CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 9 gennaio 1972 a Trieste avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 28 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni della difesa della parte civile, pervenute via pec il 31 maggio 2022, con le quali si è chiesta la conferma della decisione impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni p arrecati alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 392 cod. pen. In particolare, la Sacillotto, con il concorso quantomeno morale del Luci, avrebbe rimosso alcuni vasi e danneggiato talune piante autonomamente poste dalla persona offesa quale linea di confine della terrazza di proprietà comune e indivisa che abbracciava sia l'appartamento dell'imputata che quello della Prioglio. 2. Propone ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e lamenta: - violazione dell'ad. 392 cod. pen. per aver ritenuto che nel caso la condotta ascritta al ricorrente in concorso con la Sacillotto avrebbe concretato gli estremi oggettivi della violenza sulle cose, non potendosi nel caso parlare di beni danneggiati né trasformati o comunque mutati nella loro destinazione e dovendosi escludere un effettivo impedimento al puntuale esercizio del proprio diritto di proprietà; - difetto di motivazione rispetto alla addotta possibilità di ritenere integrata nella specie l'ipotesi della violenza reintegrativa quale conseguenza dello spoglio arbitrariamente realizzato dalla Prioglio, senza operare alcuna verifica rispetto alla ritenuta non immediatezza della condotta contestata rispetto allo spoglio subito; - violazione dell'ad 131-bis cod. pen. sul presupposto di una abitualità ostativa della condotta in contestazione sulla base di precedenti episodi connotati da condotte analoghe mai verificati giudizialmente né cristallizzati da sentenza di condanna; - violazione dell'ad. 110 cod. pen. per aver ritenuto il concorso morale dell'imputato rispetto alle condotte materialmente ascritte dalla Sacillotto sulla base di mere suggestioni e supposizioni ma senza chiarire in cosa si sarebbe concretato il contributo, in termini di istigazione o mero rafforzamento, apportato dal ricorrente rispetto all'azione illecita realizzata dalla suddetta asserita concorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato unicamente il motivo di ricorso legato alla denegata applicazione del disposto di cui all'art. 131- bis cod. pen., argomentata in termini di erronea sussistenza della abitualità ostativa. Tanto avrebbe determinato l'annullamento della sentenza per consentire alla Corte del merito di rivalutare nel merito il tema, verificando i presupposti di ritenuta sussistenza della causa di non punibilità rivendicata dalla difesa una volta espunto il fattore ostativo addotto dalla sentenza gravata. Soluzione nella specie preclusa dalla intervenuta estinzione del reato (consumato il 14 febbraio 2014) per la prescrizione consolidatasi (il 16 dicembre 2021, considerati al fine 4 mesi e due giorni di sospensione maturati nei gradi di merito) in epoca successiva alla sentenza appellata (risalente al 28 gennaio 2021). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai soli fini penali, atteso che la declaratoria di estinzione per prescrizione finisce per prevalere sulla (qui peraltro solo potenziale) causa di esclusione di non punibilità per particolare tenuità del fatto (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, RV 282214). Per contro, la manifesta infondatezza degli altri motivi di ricorso diretti a contrastare il giudizio di responsabilità porta con sè la conferma della responsabilità dell'imputato, non ostacolata dalla estinzione del reato in ragione di quanto previsto dall'art. 578 cod. proc. pen. Non colgono infatti nel segno le ulteriori censure prospettate con il ricorso diversa da quella inerente la motivazione adottata a sostegno della non punibilità del fatto ai sensi dell'art 131 bis cod. pen. 2.E' pacifica la riferibilità del fatto a giudizio alla Sacillotto, che due giorni prima della denunzia, venne ripresa mentre spostava l'angolo di visione della telecamere apposte dalla persona offesa finalizzate ad inquadrare l'area interessata della terrazza comune. Il ricorso, piuttosto, nega in radice la configurabilità del reato contestato; in ogni caso, lamenta l'assenza di elementi che possano portare al coinvolgimento del ricorrente nella condotta in contestazione malgrado sia pacifico che il Luci, in uno con la Sacillotto, del quale era compagno convivente, in due occasioni precedenti, venne ripreso mentre realizzava iniziative del tutto analoghe, all'epoca non denunziate dalla Prioglio. 2.1. Ciò premesso, in risposta ai motivi di doglianza non può revocarsi in dubbio che la condotta contestata ebbe a concretare una ipotesi di violenza caduta sulle cose: alcune piante collocate quale linea di confine tra le due porzioni di rispettivo godimento dell'area comune, furono recise mentre altre, con i relativi vasi, vennero integralmente rimosse e asportate. Da qui la incontroversa sussistenza di un intervento modificativo, per alcuni versi anche radicale, destinato ad incidere sull'interesse della persona offesa a mantenere immutato lo stato dei luoghi, finendo per incidere apprezzabilmente sulle possibilità di esercizio del relativo diritto di comproprietà. 2.2. Va poi ribadito che in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'auto- reintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo se l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, per l'impellente necessità di ripristinare il possesso perduto, al fine di impedire il consolidamento della nuova situazione possessoria (Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020, RV 278614). Gravava dunque sulla parte che rivendica la violenza reintegrativa l'onere di dimostrare che la condotta contestata venne realizzata nell'immediatezza dello spoglio assertivamente realizzato dalla persona offesa: dato questo che le emergenze processuali non confermano ma che piuttosto risulta puntualmente argomentato, sul piano inferenziale, in senso contrario dalla Corte del merito facendo leva sulla distanza temporale occorsa con le pregresse vicende analoghe sopra riferite.2.3. Né la sentenza risulta viziata quanto al ragionamento logico giuridico sotteso al ritenuto concorso ascritto al ricorrente, puntualmente configurato facendo leva sulle pregresse condotte di segno analogo, realizzate dalla Sacillotto con il contributo materiale del Luci, non denunziate dalla persona offesa, ribadendone la sostanziale identità rispetto alla vicenda a giudizio sia con riguardo alla relativa scaturigine (determinata sempre dalla decisione della comproprietaria di frazionare unilateralmente il possesso del bene comune), sia rispetto alla materialità della azione, pacificamente replicata. Il tutto alla luce del rapporto di convivenza che legava il ricorrente alla concorrente quale ulteriore collante logico destinato a consolidarne definitivamente la responsabilità senza manifeste incongruenze logiche e distonie giuridiche di sorta. 3. Altro è a dirsi, invece quanto alla ritenuta non applicabilità del disposto di cui all'ad 131- bis cod. pen. Corrisponde al vero che l'abitualità ostativa presuppone almeno due reati della stessa indole pur se non stigmatizzati da apposite condanne già intervenute, potendo bastare al fine anche meri precedenti di polizia sempre se accertati incidentalmente, nei loro estremi oggettivi utili al fine, dal giudice chiamato verificare la possibile tenuità dell'offesa ( Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021 280787). Occorre tuttavia che si tratti di fatti che possano avere avuto quantomeno un potenziale riscontro, nel caso radicalmente escluso dalla pacifica assenza della querela della persona offesa, che ne precludeva a monte la procedibilità. Da qui la fondatezza del rilievo e la necessità di una verifica nel merito nel caso preclusa dalla intervenuta estinzione per prescrizione. 4. La conferma delle statuizioni civili impone la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado affrontate dalla parte civile, liquidate come da dispositivo. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, perché il fatto si è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Pri