CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 novembre 2023
Cassazione n. 35798/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18172/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , n.10, in virtù di procura speciale ad litem. - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3438 / 20 1 7 , depositata in data 11 dice mbre 20 1 7 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: accertamento Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso , affidato a cinque motivi, per la cassazione dellasentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui all’epigrafe, che ha solo parzialmente accolto l’appello della Commissione tributaria provinciale di Ravenna, che aveva rigattato il ricorso della medesima società contro l’avviso d’accertamento, in materia di Ires, [OSCURATO:PERSONA], di cui all’ anno d’imposta 2008. L’Amministrazione produce nota nella quale, senza elaborare difese, dichiara l’unico fine di partecipare all’eventuale discussione. Considerato che: 1.Preliminarmente, va dato atto che parte ricorrente ha depositato istanza, corredata di documentazione, con la quale ha dedotto che: il 28 maggio 2019 ha presentato domanda di definizione ex art 6 d.l. n. 119 del 2018 della presente controversia tributaria; il 29 maggio 2020 ha versato quanto dovuto per la definizione, come da F24 con attestazione di pagamento; che non ha ricevuto alcun diniego di definizione e che a nzi l'Agenzia, riconosciuta la regolarità delle domande presentate dall'istante, ha sgravato i ruoli di pertinenza e ha dichiarato di non aver più nulla a pretendere, come da mailallegate. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l'estinzione dell'odierno giudizio per cessazione dellamateria del contendere. Nulla ha diversamente eccepito l’Agenzia delle entrate. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata perfezionatasi, rimanendo le spese di lite ex lege a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il g