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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13988/2026

Testo disponibile della fonte

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l’inefficacia ex art. 67, commi 2 e 3, lett. b), e 70 l.fall. di rimesse affluite nel c.d. periodo sospetto sul conto corrente ordinarion. 3892 intestato alla società in bonis e idonee a ridurre, in manieraconsistente e durevole, l’esposizione debitoria nei confronti della banca.Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il Tribunale di Matera, con sentenza n. 578/2018, dichiarava, ai sensidell’art. 67 l. fall., l’inefficacia delle rimesse di € 2.183.841,28 del 28dicembre 2011 e di € 1.000.000 del 24 febbraio 2012, effettuate sul contocorrente ordinario n. 3892 intrattenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. con laBanca [OSCURATO:SOCIETA].; per l’effetto, condannava quest’ultimaalla restituzione in favore della procedura attrice della somma di €507.790,42 oltre accessori.Sosteneva, in particolare, che il generico riferimento normativo allerimesse, intese quali operazioni di accreditamento non equiparabili adautentici pagamenti, in uno alla correlazione delle medesime all’esposizionedebitoria del fallito, induceva a ritenere che il legislatore avesse volutoabbandonare l’ottica atomistica prima in auge in favore di un approcciounitario, volto a considerare il complessivo rapporto tra il debitore e l’istitutodi credito e a valutare l’attitudine della rimessa ad incidere sul rapportomedesimo.2.

La Corte distrettuale di Potenza, a seguito dell’appello presentatoda [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), registrava chel’atto di impugnazione aveva rappresentato che: i) la prima rimessa di €2.183.841,28 non poteva essere revocata, trattandosi di un bonifico e nondi un’anticipazione, ovvero di un’operazione di accredito effettuata inesecuzione di una pregressa anticipazione, la quale non aveva generatoprovvista, perché stornata con pari valuta; ii) la seconda rimessa di €1.000.000 non era revocabile, in quanto non era stato sostenuto alcunostorno e il bonifico transitato sul conto con saldo attivo non poteva costituireuna rimessa rilevante ai fini della revocatoria.Osservava che la rimessa assumeva funzione solutoria indipendentementedalla tecnica di annotazione contabile dell’operazione, come era evidente sesi considerava che il risultato finale comunque supponeva l'utilizzo dellasomma per ripianare un debito preesistente.Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ricordava che nel caso di specie risultava dalla documentazione prodotta ingiudizio, presa in considerazione dal C.T.U. nominato dal tribunale, che lerimesse ritenute consistenti e durevoli, pari complessivamente ad €3.709.301,02 (il cui importo massimo revocabile era di € 507.790,42T aisensi dell’art. 70 l. fall.), riguardavano operazioni di anticipazioni su fatturee bonifici.Riteneva risolutiva la considerazione secondo cui cui l'art. 67, comma 2,lett. b, l. fall. prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa(e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo)ed impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamentoavendo riguardo alla sua consistenza e durevolezza.Giudicava, pertanto, che le asserzioni difensive di parte appellante fosseroprive di pregio, laddove ponevano l’accento sulla natura delle operazionieseguite con le rimesse effettuate sul conto corrente bancario.Aggiungeva, infine, che era priva di pregio anche l’eccezione sollevata dallabanca con cui era stato stigmatizzato il mutamento sostanziale in appellodei fatti costitutivi della domanda di revoca, in quanto già in primo grado laprocedura aveva rappresentato che le rimesse effettuate sul conto correnteavevano inciso sull’esposizione debitoria complessiva.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, pubblicata in data 22 febbraio 2021, prospettando due motivi didoglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S..Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380-bis.1c.p.c., sollecitando l’accoglimento del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 67,comma 2, e 70 l. fall., sotto il profilo oggettivo della revoca delle rimesse:Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026le due rimesse dichiarate inefficaci (bonifico di € 2.183.841,28 in data 28dicembre 2011 e bonifico di € 1.000.000 in data 24 febbraio 2012) eranointervenute su un conto attivo.Alla luce di questo dato di fatto, non smentito dalla Corte di merito, ed inassenza di alcuna esposizione di conto da cui rientrare, la prima parte dellamotivazione risultava inconferente, perché non era mai stata sostenuta lanatura della rimessa quale mera regolarizzazione contabile e non si era maipreteso di sottrarre la rimessa alla richiesta di revoca in ragione del fattoche la medesima sarebbe stata riconnessa ad una anticipazione fatta dallabanca; allo stesso modo non era mai stata addotta la non revocabilità delledue rimesse perché, in quanto bonifici, l’accreditamento del terzo nonavrebbe potuto considerarsi come pagamento del cliente debitore o per suoconto.Le considerazioni della Corte di merito in ordine alla revocabilità delleanticipazioni che siano state utilizzate dalla banca per ridurre l’esposizionedebitoria nei suoi confronti, alla revocabilità delle stesse nel caso in cui nonvenga dimostrata l’esistenza di accordi con il cliente che assegnino allarimessa la funzione di creazione di apposita provvista per una operazionespeculare a debito e all’irrilevanza della distinzione tra rimesse solutorie oripristinatorie in presenza di un affidamento risulterebbero poi errate, inquanto le rimesse in questione, essendo intervenute su un conto attivo, nonavevano ridotto un’esposizione debitoria, né avevano portato ad unacompensazione tra contrapposti debiti e crediti; l’assenza di rimesserevocabili rendeva irrilevante qualsiasi rientro conseguito dalla banca primadella chiusura del rapporto.4.2 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, e 70 l. fall., sottoil profilo oggettivo della revoca delle rimesse e nel contempo assumel’esistenza di un vizio di insufficiente motivazione, in quanto la sentenzaimpugnata, laddove fa riferimento all’incidenza delle rimesseNumero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026sull’esposizione debitoria complessiva, è viziata – in tesi - da una assolutadeficienza nell’individuazione del criterio logico che ha condotto il giudicealla formazione del proprio convincimento.In ogni caso, anche qualora si fosse voluto considerare l’esposizionedebitoria complessiva della società, occorreva comunque considerare che ledue rimesse erano intervenute su un conto attivo che era rimasto tale anchenel prosieguo.Peraltro, se per valutare la revocabilità delle rimesse si doveva fareriferimento alla più ampia esposizione derivata dal saldo del conto anticipi,allora il secondo parametro di riferimento per l’applicazione dell’art. 70,comma 3, l. fall. doveva essere l’esposizione complessiva formata anchedalle anticipazioni.5.

Ambedue i motivi risultano fondati.5.1 Giova premettere che il sistema della revocatoria fallimentare ha subitoun mutamento per effetto dell’entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005(17.3.2005) e del successivo d.lgs. n. 5 del 2006, per via sostanzialmentedi tre modifiche normative.In primo luogo, è stato introdotto un nuovo regime di irrevocabilità delle«rimesse effettuate in conto corrente» (art. 67, comma 3, lett. b, l. fall.);deroga che si aggiunge topograficamente ad altre ipotesi di esenzione darevocatoria previste nelle altre lettere del medesimo comma 3 dell’art. 67l. fall.Il legislatore, poi, ha disposto che le rimesse bancarie su conto correntesiano revocabili ove le stesse abbiano ridotto «l’esposizione debitoria» delcliente verso la banca e questa riduzione abbia le caratteristiche delladurevolezza e consistenza («ridotto in maniera consistente e durevole»).Infine, il legislatore ha istituito un limite quantitativo di esigibilità (tetto) delcredito restitutorio del fallimento per tali pagamenti revocabili (oltre che peraltri rapporti continuativi e reiterati), indipendentemente dall’accertamentodell’esistenza di una o più rimesse revocabili («il terzo deve restituire unaNumero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle suepretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello statod’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è apertoil concorso»: art 70, comma 3, l. fall.).5.1.1 La strutturale modifica della revocabilità delle rimesse in contocorrente ha indotto questa Corte, in un primo momento (benché comeobiter) a ritenere che il legislatore abbia indicato nella banca convenuta ilsoggetto onerato della prova della non consistenza e durevolezzadell’esposizione debitoria al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione (Cass.n. 20834/2010).Tale giurisprudenza si è poi evoluta con Cass. n. 277/2019 (preceduta daCass. n. 11782/2018 e seguita da Cass. nn. 23095/2023; 24018/2023;24019/2023; 29998/2023), secondo cui l’attuale disciplina della revocatoriadelle rimesse in conto prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria dellarimessa e, quindi, dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto osolo passivo, e impone al giudice del merito di verificare la revocabilità diqualsiasi rimessa, avendo riguardo unicamente alla sua consistenza ed allasua durevolezza.Tali arresti valorizzano – in primo luogo – la formulazione utilizzata dallegislatore, che àncora la revocabilità delle rimesse alla mera riduzione della«esposizione debitoria» del cliente e, quindi, senza distinguere tra debitiesigibili e debiti non esigibili.Viene, poi, rimarcata la similitudine di ratio di revocabilità di pagamenti siapur non liquidi ed esigibili anche per altre ipotesi contenute nel comma 3dell’art. 67 cit., quale quella di cui alla successiva lett. g) (irrevocabilità dipagamenti di debiti liquidi ed esigibili relativi a servizi strumentaliall’accesso alle procedure concorsuali).L’effetto di questa interpretazione è la qualificazione delle rimesse su contocorrente come un genere di atti revocabili a sé stante, in quanto le rimesserevocabili sarebbero atti distinti e diversi da quelli indicati nei primi dueNumero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026commi dell’art. 67 l. fall., considerati in quanto tali nel terzo comma eassoggettabili a revocatoria alle condizioni ivi previste (Cass. n.28008/2025), indipendentemente dalla natura di pagamenti revocabili aisensi del comma 2.La disciplina della revocabilità delle rimesse bancarie su conto correntetroverebbe, dunque, la propria fonte esclusivamente nel comma 3 dell’art.67 l. fall., dal che deriverebbe l’onere del curatore del fallimento che intendaagire in revocatoria di indicare distintamente le singole rimesse da revocaree di provare la consistenza e la durevolezza quali fatti costitutivi delladomanda.5.1.2 Questa interpretazione non può essere condivisa.In senso contrario risulta rilevante, in primo luogo, l’utilizzo della locuzione«rimesse effettuate su un conto corrente bancario».La locuzione richiama il concetto di cui all’art. 1823 cod. civ., proprio delconto corrente ordinario, che, per il conto corrente bancario, è fonte di uncredito esigibile (Cass. nn. 1846/1998; 15135/2014; 4604/2017;28955/2024), in virtù delle annotazioni contabili che consentono al titolaredel conto di disporre del saldo attivo (Cass. nn. 5071/2017; 1584/2017;25943/2011; 19305/2007; 886/2004).Annotazioni che possono essere accreditamenti su conto attivo (e, quindi,non costituenti pagamento), passivo (come ripristino della provvista) oscoperto (pagamenti).In questo senso la rimessa può ritenersi (come evidenziato da certadottrina) un concetto neutro, che si connota di natura di pagamento di debitiliquidi ed esigibili in funzione dello stato del conto.L’utilizzo del termine «rimessa» consente di richiamare la tradizionalegiurisprudenza di questa Corte, secondo cui la rimessa (da atto neutro)viene a costituire pagamento se ed in quanto costituisce rimessa solutoria,ovverosia annotata su conto scoperto (Cass. n. 5836/1978).Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ove, invece, la rimessa venga annotata su un conto passivo (assistito daapertura di credito), essa costituisce pagamento per la sola parte in cui viè stato sconfinamento dell’affidamento (Cass. n. 5413/1982).Non può derogarsi alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesseripristinatorie, in forza dell’insegnamento delle Sezioni unite, secondo cui ladistinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie comporta che possa venirealla luce un pagamento solo se vi è una pretesa restitutoria del solvens, chenon vi sarebbe ove la rimessa avesse la mera funzione di ripristinare unadisponibilità di cassa accordata dalla banca al correntista (Cass., Sez.

U., n.24418/2010).Benché questo principio sia stato affermato nei rapporti tra privati conriguardo alla ripetizione di indebito oggettivo, non si vede come esso nondebba operare anche tra la massa dei creditori e la banca in caso dipagamento pervenuto nel periodo sospetto, essendo il presupposto – inentrambi i casi – l’esecuzione di un pagamento in favore della banca(indebito in un caso, inefficace nell’altro).Ulteriormente, l’argomento di rinforzo utilizzato da Cass. n. 277/2019,secondo cui altre esenzioni dalla revocatoria avrebbero ad oggetto unpagamento liquido ed esigibile non è condivisa dalla più recentegiurisprudenza di questa Corte, secondo cui non appare risolutivo«rapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene agiustificare» le singole ipotesi di esenzione «per porsi, dunque, in termini distretta coerenza con la stessa» (Cass. n. 26244/2021), essendo ogni derogaalla revocabilità dei pagamenti sostenuta da autonomi fatti impeditivi oeccezioni disciplinate dalla legge (Cass. n. 3056/2026).Non può, pertanto, ritenersi superata la tradizionale bipartizione tra rimessesolutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della revocabilità dei pagamenti atermini del combinato disposto dell’art. 67, commi 2 e 3, l. fall., in forzadella quale sono revocabili le sole rimesse che costituiscano pagamenti didebiti liquidi ed esigibili.Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/20265.1.3 Poiché, dunque, le rimesse (solutorie) su conto corrente bancario sonorevocabili in quanto pagamenti su debito liquido ed esigibile, ovverosia aisensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., la disciplina del successivo comma 3non può essere letta isolatamente, ma unitamente al comma precedente,rispetto al quale pone (tra le altre) una particolare esenzione dallarevocabilità dei pagamenti affluiti in conto corrente.Trattandosi di fatto impeditivo dell’ordinaria revocabilità dei pagamenti,l’allegazione e la prova delle circostanze che impediscono la declaratoria direvocabilità della rimessa come pagamento resta a carico della bancaconvenuta (analogamente, con riferimento all’esenzione di cui alla lett. c)del medesimo comma 3 dell’art. 67 l. fall., v.

Cass. n. 3056/2026).Se così non fosse, vi sarebbe distonia tra la soluzione che addossa alcuratore l’onere di provare, quali fatti costitutivi della revocatoria, ladurevolezza e la consistenza dell’esposizione e la giurisprudenza di questaCorte secondo cui il curatore che chieda la revocatoria dei pagamenticostituiti da rimesse in conto corrente bancario non deve indicare i singoliversamenti solutori, dovendo indicare le rimesse operate su un contocorrente in un determinato periodo di tempo e l’importo globale delle stesse,indicazioni sufficienti perché la banca possa individuare le domande controdi lei proposte (Cass. nn. 9610/2018; 28819/2017; cfr. Cass. Sez.

U. n.15895/2019: «il correntista (…) potrà limitarsi ad indicare l'esistenza diversamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un datoconto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsiad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerneprofittare»).Sarebbe contraddittorio, da un lato, esentare il fallimento dall’indicazionedelle singole rimesse revocabili e, dall’altro, addossargli l’onere diindividuare la connotazione delle stesse come consistenti e durevoli ai finidella loro revocabilità.Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026Non convince l’argomento secondo cui la collocazione topografica dellanorma indurrebbe a qualificare come fattispecie autonoma di revocabilitàquella delle rimesse su conto corrente consistenti e durevoli.Infatti, è assai più convincente la contraria interpretazione secondo cui lefattispecie costitutive delle azioni revocatorie sono quelle contenute neiprimi due commi dell’art. 67 l. fall., mentre il comma 3 disciplina soltantole eccezionali fattispecie di esonero dalla revocatoria di atti che sarebbero,altrimenti, revocabili.Basti pensare che nel comma 3 – e, in particolare, per quanto qui interessa,nella lett. b) – manca non solo la disciplina del presupposto soggettivo(conoscenza dello stato di insolvenza e relativo onere della prova), maanche quella del periodo sospetto (sei mesi o un anno).Da questo deve ulteriormente dedursi che la norma del comma 3 noncostituisce autonoma ipotesi di revocatoria delle rimesse bancarie in quantotali, bensì definisce un fatto impeditivo alla revocabilità dei pagamentirisultanti da rimesse solutorie; fatto che deve essere oggetto di allegazionee di prova da parte della banca che si opponga alla domanda della curatela.Nella stessa direzione va l’argomento secondo cui l’indicazione diirrevocabilità delle rimesse (solutorie) in quanto pagamenti di debiti liquidied esigibili «durevoli» costituisce nient’altro che un’evoluzione, da parte dellegislatore, del criterio giurisprudenziale della irrevocabilità delle rimessebilanciate.Il concetto di durevolezza codifica e amplia la cornice entro la quale lagiurisprudenza aveva escluso la revocabilità delle rimesse bilanciate («ilcriterio basato sulla durevolezza dell’abbattimento dell’esposizione debitoriaconsente di ribadire risposte già elaborate con riferimento ad alcuniproblemi con cui la giurisprudenza aveva dovuto misurarsi in passato: cosìè, in particolare, per il caso delle partite bilanciate, non potendo di certoconsiderarsi durevole la rimessa che è seguita da un addebito per il cliente,Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026e che si dimostra funzionale alla creazione della provvista per l'esecuzionedi un successivo»: Cass., n. 277/2019).La non durevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditiva dellarevocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivo delle rimessebilanciate), mantenuta dall’art. 166, comma 3, lett. b), CCII, conferma,pertanto, l’intenzione del legislatore di subordinare la revocabilità dellerimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazione come pagamenti,come già elaborato dalla giurisprudenza precedente in tema di rimessebilanciate.5.1.4 Pertanto, in linea di continuità con il preferibile orientamentogiurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 20834/2010, cit.), vale ilprincipio di diritto secondo cui, in materia di azione revocatoria fallimentare,l’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamentodi credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, nonprescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessastessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevoledell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provatodal convenuto in revocatoria.5.2 Ora, se il disposto dell’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. presuppone unarimessa su conto corrente bancario che costituisca il pagamento di uncredito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, èevidente, ai fini di causa, che annotazioni che rappresentino accreditamentisu un conto attivo non costituiscono un pagamento.Dunque, se il conto al momento della rimessa è attivo, la stessa non hafunzione di pagamento e non è revocabile.Ed è proprio questo tema che la banca appellante aveva posto conl’impugnazione, stando alla descrizione dei motivi di appello effettuata dallaCorte di merito (a pag. 6).Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026A fronte di una simile deduzione le argomentazioni offerte dalla sentenzaimpugnata per rigettare l’impugnazione risultano fuori centro rispetto altema posto e imperscrutabili, ove si consideri che le stesse non smentisconoin alcun modo la circostanza di fatto dedotta dall’appellante (vale a dire cheil conto su cui erano state effettuate le rimesse fosse positivo), ma silimitano ad argomentare in diritto, con deduzioni - concernenti operazionisu conto corrente scoperto o passivo ovvero rimesse con funzione di rientronell’esposizione debitoria - del tutto estranee alla questione sollevata.La risposta data dalla Corte d’appello all’eccezione sollevata dalla bancacirca l’intervenuto mutamento dei fatti costitutivi della domanda di revocacostituisce l’unica affermazione che può essere posta in una qualchecorrelazione con i motivi di appello, in quanto lascia trasparire che secondoi giudici di appello le rimesse avevano avuto una “incidenza sull’esposizionedebitoria complessiva”.Non è dato sapere, tuttavia, né quale fosse l’esposizione debitoriacomplessiva, né quale fosse questa incidenza, né il meccanismo che l’avevadeterminata, né, soprattutto, la ragione per cui alle rimesse in questionepotesse essere attribuita funzione di pagamento di un credito liquido edesigibile.Questa carenza di motivazione impedisce di conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e dicomprendere il percorso logico che abbia portato all’applicazione nel casodi specie della disciplina in materia di revoca delle rimesse effettuate suconto corrente, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarela decisione con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U.,22232/2016).6.

La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata, con rinviodella causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovoesame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 12 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’inefficacia ex art. 67, commi 2 e 3, lett. b), e 70 l.fall. di rimesse affluite nel c.d. periodo sospetto sul conto corrente ordinarion. 3892 intestato alla società in bonis e idonee a ridurre, in manieraconsistente e durevole, l’esposizione debitoria nei confronti della banca.Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il Tribunale di Matera, con sentenza n. 578/2018, dichiarava, ai sensidell’art. 67 l. fall., l’inefficacia delle rimesse di € 2.183.841,28 del 28dicembre 2011 e di € 1.000.000 del 24 febbraio 2012, effettuate sul contocorrente ordinario n. 3892 intrattenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. con laBanca [OSCURATO:SOCIETA].; per l’effetto, condannava quest’ultimaalla restituzione in favore della procedura attrice della somma di €507.790,42 oltre accessori.Sosteneva, in particolare, che il generico riferimento normativo allerimesse, intese quali operazioni di accreditamento non equiparabili adautentici pagamenti, in uno alla correlazione delle medesime all’esposizionedebitoria del fallito, induceva a ritenere che il legislatore avesse volutoabbandonare l’ottica atomistica prima in auge in favore di un approcciounitario, volto a considerare il complessivo rapporto tra il debitore e l’istitutodi credito e a valutare l’attitudine della rimessa ad incidere sul rapportomedesimo.2. La Corte distrettuale di Potenza, a seguito dell’appello presentatoda [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), registrava chel’atto di impugnazione aveva rappresentato che: i) la prima rimessa di €2.183.841,28 non poteva essere revocata, trattandosi di un bonifico e nondi un’anticipazione, ovvero di un’operazione di accredito effettuata inesecuzione di una pregressa anticipazione, la quale non aveva generatoprovvista, perché stornata con pari valuta; ii) la seconda rimessa di €1.000.000 non era revocabile, in quanto non era stato sostenuto alcunostorno e il bonifico transitato sul conto con saldo attivo non poteva costituireuna rimessa rilevante ai fini della revocatoria.Osservava che la rimessa assumeva funzione solutoria indipendentementedalla tecnica di annotazione contabile dell’operazione, come era evidente sesi considerava che il risultato finale comunque supponeva l'utilizzo dellasomma per ripianare un debito preesistente.Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ricordava che nel caso di specie risultava dalla documentazione prodotta ingiudizio, presa in considerazione dal C.T.U. nominato dal tribunale, che lerimesse ritenute consistenti e durevoli, pari complessivamente ad €3.709.301,02 (il cui importo massimo revocabile era di € 507.790,42T aisensi dell’art. 70 l. fall.), riguardavano operazioni di anticipazioni su fatturee bonifici.Riteneva risolutiva la considerazione secondo cui cui l'art. 67, comma 2,lett. b, l. fall. prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa(e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo)ed impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamentoavendo riguardo alla sua consistenza e durevolezza.Giudicava, pertanto, che le asserzioni difensive di parte appellante fosseroprive di pregio, laddove ponevano l’accento sulla natura delle operazionieseguite con le rimesse effettuate sul conto corrente bancario.Aggiungeva, infine, che era priva di pregio anche l’eccezione sollevata dallabanca con cui era stato stigmatizzato il mutamento sostanziale in appellodei fatti costitutivi della domanda di revoca, in quanto già in primo grado laprocedura aveva rappresentato che le rimesse effettuate sul conto correnteavevano inciso sull’esposizione debitoria complessiva.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, pubblicata in data 22 febbraio 2021, prospettando due motivi didoglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S..Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380-bis.1c.p.c., sollecitando l’accoglimento del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 67,comma 2, e 70 l. fall., sotto il profilo oggettivo della revoca delle rimesse:Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026le due rimesse dichiarate inefficaci (bonifico di € 2.183.841,28 in data 28dicembre 2011 e bonifico di € 1.000.000 in data 24 febbraio 2012) eranointervenute su un conto attivo.Alla luce di questo dato di fatto, non smentito dalla Corte di merito, ed inassenza di alcuna esposizione di conto da cui rientrare, la prima parte dellamotivazione risultava inconferente, perché non era mai stata sostenuta lanatura della rimessa quale mera regolarizzazione contabile e non si era maipreteso di sottrarre la rimessa alla richiesta di revoca in ragione del fattoche la medesima sarebbe stata riconnessa ad una anticipazione fatta dallabanca; allo stesso modo non era mai stata addotta la non revocabilità delledue rimesse perché, in quanto bonifici, l’accreditamento del terzo nonavrebbe potuto considerarsi come pagamento del cliente debitore o per suoconto.Le considerazioni della Corte di merito in ordine alla revocabilità delleanticipazioni che siano state utilizzate dalla banca per ridurre l’esposizionedebitoria nei suoi confronti, alla revocabilità delle stesse nel caso in cui nonvenga dimostrata l’esistenza di accordi con il cliente che assegnino allarimessa la funzione di creazione di apposita provvista per una operazionespeculare a debito e all’irrilevanza della distinzione tra rimesse solutorie oripristinatorie in presenza di un affidamento risulterebbero poi errate, inquanto le rimesse in questione, essendo intervenute su un conto attivo, nonavevano ridotto un’esposizione debitoria, né avevano portato ad unacompensazione tra contrapposti debiti e crediti; l’assenza di rimesserevocabili rendeva irrilevante qualsiasi rientro conseguito dalla banca primadella chiusura del rapporto.4.2 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, e 70 l. fall., sottoil profilo oggettivo della revoca delle rimesse e nel contempo assumel’esistenza di un vizio di insufficiente motivazione, in quanto la sentenzaimpugnata, laddove fa riferimento all’incidenza delle rimesseNumero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026sull’esposizione debitoria complessiva, è viziata – in tesi - da una assolutadeficienza nell’individuazione del criterio logico che ha condotto il giudicealla formazione del proprio convincimento.In ogni caso, anche qualora si fosse voluto considerare l’esposizionedebitoria complessiva della società, occorreva comunque considerare che ledue rimesse erano intervenute su un conto attivo che era rimasto tale anchenel prosieguo.Peraltro, se per valutare la revocabilità delle rimesse si doveva fareriferimento alla più ampia esposizione derivata dal saldo del conto anticipi,allora il secondo parametro di riferimento per l’applicazione dell’art. 70,comma 3, l. fall. doveva essere l’esposizione complessiva formata anchedalle anticipazioni.5. Ambedue i motivi risultano fondati.5.1 Giova premettere che il sistema della revocatoria fallimentare ha subitoun mutamento per effetto dell’entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005(17.3.2005) e del successivo d.lgs. n. 5 del 2006, per via sostanzialmentedi tre modifiche normative.In primo luogo, è stato introdotto un nuovo regime di irrevocabilità delle«rimesse effettuate in conto corrente» (art. 67, comma 3, lett. b, l. fall.);deroga che si aggiunge topograficamente ad altre ipotesi di esenzione darevocatoria previste nelle altre lettere del medesimo comma 3 dell’art. 67l. fall.Il legislatore, poi, ha disposto che le rimesse bancarie su conto correntesiano revocabili ove le stesse abbiano ridotto «l’esposizione debitoria» delcliente verso la banca e questa riduzione abbia le caratteristiche delladurevolezza e consistenza («ridotto in maniera consistente e durevole»).Infine, il legislatore ha istituito un limite quantitativo di esigibilità (tetto) delcredito restitutorio del fallimento per tali pagamenti revocabili (oltre che peraltri rapporti continuativi e reiterati), indipendentemente dall’accertamentodell’esistenza di una o più rimesse revocabili («il terzo deve restituire unaNumero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle suepretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello statod’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è apertoil concorso»: art 70, comma 3, l. fall.).5.1.1 La strutturale modifica della revocabilità delle rimesse in contocorrente ha indotto questa Corte, in un primo momento (benché comeobiter) a ritenere che il legislatore abbia indicato nella banca convenuta ilsoggetto onerato della prova della non consistenza e durevolezzadell’esposizione debitoria al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione (Cass.n. 20834/2010).Tale giurisprudenza si è poi evoluta con Cass. n. 277/2019 (preceduta daCass. n. 11782/2018 e seguita da Cass. nn. 23095/2023; 24018/2023;24019/2023; 29998/2023), secondo cui l’attuale disciplina della revocatoriadelle rimesse in conto prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria dellarimessa e, quindi, dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto osolo passivo, e impone al giudice del merito di verificare la revocabilità diqualsiasi rimessa, avendo riguardo unicamente alla sua consistenza ed allasua durevolezza.Tali arresti valorizzano – in primo luogo – la formulazione utilizzata dallegislatore, che àncora la revocabilità delle rimesse alla mera riduzione della«esposizione debitoria» del cliente e, quindi, senza distinguere tra debitiesigibili e debiti non esigibili.Viene, poi, rimarcata la similitudine di ratio di revocabilità di pagamenti siapur non liquidi ed esigibili anche per altre ipotesi contenute nel comma 3dell’art. 67 cit., quale quella di cui alla successiva lett. g) (irrevocabilità dipagamenti di debiti liquidi ed esigibili relativi a servizi strumentaliall’accesso alle procedure concorsuali).L’effetto di questa interpretazione è la qualificazione delle rimesse su contocorrente come un genere di atti revocabili a sé stante, in quanto le rimesserevocabili sarebbero atti distinti e diversi da quelli indicati nei primi dueNumero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026commi dell’art. 67 l. fall., considerati in quanto tali nel terzo comma eassoggettabili a revocatoria alle condizioni ivi previste (Cass. n.28008/2025), indipendentemente dalla natura di pagamenti revocabili aisensi del comma 2.La disciplina della revocabilità delle rimesse bancarie su conto correntetroverebbe, dunque, la propria fonte esclusivamente nel comma 3 dell’art.67 l. fall., dal che deriverebbe l’onere del curatore del fallimento che intendaagire in revocatoria di indicare distintamente le singole rimesse da revocaree di provare la consistenza e la durevolezza quali fatti costitutivi delladomanda.5.1.2 Questa interpretazione non può essere condivisa.In senso contrario risulta rilevante, in primo luogo, l’utilizzo della locuzione«rimesse effettuate su un conto corrente bancario».La locuzione richiama il concetto di cui all’art. 1823 cod. civ., proprio delconto corrente ordinario, che, per il conto corrente bancario, è fonte di uncredito esigibile (Cass. nn. 1846/1998; 15135/2014; 4604/2017;28955/2024), in virtù delle annotazioni contabili che consentono al titolaredel conto di disporre del saldo attivo (Cass. nn. 5071/2017; 1584/2017;25943/2011; 19305/2007; 886/2004).Annotazioni che possono essere accreditamenti su conto attivo (e, quindi,non costituenti pagamento), passivo (come ripristino della provvista) oscoperto (pagamenti).In questo senso la rimessa può ritenersi (come evidenziato da certadottrina) un concetto neutro, che si connota di natura di pagamento di debitiliquidi ed esigibili in funzione dello stato del conto.L’utilizzo del termine «rimessa» consente di richiamare la tradizionalegiurisprudenza di questa Corte, secondo cui la rimessa (da atto neutro)viene a costituire pagamento se ed in quanto costituisce rimessa solutoria,ovverosia annotata su conto scoperto (Cass. n. 5836/1978).Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ove, invece, la rimessa venga annotata su un conto passivo (assistito daapertura di credito), essa costituisce pagamento per la sola parte in cui viè stato sconfinamento dell’affidamento (Cass. n. 5413/1982).Non può derogarsi alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesseripristinatorie, in forza dell’insegnamento delle Sezioni unite, secondo cui ladistinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie comporta che possa venirealla luce un pagamento solo se vi è una pretesa restitutoria del solvens, chenon vi sarebbe ove la rimessa avesse la mera funzione di ripristinare unadisponibilità di cassa accordata dalla banca al correntista (Cass., Sez. U., n.24418/2010).Benché questo principio sia stato affermato nei rapporti tra privati conriguardo alla ripetizione di indebito oggettivo, non si vede come esso nondebba operare anche tra la massa dei creditori e la banca in caso dipagamento pervenuto nel periodo sospetto, essendo il presupposto – inentrambi i casi – l’esecuzione di un pagamento in favore della banca(indebito in un caso, inefficace nell’altro).Ulteriormente, l’argomento di rinforzo utilizzato da Cass. n. 277/2019,secondo cui altre esenzioni dalla revocatoria avrebbero ad oggetto unpagamento liquido ed esigibile non è condivisa dalla più recentegiurisprudenza di questa Corte, secondo cui non appare risolutivo«rapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene agiustificare» le singole ipotesi di esenzione «per porsi, dunque, in termini distretta coerenza con la stessa» (Cass. n. 26244/2021), essendo ogni derogaalla revocabilità dei pagamenti sostenuta da autonomi fatti impeditivi oeccezioni disciplinate dalla legge (Cass. n. 3056/2026).Non può, pertanto, ritenersi superata la tradizionale bipartizione tra rimessesolutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della revocabilità dei pagamenti atermini del combinato disposto dell’art. 67, commi 2 e 3, l. fall., in forzadella quale sono revocabili le sole rimesse che costituiscano pagamenti didebiti liquidi ed esigibili.Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/20265.1.3 Poiché, dunque, le rimesse (solutorie) su conto corrente bancario sonorevocabili in quanto pagamenti su debito liquido ed esigibile, ovverosia aisensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., la disciplina del successivo comma 3non può essere letta isolatamente, ma unitamente al comma precedente,rispetto al quale pone (tra le altre) una particolare esenzione dallarevocabilità dei pagamenti affluiti in conto corrente.Trattandosi di fatto impeditivo dell’ordinaria revocabilità dei pagamenti,l’allegazione e la prova delle circostanze che impediscono la declaratoria direvocabilità della rimessa come pagamento resta a carico della bancaconvenuta (analogamente, con riferimento all’esenzione di cui alla lett. c)del medesimo comma 3 dell’art. 67 l. fall., v. Cass. n. 3056/2026).Se così non fosse, vi sarebbe distonia tra la soluzione che addossa alcuratore l’onere di provare, quali fatti costitutivi della revocatoria, ladurevolezza e la consistenza dell’esposizione e la giurisprudenza di questaCorte secondo cui il curatore che chieda la revocatoria dei pagamenticostituiti da rimesse in conto corrente bancario non deve indicare i singoliversamenti solutori, dovendo indicare le rimesse operate su un contocorrente in un determinato periodo di tempo e l’importo globale delle stesse,indicazioni sufficienti perché la banca possa individuare le domande controdi lei proposte (Cass. nn. 9610/2018; 28819/2017; cfr. Cass. Sez. U. n.15895/2019: «il correntista (…) potrà limitarsi ad indicare l'esistenza diversamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un datoconto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsiad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerneprofittare»).Sarebbe contraddittorio, da un lato, esentare il fallimento dall’indicazionedelle singole rimesse revocabili e, dall’altro, addossargli l’onere diindividuare la connotazione delle stesse come consistenti e durevoli ai finidella loro revocabilità.Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026Non convince l’argomento secondo cui la collocazione topografica dellanorma indurrebbe a qualificare come fattispecie autonoma di revocabilitàquella delle rimesse su conto corrente consistenti e durevoli.Infatti, è assai più convincente la contraria interpretazione secondo cui lefattispecie costitutive delle azioni revocatorie sono quelle contenute neiprimi due commi dell’art. 67 l. fall., mentre il comma 3 disciplina soltantole eccezionali fattispecie di esonero dalla revocatoria di atti che sarebbero,altrimenti, revocabili.Basti pensare che nel comma 3 – e, in particolare, per quanto qui interessa,nella lett. b) – manca non solo la disciplina del presupposto soggettivo(conoscenza dello stato di insolvenza e relativo onere della prova), maanche quella del periodo sospetto (sei mesi o un anno).Da questo deve ulteriormente dedursi che la norma del comma 3 noncostituisce autonoma ipotesi di revocatoria delle rimesse bancarie in quantotali, bensì definisce un fatto impeditivo alla revocabilità dei pagamentirisultanti da rimesse solutorie; fatto che deve essere oggetto di allegazionee di prova da parte della banca che si opponga alla domanda della curatela.Nella stessa direzione va l’argomento secondo cui l’indicazione diirrevocabilità delle rimesse (solutorie) in quanto pagamenti di debiti liquidied esigibili «durevoli» costituisce nient’altro che un’evoluzione, da parte dellegislatore, del criterio giurisprudenziale della irrevocabilità delle rimessebilanciate.Il concetto di durevolezza codifica e amplia la cornice entro la quale lagiurisprudenza aveva escluso la revocabilità delle rimesse bilanciate («ilcriterio basato sulla durevolezza dell’abbattimento dell’esposizione debitoriaconsente di ribadire risposte già elaborate con riferimento ad alcuniproblemi con cui la giurisprudenza aveva dovuto misurarsi in passato: cosìè, in particolare, per il caso delle partite bilanciate, non potendo di certoconsiderarsi durevole la rimessa che è seguita da un addebito per il cliente,Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026e che si dimostra funzionale alla creazione della provvista per l'esecuzionedi un successivo»: Cass., n. 277/2019).La non durevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditiva dellarevocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivo delle rimessebilanciate), mantenuta dall’art. 166, comma 3, lett. b), CCII, conferma,pertanto, l’intenzione del legislatore di subordinare la revocabilità dellerimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazione come pagamenti,come già elaborato dalla giurisprudenza precedente in tema di rimessebilanciate.5.1.4 Pertanto, in linea di continuità con il preferibile orientamentogiurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 20834/2010, cit.), vale ilprincipio di diritto secondo cui, in materia di azione revocatoria fallimentare,l’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamentodi credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, nonprescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessastessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevoledell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provatodal convenuto in revocatoria.5.2 Ora, se il disposto dell’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. presuppone unarimessa su conto corrente bancario che costituisca il pagamento di uncredito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, èevidente, ai fini di causa, che annotazioni che rappresentino accreditamentisu un conto attivo non costituiscono un pagamento.Dunque, se il conto al momento della rimessa è attivo, la stessa non hafunzione di pagamento e non è revocabile.Ed è proprio questo tema che la banca appellante aveva posto conl’impugnazione, stando alla descrizione dei motivi di appello effettuata dallaCorte di merito (a pag. 6).Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026A fronte di una simile deduzione le argomentazioni offerte dalla sentenzaimpugnata per rigettare l’impugnazione risultano fuori centro rispetto altema posto e imperscrutabili, ove si consideri che le stesse non smentisconoin alcun modo la circostanza di fatto dedotta dall’appellante (vale a dire cheil conto su cui erano state effettuate le rimesse fosse positivo), ma silimitano ad argomentare in diritto, con deduzioni - concernenti operazionisu conto corrente scoperto o passivo ovvero rimesse con funzione di rientronell’esposizione debitoria - del tutto estranee alla questione sollevata.La risposta data dalla Corte d’appello all’eccezione sollevata dalla bancacirca l’intervenuto mutamento dei fatti costitutivi della domanda di revocacostituisce l’unica affermazione che può essere posta in una qualchecorrelazione con i motivi di appello, in quanto lascia trasparire che secondoi giudici di appello le rimesse avevano avuto una “incidenza sull’esposizionedebitoria complessiva”.Non è dato sapere, tuttavia, né quale fosse l’esposizione debitoriacomplessiva, né quale fosse questa incidenza, né il meccanismo che l’avevadeterminata, né, soprattutto, la ragione per cui alle rimesse in questionepotesse essere attribuita funzione di pagamento di un credito liquido edesigibile.Questa carenza di motivazione impedisce di conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e dicomprendere il percorso logico che abbia portato all’applicazione nel casodi specie della disciplina in materia di revoca delle rimesse effettuate suconto corrente, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarela decisione con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U.,22232/2016).6. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata, con rinviodella causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovoesame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 23867/2021Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13988/2026Data pubblicazione 13/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 12 febbraio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13988/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris