CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2025
Cassazione n. 25659/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] MONACO Sent. n.sez. 1801/2025 CC - 22/05/2025 R.G.N. 10901/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25659/2025 Roma, lì, 11/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 06 febbraio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto i reclami proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso due decreti di proroga, per due anni, della sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., emessi del Ministro della Giustizia il 15 settembre 2022 e il 12 settembre 2024. Il Tribunale ha precisato di avere riunito i due procedimenti, derivanti l'uno dall'istanza del detenuto e l'altro dall'annullamento con rinvio disposto con la sentenza n. 19718/2024 della Corte di cassazione, in relazione all'ordinanza che, in data 15 giugno 2023, aveva respinto il reclamo avverso il primo decreto di proroga della sottoposizione al regime differenziato, stante la parziale identità di alcune delle argomentazioni contenute nei due reclami, e la motivazione dell'annullamento del provvedimento di rigetto del primo reclamo, cioè la carenza di motivazione in merito a tali argomentazioni, afferenti in particolare alla persistenza del pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata, alla luce dei mutamenti esterni dell'associazione di appartenenza del detenuto, la sua almeno parziale dissociazione e il percorso di ravvedimento da lui iniziato. Il Tribunale ha respinto, in primo luogo, l'affermazione difensiva della illegittimità della seconda proroga dopo che il primo provvedimento era stato annullato dalla Corte di cassazione, sostenendo la mancanza della base legale costituita dall'accertamento della legittimità di tale decreto di proroga: il reclamo contro di esso, e l'annullamento dell'ordinanza che lo ha respinto, non hanno effetto sospensivo, per cui il decreto di proroga emesso il 15 settembre 2022 ha mantenuto la sua efficacia, quanto meno per l'intero biennio. Ha, quindi, ritenuto irrilevanti le sentenze di merito che hanno concesso attenuanti al Letizia per le sue ammissioni di colpevolezza, valutandole come una prova di resipiscenza, perché tali ammissioni sono relative solo ai fatti contestati nel singolo processo, mentre in altri procedimenti tale forma di resipiscenza è mancata o non è stata ritenuta sussistente, e le confessioni solo state valutate solo come sintomo di un buon comportamento processuale ma non di un effettivo distacco dal contesto criminale di appartenenza. Secondo il Tribunale, le manifestazioni di dissociazione e resipiscenza contenute in lettere manoscritte, con cui il Letizia si dichiara pentito e chiede perdono alle vittime dei suoi molti reati, sono molto recenti, risalendo la prima al 20/04/2020, sono molto distanziate negli anni, sono del tutto generiche, dal momento che non indicano nominativamente alcuna delle vittime, benché riportate nelle numerose sentenze emesse a suo carico, e non sono state seguite da gesti concreti idonei a dimostrare una effettiva rescissione del legame associativo. L'epoca di redazione di ciascuna missiva, di poco precedente ogni singola decisione sulla proroga del regime differenziato, fa inoltre sospettare una loro strumentalità. Il Tribunale, in ordine all'affermato inizio di un percorso di ravvedimento, ha altresì sottolineato che le relazioni di sintesi, redatte dalla équipe trattamentale in data 11/10/2021 e 12/06/2023, hanno escluso che il detenuto abbia iniziato un significativo percorso di revisione critica del suo passato criminale, tale da dimostrare una reale e determinata volontà di rescindere ogni legame con il sodalizio criminoso, e che l'ultima relazione, datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], evidenzia il suo corretto comportamento carcerario ma ha ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, per consentire una evoluzione dei suoi dichiarati intenti di ravvedimento. Il Tribunale ha anche stigmatizzato, in termini negativi, il fatto che nei colloqui con gli operatori il Letizia abbia manifestato dolore e pentimento per le sofferenze causate ai propri familiari con la sua scelta di vita criminale, ma non per le sofferenze causate alle molte vittime dei suoi omicidi ed estorsioni, ed ha valutato tale mancanza come dimostrativa della inattendibilità delle sue dichiarazioni verbali di resipiscenza. Ha, perciò, conclusivamente valutato che le sue affermazioni di dissociazione, non accompagnate da comportamenti concreti e neppure da una piena collaborazione, essendosi egli sempre limitato ad ammettere le sue responsabilità per reati già ampiamente provati, sono analoghe a quelle fornite da altri esponenti del clan del Casalesi, anche di spicco, che sono state ritenute, dalla giurisprudenza di legittimità, non idonee a dimostrare la definitiva rescissione dal clan di appartenenza, per cui ha ritenuto ancora sussistente il pericolo di una sua ripresa di contatti con quest'ultimo. Il Tribunale ha anche sottolineato che il Letizia non ha tenuto una condotta carceraria corretta, essendo incorso in sei violazioni disciplinari dopo la prima missiva di asserita dissociazione, che i suoi familiari continuano a mostrare un tenore di vita sfarzoso pur non svolgendo attività lavorativa, che egli ha commesso molti gravissimi delitti e, nonostante la giovane età al momento dell'arresto, nel 2008, ha ricoperto un ruolo di rilievo nell'associazione ed è rimasto latitante per alcuni mesi, addirittura nascondendosi nel territorio ove aveva compiuto una strage efferata. Il Tribunale ha ritenuto provata la ancora attuale operatività del clan dei casalesi dalle ultime operazioni di polizia, svolte sino al 2024, precisando che, stante la sua struttura quale confederazione di singole fazioni, l'eventuale cessazione di una di queste non comporta il venir meno dell'associazione nel suo complesso. Inoltre, secondo varie sentenze della Corte di cassazione, nel caso di un soggetto che ha assunto un ruolo apicale, gli eventuali mutamenti della sua fazione di appartenenza non attenuano il giudizio di pericolosità sociale posto a base dell'applicazione del regime differenziato, potendo egli facilmente relazionarsi con l'intero contesto criminale operante in quel territorio. Peraltro le indagini svolte sino al 2022, il cui esito è sfociato in una sentenza di condanna in grado di appello del 06/02/2025, hanno dimostrato la ancora attuale operatività della fazione Bidognetti, a cui apparteneva il Letizia, in quanto organizzata dai figli dello storico boss. Pertanto, ha conclusivamente rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo ancora sussistenti gli elementi che legittimano l'applicazione del trattamento penitenziario differenziato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico, complesso motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per l'assenza di specificità della motivazione circa l'attualità della sua pericolosità. Il Tribunale ha travisato la doglianza circa la legittimità della proroga disposta dal Ministero in data 12/09/2024, per essere stata annullata l'ordinanza reiettiva del reclamo contro il precedente provvedimento di proroga, in quanto il ricorrente non ha mai negato il potere di emettere un ulteriore decreto di proroga, ma ha solo stigmatizzato che esso aveva del tutto obliterato le sorti del precedente provvedimento, la cui legittimità era ancora sub iudice. L'ordinanza è errata nella parte in cui sostiene l'appartenenza del ricorrente al clan dei Casalesi, perché egli non apparteneva alla fazione Bidognetti, bensì al clan Setola che, secondo le sentenze di merito prodotte, è stato operante solo da aprile 2008 a febbraio 2009, era autonomo e distinto dal clan Bidognetti, è stato completamente disarticolato e quindi ha, oggi, cessato di esistere. Il Tribunale ha omesso di valutare le molte sentenze di merito, nuovamente citate nel ricorso, che attestano l'autonomia del gruppo Setola e la sua definitiva estinzione, ed ha erroneamente desunto l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente attribuendogli una capacità di mantenere i collegamenti con il gruppo Bidognetti-Schiavone, a cui era estraneo. L'ordinanza è errata nella parte in cui afferma che, secondo il collaboratore Orabona, i familiari del ricorrente mantengono un tenore di vita sfarzoso, perché questi ha detto esplicitamente che il ricorrente è stato escluso dalla lista dei detenuti che vengono stipendiati dal clan, e sono stati prodotti documenti attestanti che i suoi familiari vivono con i redditi prodotti dalle loro attività. L'ordinanza è errata quanto alla valutazione della rilevanza delle ammissioni di responsabilità fatte dal ricorrente nei processi a suo carico. Le sentenze, citate nell'ordinanza stessa, che hanno concesso al ricorrente le attenuanti generiche per le sue confessioni, hanno valutato queste ultime come segno di resipiscenza, dando atto, in un caso, anche dell'avvenuta confessione di omicidi non contestati. Le sue ammissioni, pertanto, dimostrano la dissociazione dal passato criminale e l'abbandono delle logiche mafiose. L'ordinanza, infine, ha omesso di valutare la condotta inframuraria, affermando che il ricorrente avrebbe commesso sei infrazioni disciplinari, in quanto non ha verificato che solo due di esse sono sfociate in sanzioni, peraltro solo in quella dell'ammonimento. Non ha dato, poi, adeguato rilievo alla relazione di sintesi del 05/02/2025, dalla quale emergono numerosi elementi positivi, in particolare circa la corretta condotta carceraria, in virtù della quale egli svolge attività lavorativa inframuraria, ed è stata revocata la sua assegnazione all'area riservata, in quanto non sorretta da adeguata motivazione. Il Tribunale, poi, erra nel dare particolare rilievo alla mancanza di iniziative del ricorrente in favore delle vittime dei suoi reati, reputando non significative le sole scuse verbali, dal momento che la legge gli impedisce di accedere alla giustizia riparativa, ed egli ha evitato contatti diretti con le vittime, anche attraverso i propri legali, per un naturale senso di rispetto, rappresentando però pubblicamente il proprio pentimento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. 4. Con memoria depositata in data 10/05/2025 il ricorrente ha ribadito l'erroneità dell'ordinanza, in relazione a tutti i punti già esaminati con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, in relazione a tutte le doglianze proposte, e deve essere rigettato. 2. Non vi è alcuna illegittimità nell'emissione, in data 12 settembre 2024, di un secondo decreto di proroga del trattamento penitenziario differenziato da parte del Ministero, nonostante la pendenza del giudizio sul reclamo proposto avverso il precedente provvedimento di proroga. Il reclamo, ed anche la decisione di annullamento della decisione di rigetto del reclamo precedente, non spiegano un effetto sospensivo sul decreto impugnato, che ha mantenuto la sua efficacia, legittimando perciò l'emissione del successivo provvedimento. Il ricorrente, peraltro, ha precisato di non avere contestato il potere di emettere il nuovo decreto di proroga, ma solo di avere lamentato che il Ministero non aveva tenuto conto delle criticità emerse in relazione al provvedimento precedente. Le censure espresse contro il primo provvedimento, emesso in data 15 settembre 2024, sono state peraltro valutate nell'ordinanza qui impugnata, che è quindi completa in quanto motiva su tutte le doglianze esposte nei confronti dei due provvedimenti. 3. Con riferimento allo specifico oggetto del ricorso, deve ribadirsi che, secondo il consolidato principio di questa Corte, ai fini della proroga dell'applicazione del regime penitenziario differenziato la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (vedi Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 27922; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Rv, 276483; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Rv. 263508). La proroga del regime differenziato, peraltro, postula l'accertamento della persistenza della capacità del detenuto di tenere contatti con l'associazione criminosa di appartenenza e non l'effettivo mantenimento di tali contatti, che possono essere stati interrotti proprio dall'applicazione del regime stesso. La persistenza di tale pericolo di ripresa o di mantenimento dei collegamenti deve essere verificata sulla base degli indici di pericolosità esposti dalla legge n. 94/2009, non necessariamente compresenti, quali l’attuale operatività della cosca, il ruolo apicale del ricorrente e il suo profilo criminale, l'assenza di resipiscenza. Come già affermato da questa Corte, «l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale ... si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l'altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un "clan" camorristico ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l'esponente di vertice)» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912). Inoltre, il mero decorso del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato o la corretta condotta carceraria non sono indici rilevanti della cessazione del pericolo di ripristino o di mantenimento dei contatti con l'associazione di riferimento, né del venir meno della pericolosità sociale del condannato (Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Rv. 276720). L'ordinanza impugnata si è conformata a questi principi, ed ha fornito una motivazione adeguata circa l'infondatezza dei motivi dei reclami, fondata su argomentazioni logiche e non contraddittorie. Nel respingere questi reclami il Tribunale di sorveglianza ha esaminato gli elementi di fatto indicati nel provvedimento dell'autorità amministrativa, da cui è desumibile la persistenza del pericolo di un ripristino dei collegamenti con il clan di appartenenza del ricorrente, pericolo tale da legittimare la proroga disposta. Ha, in particolare, valutato le questioni poste dal ricorrente quanto alla sua ancora attuale pericolosità, e ne ha confermato la sussistenza sulla base del suo spessore criminale, della persistente attività dell'associazione camorristica a cui egli apparteneva, e dell'assenza di comportamenti idonei a far ritenere sussistente una effettiva resipiscenza e dissociazione dalla pregressa attività delinquenziale, che è stata caratterizzata da numerosi ed efferati omicidi. 3.1. Il ricorso contesta la fondatezza di tale valutazione affermando la non veridicità delle singole affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata. In primo luogo contesta l'attuale operatività dell'associazione di appartenenza sostenendo di non avere fatto parte del clan Bidognetti, di cui è provata la persistenza, bensì del clan Setola, autonomo e distinto dal predetto, e definitivamente cessato nel febbraio 2009. Tale affermazione non è credibile, perché contrasta con gli accertamenti contenuti in numerose sentenze di questa Corte, nelle quali egli risulta essere stato condannato per avere compiuto omicidi quale esponente del clan Bidognetti, e in esecuzione di mandati omicidiari decisi dai vertici di detto clan, di cui il gruppo Setola costituiva una fazione. Nella sentenza Sez. 1, n. 51862 del 18/07/2018 egli è stato ritenuto autore di molti omicidi, insieme con vari concorrenti, tutti definiti, come lui stesso, «esponenti del clan camorristico Bidognetti»; con la sentenza Sez. 1, n. 13973 del 13/11/2015, dep. 2016, egli è stato condannato per un omicidio commesso «su ordine del Setola, capo della fazione bidognettiana del clan dei casalesi»; con la sentenza Sez. 1, n. 49851 del 25/09/2015 è stato condannato per un omicidio e un tentato omicidio commessi su mandato di un reggente della fazione Bidognetti e nell'ambito di una faida tra questi ultimi e un gruppo scissionista; con la sentenza Sez. 1, n. 20444 del 30/01/2014 è stato condannato per ulteriori omicidi, consumati e tentati, commessi da «un gruppo camorrista capeggiato dal Setola, esponente di spicco del clan dei casalesi diretto da [OSCURATO:PERSONA]». Questo breve e non esaustivo elenco è sufficiente per dimostrare l'infondatezza dell'affermazione del ricorrente, stante la pluralità di decisioni definitive che hanno accertato la sua continuativa appartenenza al clan dei Bidognetti, di cui il gruppo Setola rappresentava una costola. La valutazione del Tribunale, circa l'appartenenza del ricorrente al clan Bidognetti e la conseguente rilevanza dell'attuale operatività di detto clan, è dunque fondata su plurimi dati oggettivi. Da tale elemento, poi, legittimamente è stato desunto il pericolo del ripristino dei contatti con tale associazione, in caso di cessazione del regime penitenziario differenziato, trattandosi di uno dei fattori di cui, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., occorre tenere conto per disporre la proroga del predetto regime. Dalle sentenze indicate emergono, altresì, il rilevante spessore criminale del ricorrente, alla luce dei molteplici delitti commessi contro la vita e l'incolumità personale, e la sua posizione di spicco all'interno del clan, sia per essere stato un destinatario privilegiato dei mandati ad uccidere, sia per essersi dimostrato capace di rimanere latitante pur permanendo nel territorio in cui aveva commesso omicidi efferati, condotta quest'ultima ritenuta tale da comprovare il rilievo della sua posizione all'interno del sodalizio. Anche questi sono elementi rilevanti, secondo il legislatore, al fine di valutare la legittimità della proroga del trattamento penitenziario differenziato, elementi con i quali, peraltro, il ricorso non si confronta. 3.2. Il ricorrente lamenta l'erronea valutazione delle capacità economiche dei propri familiari, evidenziando che il collaboratore Orabona, diversamente da quanto riportato nell'ordinanza impugnata, ha dichiarato che il clan decise di estromettere i suoi familiari dalla lista di coloro che ricevevano uno stipendio mensile dall'associazione stessa. Effettivamente l'ordinanza non indica gli elementi che proverebbero una elevata capacità reddituale dei familiari del ricorrente; la logicità della motivazione non risulta, in ogni caso, inficiata da tale supposto errore, relativo solo ad uno dei plurimi elementi da cui l'ordinanza desume la prosecuzione dei collegamenti con il clan di appartenenza. Appare, peraltro, significativo che il Letizia, secondo tale collaboratore, sia stato estromesso su sua richiesta dalla lista dei detenuti i cui familiari ricevono uno stipendio dal clan, perché tale comportamento dimostra sia l'appartenenza ad esso, sia il mantenimento dei rapporti con i suoi vertici. 3.3. Anche la valutazione della irrilevanza delle ammissioni di responsabilità, effettuata dal Tribunale, è logica e fondata su elementi oggettivi. Non è smentito dal ricorrente il fatto che tali ammissioni siano state rese, in molti casi, solo nel giudizio di secondo grado, dopo che la sua responsabilità era stata ampiamente dimostrata, e che siano state rese con frasi anodine e prive di particolari significativi e inediti, inidonee a consentire un approfondimento nella ricostruzione dei delitti o a far individuare ulteriori colpevoli. L'asserita irrilevanza è confermata dal fatto che, in molti casi, i giudici di merito non hanno concesso al ricorrente le attenuanti generiche, nonostante tali ammissioni, ritenendole non dimostrative di una effettiva resipiscenza; l'ordinanza si adegua a tali valutazioni, ed evidenzia che le ammissioni di responsabilità sono intervenute sempre in relazione a delitti già accertati, e che l'affermazione di una volontà di dissociazione non è stata mai seguita da comportamenti concreti. La valutazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui tali ammissioni non sono dimostrative di una dissociazione e di un allontanamento sincero dalle logiche criminali, si fonda anche sul contestuale accertamento della mancanza di espressioni di pentimento per il dolore causato alle vittime dei suoi molti delitti, tra cui numerosi omicidi volontari, della mancanza di interessamento verso queste ultime, di una condotta inframuraria non sempre corretta. Essa si fonda, altresì, sulle relazioni di sintesi della équipe trattamentale, che, anche quando evidenziano aspetti positivi circa la revisione critica del proprio passato, da parte del ricorrente, come nella relazione datata 05/02/2025, ritengono necessario un approfondimento dell'osservazione, per verificare l'effettività dei propositi dissociativi e la loro evoluzione in comportamenti concludenti. Tutti questi elementi, indicati dall'ordinanza impugnata come dimostrativi di un non ancora intrapreso percorso di allontanamento dalle logiche criminali e di accettazione di uno stile di vita improntato al rispetto delle regole sociali e ad una convivenza pacifica, pur non risultando determinanti, confortano e sostengono l'interpretazione degli altri elementi esaminati, che porta in modo univoco a ritenere sussistente ed elevato il pericolo del mantenimento dei rapporti con l'ancora operativo clan di appartenenza. 4. Il ricorso, di fatto, mira a chiedere a questa Corte una diversa valutazione degli elementi che il Tribunale di sorveglianza ha posto a base della sua decisione. Si deve, invece, ricordare che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; … il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Esula, pertanto, dai poteri di questa Corte la formulazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in quanto il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo esposto nel provvedimento impugnato, accertando se esso dia conto adeguatamente delle ragioni di quella decisione. Nel presente caso la motivazione risulta completa, adeguata, non illogica e non contraddittoria, nonché corretta alla luce dei requisiti richiesti dalla legge e dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di proroga del regime penitenziario differenziato. La violazione di legge prospettata nel ricorso appare, pertanto, insussistente. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santalucia