CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2019
Cassazione n. 34526/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35779/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 1138/2019depositata il 15/07/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025dal Consigliere ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana, in sede di rinvio da Cass. n. 15314/2018,aveva accolto l’appello del Comune di Pontedera avverso la sentenza n. 275/2015della Commissione tributaria provinciale di Pisa in accoglimentodel ricorso avverso diniego di rimborso ICI. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Va dato atto, preliminarmente, che –come risulta dall’istanza depositata congiuntamente dalle parti in data 26.11.2025 - nelle more del giudizio è intervenuto un accordo tra le parti , con conseguente integrale definizione del contenzioso tra le medesime parti. 1.2. Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione