inutilizzabilità" in senso non strettamente tecnico.In tale ipotesi, è il sub-procedimento di assunzione della prova nel giudiziocautelare (produzione di"brogliacci"-rilascio di copia delle registrazioni) a essereviziato, mentre nessun vizio inficia sia l'attività di ricerca della prova, sia ilrisultato probatorio in sé considerati. Ne deriva, in simile evenienza, che se,effettuata la "prova di resistenza", l'ulteriore materiale indiziario non è idoneo arappresentare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen.,il tribunale del riesame deve "annullare" l'ordinanza cautelare, non perché questasia affetta da un vizio originario, ma perché la verifica effettuata nel giudizio diriesame conduce ad una valutazione di non fondatezza della domanda cautelare(Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Rv. 246907-01; Sez. 3, n. 10951 del17/01/2019, Rv. 275868-02; Sez. 2, n. 32490 del 07/07/2010, Rv. 248187-01).1.5. Chiarite la natura del vizio dedotto e le ricadute sul giudizio cautelare,occorre procedere all’esame della censura formulata dalla ricorrente.Nel caso in esame assume rilievo il requisito della tempestività dellarichiesta difensiva di acquisizione delle registrazioni delle intercettazioni, qualeprimo parametro di valutazione dell’adempimento dell’onere di diligenteLa giurisprudenza ha chiarito che tale requisito non si identifica conl'immediatezza della richiesta, rispetto all'esecuzione della misura cautelare, nérichiede che l'istanza sia proposta nel più breve tempo possibile in terminiassoluti. La tempestività va, invece, valutata in concreto, alla luce delle scansionitemporali del procedimento di riesame e della concreta possibilità per il PubblicoMinistero di consentire l'accesso alle registrazioni prima della decisione delTribunale.È stato, invero, affermato che la richiesta del difensore volta ad accedere,prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen.,alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamentetrascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai finidell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per ilPubblico Ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del dirittodi difesa nel procedimento incidentale "de libertate", obbligo il cuiinadempimento può dar luogo a responsabilità disciplinare o penale del PubblicoMinistero. Al fine di porre il magistrato in grado di adempiere tale obbligo, è delpari necessario che la richiesta del difensore venga tempestivamente propostarispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali (Sez. U, n.20300 del 22/04/2010, cit.).In questa prospettiva, la richiesta deve essere presentata in un momentoidoneo a consentire all'organo requirente di adempiere all'obbligo di ostensione,in relazione all'udienza del Tribunale del riesame ed alle cadenze temporaliindicate dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., tenendo conto della complessitàdelle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per laverifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari equelli risultanti dall'ascolto diretto, nonché del momento di deposito dellarichiesta di riesame (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, Rv. 274119-01; Sez. 6, n.32571 del 24/06/2010, Rv. 248548-01).La giurisprudenza ha altresì precisato che la tempestività implica anche laspecificità della richiesta; il difensore deve indicare le ragioni di urgenzadell'istanza stessa, con precisa indicazione dei "file" delle captazioni per le qualichiede l'autorizzazione all'ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di taliindicazioni, il ritardo dell'organo inquirente a provvedere non può ritenersiingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determinaalcuna nullità del procedimento. Solo una richiesta formulata in termini tali daconsentire all'ufficio requirente di provvedere utilmente è idonea a fondare lasuccessiva deduzione della lesione del diritto di difesa (Sez. 3, n. 37136 del10/06/2021, Rv. 282370-01).Inoltre, il difensore che abbia tempestivamente richiesto l'acquisizione delleregistrazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare è tenuto ad attivarsidiligentemente per entrarne in possesso, non sussistendo un obbligo degli ufficidi recapitargli il materiale né di avvisarlo della sua disponibilità (Sez. 2, n. 37712del 30/09/2025, Rv. 288934-01; Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Rv. 281770-02; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273-01).In tale prospettiva, è stato precisato che la mancata messa a disposizionedel difensore, autorizzato ad acquisire le registrazioni delle intercettazioni postea fondamento della misura custodiale, dei relativi supporti, integra una nullità diordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c),e 180 cod. proc. pen., solo ove lo stesso abbia documentato la propria diligentesmentita (Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, Rv. 288427-01: fattispecie in cui ildifensore aveva allegato di essersi recato più volte presso gli uffici della poliziagiudiziaria delegata a dare esecuzione al provvedimento autorizzativo, senzarinvenire i supporti, rimanendo, infine, inevasa la richiesta di attestare l'omessaconsegna, avanzata con PEC alla segreteria del Pubblico Ministero ed all'archiviointercettazioni).1.6. Dunque, l'obbligo di ostensione gravante sul Pubblico Ministero non puòritenersi adempiuto mediante il solo rilascio dell'autorizzazione all'ascolto oall'estrazione di copia delle intercettazioni, essendo necessario che i relativisupporti siano effettivamente accessibili alla difesa. Tuttavia, una voltatempestivamente ottenuta l'autorizzazione, incombe sul difensore l'onere dialcun obbligo degli uffici di recapitarlo, né di comunicare la sua disponibilità.Pertanto, mentre l'organo requirente deve assicurare la concreta fruibilità deisupporti e dimostrarne l'effettiva messa a disposizione, la difesa è tenuta aprovare la propria diligente attivazione nell'acquisizione degli stessi.1.7. Nel caso di specie, fermo restando che l'obbligo di ostensione delPubblico Ministero richiede l'effettiva accessibilità dei supporti contenenti leregistrazioni e non si esaurisce nel rilascio dell'autorizzazione all'ascolto oall'estrazione di copia, non risulta dimostrata la tempestiva e diligentedi difesa.Dall'ordinanza impugnata emerge, infatti, che la richiesta difensiva,depositata il 18 marzo 2026, aveva ad oggetto ben 654 progressivi riferiti a unapluralità di indagati e non conteneva alcun riferimento, neppure implicito,all'esigenza di acquisire le registrazioni in funzione dell'instaurando procedimentodi riesame. Analogamente, il successivo sollecito del 24 marzo 2026 si limitava areiterare la richiesta senza rappresentarne l'urgenza, né collegarla allaimminente celebrazione del giudizio di riesame. Solo con l'ulteriorecomunicazione del 31 marzo 2026, la difesa segnalava che l'udienza cameraleera stata fissata per il 2 aprile 2026, prospettando, per la prima volta, l'esigenzadi ottenere il materiale in tempi compatibili con tale scadenza.Né risulta che, nel periodo compreso tra il deposito dell'istanza e lacelebrazione dell'udienza, i difensori abbiano svolto ulteriori attività volte averificare lo stato della procedura o la concreta disponibilità dei supporti richiesti.Il Tribunale ha, infatti, accertato che essi si limitarono a reiterare le richieste giàformulate, senza rappresentare tempestivamente le ragioni di urgenza, nérilasciate.Per contro, dall'accertamento operato dal Tribunale emerge una costanteil Pubblico ministero adottava il provvedimento autorizzativo; all'esito delsuccessivo sollecito del 24 marzo 2026 emetteva un'ulteriore autorizzazione,delegando la polizia giudiziaria alla selezione dei progressivi e allapredisposizione delle copie informatiche; infine, ricevuta la segnalazionedell'urgenza in data 31 marzo 2026, provvedeva il giorno seguente a disporrel'inoltro della pratica all'ufficio competente e ad autorizzare espressamentel'estrazione del materiale richiesto.In tale contesto, non può ritenersi che il mancato tempestivo conseguimentodelle registrazioni sia riconducibile a un'ingiustificata inerzia dell'organorequirente. Al contrario - come indicato nel provvedimento impugnato, neitermini riportati in precedenza - la tardiva rappresentazione delle esigenzeconnesse alla celebrazione del giudizio di riesame, la particolare complessitàdell'istanza, riferita a un numero estremamente elevato di captazioni riguardantipiù indagati, e la mancata attivazione al fine di verificare l’esito delleautorizzazioni rilasciatenonchè di assicurarsi l'esecuzione delle stesse da partedell'autorità di polizia giudiziaria delegata non consentono di ravvisare unaviolazione del diritto di difesa imputabile all'ufficio del Pubblico Ministero.Deve pertanto escludersi che ricorrano i presupposti per configurare lanullità dedotta, non risultando dimostrato che la difesa abbia assolto all'onere ditempestiva e diligente attivazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, afronte di un ufficio requirente che, secondo quanto accertato dal Tribunale, si erainvece attivato progressivamente e senza ritardi a fronte delle istanze ricevute.2. L’infondatezza del primo motivo di ricorso determina l’infondatezza delsecondo posto che le intercettazioni su cui si fonda l’ordinanza impugnata sonorisultate utilizzabili di tal che il Tribunale non era tenuto ad effettuare alcunaprova di resistenza ai fini della legittimità del provvedimento impugnato.3. Il terzo motivo che contesta la ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma dell’agevolazionemafiosa, in relazione agli artt. 74 e 73 d.p.r. 309/90 (capi 15 e 18), è parimentiinfondato.Come è noto ai fini della configurabilità della circostanza aggravantedell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la finalitàagevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitareil rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualitàambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto ilduplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specificodi favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilioprestato al sodalizio ( Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 266464 – 01; Sez. 3,n. 45536 del 15/09/2022, Rv. 284199 - 02.).Nella specie il Tribunale del riesame con pertinenti richiami alleconversazioni intercettate ha motivato in ordine alla finalizzazione dell’attività dinarcotraffico posta in essere dalla ricorrente nonchè al rafforzamento della“locale di [OSCURATO:PERSONA]”, posto che trattavasi di attività non occasionale,dotata di stabilità e molto remunerativa i cui proventi, come sottolineato dalCollegio cautelare, erano destinati a rimanere nella disponibilità del clan così daaccrescerne la capacità economica e operativa. Ha motivato, inoltre, in relazioneal profilo soggettivo, posto che la [OSCURATO:PERSONA] non solo operava in affiancamentocon [OSCURATO:PERSONA] - soggetto promotore dell’associazione con ruoloverticistico, ristretto per fatti di mafia - con un ruolo di snodo essenziale al fine diriattivare e stabilizzare il traffico di stupefacenti nel territorio isolitano,alimentandone le risorse e i canali di approvvigionamento (in tal senso vengonorichiamate intercettazioni significative in cui [OSCURATO:PERSONA] rappresenta l’esigenza direperire risorse “ da Crotone “ e “ da [OSCURATO:PERSONA]” affichè i guadagni restino nelterritorio, con la [OSCURATO:PERSONA] che si attiva per il reperimento della provvista, per ilmantenimento dei contatti, oltre che per la predisposizione di cautelecomunicat ive e per la par tec ipaz ione d i ret ta a l l ’operaz ione d iapprovvigionamento dell’eroina), ma si occupava anche di garantiresostentamento ai detenuti ed ai loro familiari, circostanza che costituisce unatipica forma di agevolazione della compagine mafiosa sul territorio ( cfr. pag. 15dell’ordinanza impugnata).4. Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto che in presenza della citataaggravante vige la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della misura carceraria, non ha fondamento la doglianza difensivacon la quale si contesta la motivazione circa la mancata verifica di pericoloconcreto di reiterazione del reato.Il Tribunale ha, infatti, valorizzato l’inserimento dell’indagata in un circuitorelazionale criminale già sperimentato, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e aglialtri soggetti coinvolti nell’operazione, nonché il collegamento della vicenda conun contesto criminoso finalizzato ad agevolare la “locale” di [OSCURATO:PERSONA] di CapoRizzuto. Si tratta di dati che, nella motivazione censurata, non sono richiamati intermini generici, come asserito nel ricorso posto che il Tribunale ha verificato inconcreto il pericolo di reiterazione del reato tenuto conto del ruolo svolto dallaricorrente di stabile di raccordo di [OSCURATO:PERSONA] con l’esterno, tanto da assicurarecontinuità delle comunicazioni e delle attività, funzionali agli interessi deldetenuto e dell’associazione (pagg. 15 e 16 dell’ordinanza impugnata).Tali argomentazioni soddisfano i requisiti di concretezza e attualità richiestidalla legge e resistono alle censure difensive, le quali si risolvono nella meraprospettazione di una diversa lettura degli stessi elementi, non consentita insede di legittimità.5. Alla luce di quanto complessivamente esposto deve concludersi per ilrigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dellaricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni dial direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagata si trova ristretta perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter, dispCosì è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32279/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris