CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 27533/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1.976 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la sentenza pronunciata dal primo giudice con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990. Il ricorrente, con il primo e il secondo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità, posto che lo stupefacente acquistato era destinato all'uso di gruppo e, con il terzo motivo, violazione della legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. La prima e la seconda doglianza non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 8-9 della sentenza gravata, laddove ha affermato la piena attendibilità del testimone [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferto di aver ricevuto lo stupefacente da parte dell'imputato, facendo riferimento alla cessione di una panetta o di mezza panetta 'di sostanza stuPefacénte del tipo hashish . e del tipo cocaina, enza alcun cenno all'uso di gruppo o collettivo cui era destinata la sostanza. Peraltro, le stesse dichiarazioni spontanee rese dall'imputato hanno confermato che egli aveva acquistato un ettogrammo di L41 . hashish per spendere meno e ce—dEr-n-ela metà anés."[(13ozzi e non per farne un uso collettivo. - Anche le determinazioni del giudice in ordine alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sono insindacabili in sede di legittimità se argomentate con motivazione congrua ed esente da vizi logici. Nel caso in disamina la Corte territoriale ha evidenziato che si contesta al ricorrente la detenzione di un blocco di SO grammi lordi di hashish e di ulteriori quantitativi di cocaina e di cannabis. Pertanto, il giudice ha fatto richiamo alla varietà di tipologia di stupefacente detenuto, al quantitativo, tutt'altro che tenue, nonché alla qualità della sostanza; in ultimo il giudice ha evidenziato l'abitualità del comportamento del ricorrente che ha riportato già una condanna irrevocabile per detenzione e cessione di sostanza stupefacente avvinta dal vincolo della continuazione come si desume dal certificato del casellario giudiziale. Il giudice ha quindi evidenziato che sono stati accertati a carico dell'imputato più di tre reati della stessa indole, elemento che integra il requisito ostativo della abitualità del comportamento.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere este