CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natQa MESSINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso un provvedimento non autonomamente impugnabile, trattandosi di un'ordinanza che dispone il rinvio dell'udienza. Segue all'inammissibilità la condanna ddkricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro cinquecento (considerato il pur non dirimente atto di rinuncia del difensore). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.