CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 1972
Cassazione n. 47324/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/02/1972 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 21/12/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di GELA in data 1/07/2019 aveva condannato FILIA Fulvio, unitamente ad altra imputata non ricorrente, a pena di giustizia per il reato di arbitraria invasione di un immobile, commesso a GELA in epoca prossima al 30/07/2015, nel senso che rideterminava la pena, riducendola. FILIA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancata applicazione della sola sanzione pecuniaria, edittalmente alternativa a quella detentiva, senza che tale opzione fosse adeguatamente motivata. Il ricorso é inammissibile perché è manifestamente infondato il motivo che lo sostiene. La CORTE territoriale, pur riducendo l'entità della pena, ha congruamente argomentato in ordine al mantenimento della sanzione detentiva, correlandola alla persistenza dell'occupazione dell'immobile, nonostante la pendenza del procedimento penale, e quindi a conferma della necessità di una più accentuata efficacia dissuasiva del tipo di punizione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOsiTATA [OSCURATO:PERSONA]±. 30 DIC 2021 11