CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 05925/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna in relazione a numerosi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. La prima censura è manifestamente infondata. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha peraltro assunto come pena base il minimo edittale previsto per la fattispecie più grave, pari a sei anni, ed applicato un aumento minimo per la continuazione con le altre fattispecie contestate, concedendo anche le circostanze attenuanti generiche in ragione della parziale rinuncia ai motivi di appello. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 I consigliere estensore Il Presidente