CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30027/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONVERSANO il 22/07/1981 avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 10228/26 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. è inammissibile perché riproduce pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, mentre difetta di una critica puntuale al provvedimento e non prende in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali il motivo di appello non è stato accolto; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla circostanza che il risarcimento del danno non apparisse adeguato e satisfattivo in relazione ai reati ulteriormente iscritti ai capi A) e C) ha avuto riguardo alla durata prognostica delle lesioni personali nonché alla pluralità di pubblici ufficiali passivamente coinvolti nella vicenda di cui agli artt. 81 cpv. e 337 cod. pen. e all'entità dei pregiudizi di natura morale loro rispettivamente inferti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dic P.Q.M