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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23739/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e resistenza a p.u.; - rilevato che avverso detta sentenza l'imputato ha proposto due distinti ricorsi a mezzo dei suoi difensori con i quali lamenta: con il primo ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il vizio di motivazione di violazione di legge in riferimento alla quantificazione della pena irrogata; con il secondo ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 129 c.p.p. - ritenuto che entrambi i ricorsi proposti sono privi di specificità, atteso che il ricorso a firma a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto di confermare la valutazione del primo giudice in considerazione della congruità della pena irrogata con concessione delle circostanze attenuanti generiche in condizione di equivalenza rispetto alla gravità del fatto; peraltro le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 de125/11/2009); -ritenuto che il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si presenta inammissibile, avendo l'imputato proposto in appello censure afferenti al trattamento sanzionatorio e comunque risulta del tutto generico, laddove censura la mancata valutazione dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. pur avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto degli elementi di responsabilità a suo carico; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deliricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.5.2022 Il nsigliere estensore Il Presidente sa Pezzullo() Steflny C.)[OSCURATO:PERSONA] 2 IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e resistenza a p.u.; - rilevato che avverso detta sentenza l'imputato ha proposto due distinti ricorsi a mezzo dei suoi difensori con i quali lamenta: con il primo ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il vizio di motivazione di violazione di legge in riferimento alla quantificazione della pena irrogata; con il secondo ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 129 c.p.p. - ritenuto che entrambi i ricorsi proposti sono privi di specificità, atteso che il ricorso a firma a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto di confermare la valutazione del primo giudice in considerazione della congruità della pena irrogata con concessione delle circostanze attenuanti generiche in condizione di equivalenza rispetto alla gravità del fatto; peraltro le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 de125/11/2009); -ritenuto che il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si presenta inammissibile, avendo l'imputato proposto in appello censure afferenti al trattamento sanzionatorio e comunque risulta del tutto generico, laddove censura la mancata valutazione dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. pur avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto degli elementi di responsabilità a suo carico; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deliricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il nsigliere estensore Il Presidente sa Pezzullo() Steflny C.)[OSCURATO:PERSONA] 2 IN C
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