CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20195/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] del Golfo di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al viale G. Mazzini n. 11 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 564, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 18.11.2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Recupero crediti compensati, 2011 - Affermati crediti Inps - Adesione a normativa di definizione agevolata - L. 197/2022 - Sospensione del giudizio. raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di non opporsi alla richiesta sospensione del giudizio; ascoltate le conclusioni rassegnate, nessuno essendo comparso per la ricorrente, dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente, il quale ha preso atto della documentata istanza proposta dalla contribuente; la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di attività di verifica conclusa con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione, l’Ente impositore notificava alla [OSCURATO:PERSONA] quale incorporante di Imprese turistiche del Golfo di [OSCURATO:PERSONA], l’atto di recupero di credito d’imposta n. TC30RT300009/2012, avente ad oggetto compensazioni con affermati crediti Inps ritenute illegittime con riferimento all’anno 2011. 2. La contribuente proponeva impugnativa dell’atto di recupero innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, proponendo contestazioni procedimentali e di merito. La CTP riteneva infondate le censure proposte dalla società e rigettava il suo ricorso. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio ha spiegato appello la contribuente, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, riproponendo le proprie critiche. La CTR ha rigettato l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado. 4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a tre motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, ed ha domandato il rigetto del ricorso. 5. La contribuente ha quindi depositato documentata istanza di sospensione del giudizio avendo aderito alla normativa di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui alla legge n. 197 del 2022. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso. La società, infatti, ha provveduto a domandare la definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 167 del 2022, in relazione a tutti i carichi pendenti nell’ambito provinciale di Potenza. 2. L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 29.3.2023, ed è stata registrata con prot. W-2023032904235090, e la competente Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto alla stima degli oneri, fissati in complessivi Euro 34.380,29, prevedendosi il pagamento del debito in 18 rate. 2.1. La contribuente ha quindi assicurato prova di aver provveduto al pagamento delle tre rate maturate, come richiesto dall’Ader. 3. Ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, deve pertanto essere dichiarata la sospensione del giudizio fino al 30.11.2027, data prevista per il versamento dell’ultima rata, occorrendo solo ricordare che, ai sensi della normativa da ultimo richiamata, “l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] del Golfo di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , sos