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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 05932/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a socio unico, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 45 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3747, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 28.5.2018, e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del sost.

Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso rinnovando la richiesta di cui alle proprie conclusioni scritte; O GGETTO : Transfer pricing- Prezzo normale - Riparto onere della prova - Presentazione tardiva di documentazione - Istanza di sospensione -Art. 1, co. 197, legge n. 197 del 2022. sentita la discussione, per la controricorrente, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nel domandare la sospensione del giudizio; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle entrate somministrava questionari, poi consegnava Processo verbale di costatazione, e quindi notificava il 25.11.2014 alla [OSCURATO:PERSONA] (ric., p. 2 s.), attiva nella fabbricazione di materie plastiche, gli avvisi di accertamento n.

TMB0C2L00905 (Irap 2008), TMB0C2T00797 (Irap 2009), TMB0E2L00904 (Ires 2008), TMB0E2T00791 (Ires 2009), TMB032L00906 (Trib.

Erar. 2008), e TMB032T00800 (Ires, doppia imp., 2009).

A seguito di autotutela parziale e dell’omessa contestazione di taluni rilievi da parte della società, rimanevano controverse le riprese a tassazione in materia di prezzo di trasferimento (transfer pricing), ed il disconoscimento dell’esenzione di talune ritenute operate dalla contribuente negli anni 2008 e 2009, a causa della tardiva produzione della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 26 quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973.

2. La società proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accoglieva l’impugnativa ed annullava gli atti impositivi.

3. L’Agenzia delle entrate spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, riproponendo le proprie tesi. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla Ctr, l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del sost.Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato dichiararsi inammissibile il primo motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria, ed accogliersi il secondo.

4.2. La società ha quindi depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, del legge n. 197 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, settimo comma, del d.P.R. n. 917 del 1982 (TUIR), e dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente ritenuto avere natura antielusiva la disciplina legale in materia di transfer pricing, ed essere incorso in errore anche in materia di riparto dell’onere probatorio.

2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la falsa applicazione dell’art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere la Ctr rilevato che la tempestiva produzione della documentazione richiesta è elemento indispensabile per fruire dell’esenzione dalle ritenute.

3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso.

In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la [OSCURATO:PERSONA] ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022.

Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo.

La Corte, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.7.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a socio unico, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 45 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3747, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 28.5.2018, e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del sost. Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso rinnovando la richiesta di cui alle proprie conclusioni scritte; O GGETTO : Transfer pricing- Prezzo normale - Riparto onere della prova - Presentazione tardiva di documentazione - Istanza di sospensione -Art. 1, co. 197, legge n. 197 del 2022. sentita la discussione, per la controricorrente, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nel domandare la sospensione del giudizio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle entrate somministrava questionari, poi consegnava Processo verbale di costatazione, e quindi notificava il 25.11.2014 alla [OSCURATO:PERSONA] (ric., p. 2 s.), attiva nella fabbricazione di materie plastiche, gli avvisi di accertamento n. TMB0C2L00905 (Irap 2008), TMB0C2T00797 (Irap 2009), TMB0E2L00904 (Ires 2008), TMB0E2T00791 (Ires 2009), TMB032L00906 (Trib. Erar. 2008), e TMB032T00800 (Ires, doppia imp., 2009). A seguito di autotutela parziale e dell’omessa contestazione di taluni rilievi da parte della società, rimanevano controverse le riprese a tassazione in materia di prezzo di trasferimento (transfer pricing), ed il disconoscimento dell’esenzione di talune ritenute operate dalla contribuente negli anni 2008 e 2009, a causa della tardiva produzione della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 26 quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973. 2. La società proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accoglieva l’impugnativa ed annullava gli atti impositivi. 3. L’Agenzia delle entrate spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, riproponendo le proprie tesi. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla Ctr, l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del sost.Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato dichiararsi inammissibile il primo motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria, ed accogliersi il secondo. 4.2. La società ha quindi depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, del legge n. 197 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, settimo comma, del d.P.R. n. 917 del 1982 (TUIR), e dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente ritenuto avere natura antielusiva la disciplina legale in materia di transfer pricing, ed essere incorso in errore anche in materia di riparto dell’onere probatorio. 2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la falsa applicazione dell’art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere la Ctr rilevato che la tempestiva produzione della documentazione richiesta è elemento indispensabile per fruire dell’esenzione dalle ritenute. 3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la [OSCURATO:PERSONA] ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. La Corte, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.7.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n.
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