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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 01333/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il reclamo rivolto al provvedimento che rigettava l'istanza di concessione al predetto della liberazione anticipata, per il semestre ricavato cumulando i periodi di detenzione dal 11/06/2007 al 30/08/2007 e dal 23/07/2022 al 02/11/2022; RILEVATO che il ricorso, denunziando violazione dell'art. 54, 'Ord. pen., sviluppa censure (ribadite con la memoria trasmessa il 27 agosto 2024) che si rivolgono, piuttosto, all'articolato iter motivazionale che ha ragionevolmente apprezzato in senso ostativo alla valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione il reato commesso fra i due periodi di cui sopra, che in ogni caso sono separati da uno spazio di tempo così ampio da non consentire un appropriato giudizio sulla reale continuità dei presupposti richiesti (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, Maggio, Rv. 275849-01; Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008, Santoro, Rv. 239884-01); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il reclamo rivolto al provvedimento che rigettava l'istanza di concessione al predetto della liberazione anticipata, per il semestre ricavato cumulando i periodi di detenzione dal 11/06/2007 al 30/08/2007 e dal 23/07/2022 al 02/11/2022; RILEVATO che il ricorso, denunziando violazione dell'art. 54, 'Ord. pen., sviluppa censure (ribadite con la memoria trasmessa il 27 agosto 2024) che si rivolgono, piuttosto, all'articolato iter motivazionale che ha ragionevolmente apprezzato in senso ostativo alla valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione il reato commesso fra i due periodi di cui sopra, che in ogni caso sono separati da uno spazio di tempo così ampio da non consentire un appropriato giudizio sulla reale continuità dei presupposti richiesti (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, Maggio, Rv. 275849-01; Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008, Santoro, Rv. 239884-01); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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