CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01965/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18453/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], che si difende i n proprio, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -intimata- Oggetto: tributi 28– 18453 - 2022 – 09/01/2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n. 3061/01/2022 pronunciata il 21 giugno 2022 e depositata l’01 luglio 2022,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 gennaio 2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente agiva per l’ottemperanza della sentenza n. 8595/2018 della CTR del Lazio con la quale era stata annullata la cartella di pagamento emessa ai fini IRAP per l’anno d’imposta 2023. Nelle more del giudizio l’Ufficio effettuava il richiesto rimborso sicché la CTR dichiarava la cessata materia del contendere disponendo altresì la compensazione delle spese di lite. Il contribuente adiva pertanto questa Corte lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc per aver erroneamente la CTR disposto la compensazione delle spese. Il ricorso veniva accolto giusta ordinanza n. 2963/2022. 2. Riassunto nuovamente il giudizio, la CTR accoglieva il ricorso del contribuente liquidando in euro 4.000,00 complessivi le spese del giudizio di ottemperanza (euro 1.000,00), di legittimità (euro 2.000,00) e di rinvio (euro 1.000,00). 3. Invoca nuovamente la cassazione della sentenza il contribuente che svolge un unico motivo di ricorso, articolato sotto tre distinti profili. Rimane intimata l’Amministrazione finanziaria, mentre in prossimità dell’odierna adunanza ha depositato memoria la parte contribuente. CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 e 4, per violazione delle norme di diritto che presidiano l’osservanza dei parametri di base indicati dal comma 1 dell’art. 4 del d.m. 55/2014 e dell’art. 4, co. 1 bis, del d.m. n. 37/2018: parametri posti esplicitamente a fondamento delle tre note spese di cui sopra e dalla 28– 18453 - 2022 – 09/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] disattesi senza alcuna motivazione, nonché la nullità della sentenza, anche ai sensi delle stesse norme sopra richiamate, per aver infranto il limite di cui all’art. 2233, co. 2, c.c. che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decorso della professione. Infine, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 4, co. 1, e dell’art. 4, co. 5, d.m. n. 55/2014 che prescrivono la liquidazione del compenso per fasi, mentre la sentenza ha effettuato per ciascuna delle parcelle una liquidazione sommaria, a forfait, rendendo così impossibile la valutazione dell’opera professionale sul fondamento dei parametri di base delle singole fasi. 1.1 In sintesi, denunzia la violazione dei parametri minimi e inderogabili di cui al d.m. n. 55/20147 che, se correttamente applicati, avrebbero dovuto condurre ad una liquidazione di euro 12.466,01 in luogo dei 4.000,00 euro complessivamente liquidati. Chiedealtresì alla Corte, non residuando altri accertamenti di fatto, di decidere nel merito del ricorso. 2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione. 2.1 È stato infatti affermato il principio di diritto secondo cui «In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37 del 2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile» (Cfr. Cass., II, n. 10466/2023). 2.2 Sulla scorta dello stesso orientamento è stato altresì affermato che «Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell’art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle 28– 18453 - 2022 – 09/01/2024 MMF allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e ladiminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento. L’art. 13, comma sesto, L. 247/2012 rimette, com’è noto, ad un apposito decreto del Ministero della Giustizia, l’aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d’intesa con in Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma 3, precisando che i nuovi parametri “si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazioneconsensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”. La novellata previsione dell’art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un’apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass.19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi 28– 18453 - 2022 – 09/01/2024 MMF professionali regolati dal D.M. 55/2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. La suddetta ratio legis è esplicitamente evidenziata nel parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703/2017 del 27 dicembre 2017, che aveva giudicato inadeguato, rispetto al dichiarato scopo di “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare, l’utilizzo di una formula normativa suscettibile di avallare “approdi interpretativi in merito all’applicazione della locuzione “di regola” anche alle riduzioni percentuali dei valori parametrici di base, mentre tale possibilità doveva più incisivamente essere limitati agli incrementi dei parametri e non alla riduzione”. L’attuale previsione è quindi volta proprio a specificare “con maggiore chiarezza l’inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti, e ciò anche in considerazione del fatto che l’art. 13, comma 7 della legge n. 247 del 2012 prevede fra i criteri cui si deve attenere l’Amministrazione quello della “trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali”» (Cfr. Cass., II, n. 9815/2023). 3. La censura è quindi fondata, avendo la CTR ritenuto congrue, a titolo di spese processuali, delle somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal D.M. n. 55/2014, 28– 18453 - 2022 – 09/01/2024 MMF citato art. 4, comma1, nel testo novellato dal D.M. 37/2018, tenuto conto che la liquidazione è avvenuta in termini “complessivi”, senza specificazione alcuna né in relazione agli oneri e accessori di legge né alle anticipazioni legge, oltre che con l'attribuzione di un importo onnicomprensivo senza distinzione per fasi (Cass.6518/2022; Cass.23873/2021; Cass.19482/2018; Cass.6306/2016). 4. Non può invece farsi seguito alla richiesta di decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c. tenuto conto che «salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass., I, n. 4782/2020). 1.In conclusione, il ricors o è fondato e va accolto n ei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà a nuova valutazione delle questioni di merito nonché alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado