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CassazionedecretoSezione UDecisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 08776/2023

Testo disponibile della fonte

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1/03/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di giurisdizione n.

R.G. 19483/2022 proposto d’ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA] LACORTE D’[OSCURATO:PERSONA] con ordinanza n. 655/2022 depositata il 13/07/2022 nella causa tra: [OSCURATO:SOCIETA]. - r icorr ente , non costituit a in questa fase - e A.B.C. [OSCURATO:PERSONA], A .

R .

I .

N .

S.P.A. - resistent i, non costituit e in questa fase - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche. [OSCURATO:PERSONA]

1. – L’A.R.I.N. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. emise in data 26 giugno 2012 decreto ex art. 42 - bis d.P.R. n. 327 del 2001 di acquisizione, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per l’intera estensione della particella n. 838, foglio 10, nel catasto del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in proprietà della prima, liquidando l’indennizzo di € 10.572,99.

Proposto il ricorso per l’annullamento del decreto presso il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dalla società, con sentenza del 18 dicembre 2018, n. 7235, questo ha declinato la giurisdizione, in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli.

Riassunto il giudizio innanzi a tale giudice, con ordinanza del 13 luglio 2022, n. 655 è stato sollevato il conflitto negativo di giurisdizione, dubitando a sua volta il T.r.a.p. della propria giurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69.

Il Tribunale regionale delle acque pubbliche, nel decidere con riguardo ad uno dei due procedimenti innanzi ad esso riuniti (di cui il secondo attiene al medesimo decreto, avendo ad oggetto l’opposizione alla stima dell’indennizzo ivi quantificato), evidenzia che l’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933 attribuisce alla competenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche: e, nella specie, si deduce l’eccesso di potere del decreto, per avere disposto l’acquisizione in proprietà anche delle porzioni di fondo non interessate dalle opere in rilevato , chiedendosi di sostituirlo con una mera servitù di acquedotto, palesandosi come si tratti di interessi legittimi, ai sensi della norma menzionata.

Il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380- ter c.p.c., del Pubblico Ministero , il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La giurisdizione appartiene al Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933.

2. –Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, spetta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado di legittimità, ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio (fra le altre, Cass., sez. un., 5 febbraio 2020, n. 2710; Cass., sez. un., 11 giugno 2018, n. 15105; Cass., sez. un., 31 luglio 2017, n. 18977).

3. –Nella specie, si tratta di controversia che attiene ad attività di azienda specificamente deputata alla cura del sistema idrico, che ha adottato un decreto di acquisizione in proprietà di terreno finalizzato alla realizzazione di opera idraulica, dalla originaria ricorrente impugnato per eccesso di potere.

Ne deriva la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado.

4. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione di legittimità del Tribunale sup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/03/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di giurisdizione n. R.G. 19483/2022 proposto d’ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA] LACORTE D’[OSCURATO:PERSONA] con ordinanza n. 655/2022 depositata il 13/07/2022 nella causa tra: [OSCURATO:SOCIETA]. - r icorr ente , non costituit a in questa fase - e A.B.C. [OSCURATO:PERSONA], A . R . I . N . S.P.A. - resistent i, non costituit e in questa fase - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L’A.R.I.N. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. emise in data 26 giugno 2012 decreto ex art. 42 - bis d.P.R. n. 327 del 2001 di acquisizione, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per l’intera estensione della particella n. 838, foglio 10, nel catasto del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in proprietà della prima, liquidando l’indennizzo di € 10.572,99. Proposto il ricorso per l’annullamento del decreto presso il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dalla società, con sentenza del 18 dicembre 2018, n. 7235, questo ha declinato la giurisdizione, in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli. Riassunto il giudizio innanzi a tale giudice, con ordinanza del 13 luglio 2022, n. 655 è stato sollevato il conflitto negativo di giurisdizione, dubitando a sua volta il T.r.a.p. della propria giurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69. Il Tribunale regionale delle acque pubbliche, nel decidere con riguardo ad uno dei due procedimenti innanzi ad esso riuniti (di cui il secondo attiene al medesimo decreto, avendo ad oggetto l’opposizione alla stima dell’indennizzo ivi quantificato), evidenzia che l’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933 attribuisce alla competenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche: e, nella specie, si deduce l’eccesso di potere del decreto, per avere disposto l’acquisizione in proprietà anche delle porzioni di fondo non interessate dalle opere in rilevato , chiedendosi di sostituirlo con una mera servitù di acquedotto, palesandosi come si tratti di interessi legittimi, ai sensi della norma menzionata. Il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380- ter c.p.c., del Pubblico Ministero , il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La giurisdizione appartiene al Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933. 2. –Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, spetta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado di legittimità, ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio (fra le altre, Cass., sez. un., 5 febbraio 2020, n. 2710; Cass., sez. un., 11 giugno 2018, n. 15105; Cass., sez. un., 31 luglio 2017, n. 18977). 3. –Nella specie, si tratta di controversia che attiene ad attività di azienda specificamente deputata alla cura del sistema idrico, che ha adottato un decreto di acquisizione in proprietà di terreno finalizzato alla realizzazione di opera idraulica, dalla originaria ricorrente impugnato per eccesso di potere. Ne deriva la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado. 4. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione di legittimità del Tribunale sup
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