CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 12054/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7128/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale del lo Stato (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n.4334/2019; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che deve provvedersi sulle spese, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 1.800,00 oltre a spese prenotate a debito Così deciso in Roma,il