CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 1983
Cassazione n. 34205/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 9/05/1983 a Messina, Lordi, avverso l'ordinanza del 15/03/42E7dd Tribunale della Libertà di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito L'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 marzo 2024, il Tribunale Messina ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina a [OSCURATO:PERSONA] per il reati ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere concorso con [OSCURATO:PERSONA] nella cessione di cocaina al prezzo di 1.110 euro (capo 25) e nell'acquisto di 50 grammi di cocaina capo 26) al fine di rivenderla, come descritto nelle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo violazione dell'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 nel disconoscere la particolare tenuità dei fatti in relazione a [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla associazione per delinquere alla quale appartengono i suoi concorrenti nel reato. In particolare, nel ricorso si rileva: a) circa il fatto descritto nel capo 25, che, dato il prezzo della vendita, la quantità di cocaina trattata è quantificabile in grammi 10; b) circa il fatto descritto nel capo 26, concernente l'acquisto, per rivenderla di 50 grammi di cocaina, che [OSCURATO:PERSONA] svolse soltanto il ruolo di trasportatore (con il motoveicolo del complice [OSCURATO:PERSONA]) della droga. Su questa base, si osserva che i valori ponderali della sostanza rientrano nei limiti che — secondo la giurisprudenza — consentono di riconoscere il fatto di particolare tenuità , anche considerando che le due condotte si conclusero nell'arco di pochi giorni (dal 4 al 12 agosto), così denotando la loro occasionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, e alla quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al loro grado di purezza, così da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena. (ex multis: Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706). 2. Nella linea del consolidato principio prima richiamato, il Tribunale ha escluso la lieve entità del fatto nell'ambito di una valutazione complessiva della vicenda, collocando le condotte di [OSCURATO:PERSONA] nello sviluppo di una catena di distribuzione della cocaina e, quindi, in un contesto di potenziale considerevole diffusività della droga. Inoltre, ha considerato (p. 4) che [OSCURATO:PERSONA]: a) in uno dei due episodi ha condotto uno spacciatore, proveniente da un diverso territorio, presso il suo coimputato [OSCURATO:PERSONA], contrattando la fornitura e corrispondendo il prezzo, così mostrando un significativo attivismo; b) nell'altro episodio ha più volte spronato Coppolino a rifornirsi dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], dimostrando di conoscere nel dettaglio l'attività criminosa di tale grossista.4.• Su queste basi, il Tribunale ha valutato che, pur essendo incensurato, [OSCURATO:PERSONA] ha mostrato di conoscere i meccanismi di funzionamento del settore dei traffici illeciti di droga, così rivelando la sua intraneità all'ambiente, confermata anche dalle sue successive frequentazioni con soggetti pregiudicati con precedenti penali specifici nel traffico della doga, e connotando in termini di non lieve entità la sua condotta. 3. Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp