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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 ottobre 1967

Cassazione n. 15616/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1967 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di lege e vizio di motivazione per inosservanza della regola valutativa di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., si esaurisce in mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; il motivo inoltre è manifestamente infondato avendo il giudice di merito fatto buon governo del principio stabilito dal citato art. 192, comma 3, apprezzando la consistenza dei singoli elementi, poi posti in connessione tra loro (cfr. pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1967 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di lege e vizio di motivazione per inosservanza della regola valutativa di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., si esaurisce in mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; il motivo inoltre è manifestamente infondato avendo il giudice di merito fatto buon governo del principio stabilito dal citato art. 192, comma 3, apprezzando la consistenza dei singoli elementi, poi posti in connessione tra loro (cfr. pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 15616/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris