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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 15323/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabili le risultanze probatorie della perquisizione eseguita sulla base di informazioni investigative confidenziali, in violazione degli artt. 103, comma 3, d.P.R. 309/1990 e 203 cod. proc. pen. e in assenza di motivi di particolare necessità ed urgenza che avrebbero impedito di richiedere l'autorizzazione del pubblico ministero - è manifestamente infondato, essendosi già più volte precisato, proprio in casi analoghi, che il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all'art. 333, comma 3, cod. proc. pen., non si riferisce alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato (Sez. 4, n. 2849 del 05/11/2019, dep. 2020, Palmeri, Rv. 278030), mentre un'eventuale perquisizione illegittima ex art. 103 t.u. stup. non rende comunque illegittimo il sequestro dello stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute all'esito della perquisizione (Sez. 3, n. 19365 del 17/02/2016, Pirri, Rv. 266580), avendo la sentenza impugnata non illogicamente argomentato, peraltro, come nel caso di specie ricorressero motivi di necessità ed urgenza che imponevano l'immediata perquisizione; Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in punto di accertamento della responsabilità penale in quanto ricostruita sulla base di mere congetture e deduzioni della polizia giudiziaria, è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che sollecitano un'alternativa rilettura delle fonti probatorie senza che sussista alcun travisamento della prova, avendo la sentenza (pag. 5) non illogicamente spiegato le ragioni per cui era stato attribuito all'imputato lo zaino contenente i barattoli di marijuana rinvenuti sul tetto dell'abitazione; Considerato che, alla luce di quanto appena osservato, il terzo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione dell'art. 203 cod. pen., per avere la Corte d'appello utilizzato informazioni confidenziali di polizia quale elemento di riscontro per la colpevolezza del ricorrente - è parimenti inammissibile in quanto lamenta la violazione di norme processuali smentita dagli atti processuali, avendo la sentenza, appunto, aliunde ricavato l'attribuibilità dello zaino all'imputato, senza che il ricorrente effettui al proposito l'indispensabile prova di resistenza rispetto all'aggiuntivo rilievo effettuato a pag. 6 della sentenza impugnata e fatto oggetto di censura; t;e",14,3 Rilevato che il quarto motivodi 7M 131 et con il quale si contesta l'omessa motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena ed applicazione delle (f circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di censure sul trattamento sanzionatorio mosse a fronte di una non illogica motivazione (pag. 8), che dà adeguatamente conto delle ragioni che sorreggono il potere discrezionale al proposito attribuito al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabili le risultanze probatorie della perquisizione eseguita sulla base di informazioni investigative confidenziali, in violazione degli artt. 103, comma 3, d.P.R. 309/1990 e 203 cod. proc. pen. e in assenza di motivi di particolare necessità ed urgenza che avrebbero impedito di richiedere l'autorizzazione del pubblico ministero - è manifestamente infondato, essendosi già più volte precisato, proprio in casi analoghi, che il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all'art. 333, comma 3, cod. proc. pen., non si riferisce alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato (Sez. 4, n. 2849 del 05/11/2019, dep. 2020, Palmeri, Rv. 278030), mentre un'eventuale perquisizione illegittima ex art. 103 t.u. stup. non rende comunque illegittimo il sequestro dello stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute all'esito della perquisizione (Sez. 3, n. 19365 del 17/02/2016, Pirri, Rv. 266580), avendo la sentenza impugnata non illogicamente argomentato, peraltro, come nel caso di specie ricorressero motivi di necessità ed urgenza che imponevano l'immediata perquisizione; Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in punto di accertamento della responsabilità penale in quanto ricostruita sulla base di mere congetture e deduzioni della polizia giudiziaria, è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che sollecitano un'alternativa rilettura delle fonti probatorie senza che sussista alcun travisamento della prova, avendo la sentenza (pag. 5) non illogicamente spiegato le ragioni per cui era stato attribuito all'imputato lo zaino contenente i barattoli di marijuana rinvenuti sul tetto dell'abitazione; Considerato che, alla luce di quanto appena osservato, il terzo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione dell'art. 203 cod. pen., per avere la Corte d'appello utilizzato informazioni confidenziali di polizia quale elemento di riscontro per la colpevolezza del ricorrente - è parimenti inammissibile in quanto lamenta la violazione di norme processuali smentita dagli atti processuali, avendo la sentenza, appunto, aliunde ricavato l'attribuibilità dello zaino all'imputato, senza che il ricorrente effettui al proposito l'indispensabile prova di resistenza rispetto all'aggiuntivo rilievo effettuato a pag. 6 della sentenza impugnata e fatto oggetto di censura; t;e",14,3 Rilevato che il quarto motivodi 7M 131 et con il quale si contesta l'omessa motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena ed applicazione delle (f circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di censure sul trattamento sanzionatorio mosse a fronte di una non illogica motivazione (pag. 8), che dà adeguatamente conto delle ragioni che sorreggono il potere discrezionale al proposito attribuito al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; DE
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