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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48622/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 29/5/2017, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione di un ciclomotore, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del prevenuto, articolando rilievi generici e in fatto che non si confrontano dialetticamente con gli argomenti reiettivi spesi dalla sentenza impugnata (pagg. 2/3), la quale ha dato logico conto delle circostanze da cui ha desunto la consapevolezza del prevenuto circa la provenienza illecita del mezzo, confutando la contraria prospettazione difensiva in questa sede riproposta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 29/5/2017, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione di un ciclomotore, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del prevenuto, articolando rilievi generici e in fatto che non si confrontano dialetticamente con gli argomenti reiettivi spesi dalla sentenza impugnata (pagg. 2/3), la quale ha dato logico conto delle circostanze da cui ha desunto la consapevolezza del prevenuto circa la provenienza illecita del mezzo, confutando la contraria prospettazione difensiva in questa sede riproposta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48622/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris