CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23858/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ambedue elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 23858/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]’ LUCIANO –intimati – Avverso l a sentenza n. 212/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 10 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 aprile 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella procedura di espropriazione immobiliare promossa nell’anno 2006 innanzi il Tribunale di Arezzo da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del febbraio 2012, dispose che la massa attiva ricavata dalla vendita del compendio pignorato fosse distribuita, ai sensi dell’art. 506 cod. civ., secondo l’emittendo stato di graduazione della procedura di liquidazione concorsuale aperta dall’accettazione beneficiata dell’eredità relitta dal debitore (accettata dai suoi eredi Valeria, [OSCURATO:PERSONA], Lello e [OSCURATO:PERSONA]) pendente innanzi il Tribunale di Viterbo. Sull’assunto della conclusione di siffatta procedura di liquidazione concorsuale, Jacopo-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spiegarono, nel maggio 2018, intervento nell’espropriazione immobiliareper la soddisfazione di crediti (asseritamente privilegiati ex art. 2751-biscod. civ.), domandando di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita forzata, «previa riattivazione dell’incarico al professionista delegato per la formazione» del piano di riparto. 2. Con ordinanza dell’undici giugno 2018, il giudice dell’esecuzione, osservato che il suddetto intervento appariva tardivo in quanto svolto r.g. n. 23858/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] oltre l’udienza di audizione sul progetto di distribuzione exart. 596 cod. proc. civ., rinviò la procedura esecutiva alla successiva udienza del 22 novembre 2018, in attesa della definizione del procedimento di liquidazione concorsuale dell’eredità, ritenuto non concluso. 3. Denunciando l’erroneo apprezzamento in ordine alla tardività dell’intervento, Jacopo-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tempestiva o pposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza, chiedendo, in via preliminare, di « impartire ogni provvedimento opportuno per l’inserimento dei crediti privilegiati» degli opponenti «nel redigendo piano di riparto del residuo giacente» e, in via definitiva, l’annullamento del provvedimento opposto. 3. In pendenza del giudizio oppositivo, svolto secondo la tipica articolazione bifasica, il professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita predispose, in ossequio ad ordine del giudice dell’esecuzione, nuovo progetto di distribuzione, nel quale vennero inseriti, con collocazione privilegiata, i crediti degli opponenti, progetto poi dichiarato esecutivo e definitivamente approvato. 4. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione ex art.617 cod. proc. civ.. 5. Ricorrono uno actu per cassazione Jacopo - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgono difese in grado di legittimità gli altri soggetti intimati, in epigrafe indicati 6. Leparti costituite hanno depositato memoria illustrativa. 7. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo lamenta «violazione e mancato idoneo apprezzamento unitarietà giudizio oppositivo atti esecutivi ex art. 617 r.g. n. 23858/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 cod. proc. civ. – erroneità della sentenza per travisamento dati presupposti di fatto e di diritto» in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Si assume, in sintesi, che, in ragione della struttura unitaria delle controversie oppositive, l’interesse ad agire debba essere valutato al momento «della primigenia introduzione dell’azione», cioè a dire al deposito del ricorso in opposizione diretto al giudice dell’esecuzione , non già –come invece statuito nella sentenza gravata – all ’epoca della riassunzione nel merito della controversia oppositiva. 2. Il secondo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici generali per interpretazione provvedimenti giurisdizionali ex artt. 113 e 116 cod. proc. civ. e art . 12 ss. preleggi in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo in specie atti esecutivi opponibili ex art. 617 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. -sussistenza pieno interesse ad agire », in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Si sostiene che l’ordinanza opposta non era qualificabile come un «mero atto preparatorio, non direttamente lesivo della sfera giuridica degli intervenienti», per aver «delibato sulla questione pregiudiziale di ammissibilità degli interventi» sollevata da altri creditori: per contro, «la statuizione di inammissibilità assumeva la dignità di statuizione autonoma che, integrando il contenuto del dispositivo, concorreva all’individuazione dell’esatto contenuto della pronuncia» di negazione del diritto degli intervenienti a concorrere alla distribuzione. 3. Le doglianze - scrutinabili unitariamente, attesa la intrinseca connessione delle questioni sottese -sono infondate. Pur nel contesto di un percorso argomentativo non sempre lineare ed ordinato e con una discrasia tra la statuizione in dispositivo (di rigetto della opposizione) e le affermazioni di parte motiva (in cui la opposizione viene dichiarata inammissibile), il fulcro della gravata r.g. n. 23858/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] decisione risiede nella non esperibilità del rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza opposta, in ragione del contenuto della stessa (di mero rinvio ad altra udienza, per avere i rilievi sulla tardività degli interventi natura di obiter dicta) e della sua portata non precettiva, inidonea a recare pregiudizio agli interventori, conseguentemente privi di interesse alla proposizione dell’opposizione agli atti. 3.1. L’argomentazione così sviluppata è conforme a diritto, con le precisazioni che seguono. Il perimetro oggettivo dell’opposizione agli atti esecutivi è stato ribadito, con ampia e diffusa argomentazione, da un recente arresto del giudice della nomofilachia (Cass. 05/05/2022, n. 14282). Con tale pronuncia (ricognitiva degli approdi raggiunti in materia ed alla quale in questa sede si intende dare continuità ed alla quale si rimanda anche per il richiamo agli ulteriori precedenti sul tema), questa Corte, esclusi i provvedimenti che abbiano finalità di mera direzione del processo o di interlocuzione con le parti processuali oppure con gli ausiliari, altrimenti definibili come «atti preparatori», ha ritenuto impugnabili con il rimedio di cui all’ art. 617 cod. proc. civ. i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che abbiano una concreta incidenza sullo svolgimento del processo esecutivo, ovvero un’astratta potenzialità lesiva per coloro che ne subisconogli effetti. Dal punto di vista oggettivo-contenutistico, l’arresto, ribadendo precedenti conformi (Cass. 07/02/2013, n. 2968), ha chiarito che un provvedimento del giudice dell’esecuzione di mero rinvio dell’udienza è impugnabile con il rimedio di cui all’art. 617 cod. proc. civ. soltanto qualora si configuri come un atto abnorme, ovvero comunque non coerente con la funzione del processo esecutivo, ovvero ancora ove si traducain una sostanziale sospensione della procedura. Sotto il profilo delle condizioni legittimanti l’impugnativa, la Corte ha puntualizzato che «il discrimine tra atto suscettibile di opposizione r.g. n. 23858/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 617 cod. proc. civ. e provvedimento inoppugnabile è segnato dalla produzione di un pregiudizio, il che significa che l’ammissibilità del rimedio dipende dalla lesività (quantomeno potenziale) dell’atto, costituita dalla sua idoneità ad incidere nella sfera giuridica di coloro che ne subiscono gli effetti[…] in definitiva, può costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi soltanto l’atto del processo esecutivo che abbia una potenzialità lesiva per la parte opponente, vale a dire l’atto esecutivo, che si assume viziato nelle forme o nei presupposti, che abbia incidenza dannosa nella sfera giuridica degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti» (così, testualmente, la citata Cass. n. 14282 del 2022). 3.2. Di questi prìncipi ha, nella sostanza, fatto buon governo il giudice territoriale. L’ordinanza opposta – che disponeva rinvio ad altra udienza in attesa della definizione del procedimento di liquidazione concorsuale dell’eredità – aveva in effetti natura di atto preparatorio, finalizzato cioè all’adozione di un ulteriore provvedimento, quello concernente la decisione sulla distribuzione del ricavato della vendita. I rilievi operati nella parte motiva di detto provvedimento in ordine alla tardività degli spiegati interventi erano sprovvisti di decisività e vincolatività: di tanto è prova l’emanazione della successiva ordinanza di approvazione del piano di riparto nel quale (pur senza una espressa revoca dell’ordinanza opposta) sono stati inclusi tra i creditori ammessi alla soddisfazione anche gli intervenienti, in evidente superamento del diverso opinamento in precedenza espresso. L’approvazione del progetto di distribuzione così congegnato non ha determinato -come per incidens opinato nell’impugnata sentenza - la carenza sopravvenuta di interesse alla spiegata opposizione, ma ha confermato, offrendone inequivoco riscontro, il carattere noncogente o precettivo delle asserzioni sulla tardività degli interventi, inidonee, r.g. n. 23858/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] come tali, ad arrecare vulnus alla situazione giuridica soggettiva degli intervenienti, questi ultimi pertanto ab origine privi dell’interesse alla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi. Le illustrate considerazioni evidenziano la infondatezza degli argomenti svolti a suffragio del ricorso. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.000per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di co