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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 05489/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da . [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze, confermata la pronuncia di condanna emessa il 12 dicembre 2023 dal Tribunale di Prato per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen., ha sostituito la pena detentiva alla stessa inflitta con la detenzione domiciliare per anni 3, secondo il disposto degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 ss. e 56 L. 24 novembre 1981, n. 689.

Ritenuto che i due motivi sollevati (erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione sul punto; erronea applicazione dell'art. 114 cod. pen. e mancanza di motivazione sul punto) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 6 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali la ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da . [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze, confermata la pronuncia di condanna emessa il 12 dicembre 2023 dal Tribunale di Prato per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen., ha sostituito la pena detentiva alla stessa inflitta con la detenzione domiciliare per anni 3, secondo il disposto degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 ss. e 56 L. 24 novembre 1981, n. 689. Ritenuto che i due motivi sollevati (erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione sul punto; erronea applicazione dell'art. 114 cod. pen. e mancanza di motivazione sul punto) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 6 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali la ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 05489/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris