CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07839/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12087/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quali ex soci di [OSCURATO:SOCIETA], rappresentati e difes i dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Nicastro n. 3; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: iva -avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.6930/14/14, depositata il 19 novembre 2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria del PM. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza n. 431/57/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento IVA 2006. La CTR osservava in particolare che i ricorrenti dovevano considerarsi coobbligati per effetto di "successione" nei debiti, anche fiscali, della società [OSCURATO:PERSONA] srl, della quale erano stati soci, in quanto estinta per cancellazione dal registro imprese, trattandosi peraltro di pretesa creditoria erariale pienamente fondata e non essendo invece fondate le eccezioni in diritto sollevate dai ricorrenti medesimi. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i Lippi, [OSCURATO:SOCIETA] deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Nelle more del giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6, decreto-legge 193/2016. L'interpellata agenzia fiscale, tramite la difesa erariale, ha comunicato che detta procedura si è perfezionata ed ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio. Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere anche nei confronti degli altri ricorrenti, trattandosi di coobbligazione solidale. Le spese del giudizio possono essere compensate. PQM La Corte dichiara cessata la materia de