CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 16275/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in riforma parziale della pronuncia resa dal Gup del Tribunale di Bari in data 24 maggio 2022, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4 mesi 2 di reclusione ed euro 10.000 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648 cod. pen., 4 L. 895/67, 23 L. 110/75 e 697 cod. pen. (così riqualificata la condotta di cui all'art. 2 L. 895/67 (capo a) e artt. 110,337 e 61 n. 2 cod. pen. (capo b), ed ha confermato nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunciando violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 lett. e) cod. proc. pen., 62 bis, 133, 69, 81 cod. pen. in ordine alla mancata verifica delle cause di esclusione della punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in ordine alla pretesa omessa verifica ex art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna delli) ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]