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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06237/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude, insistendo per l'accogliento dei ricorsi, sia per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] che per Dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1 Le decisioni di merito, rispettivamente emesse, in rito abbreviato, dal GIP del Tribunale di Napoli il 27 ottobre 2017- depositata il 9 novembre 2017- e dalla Corte di Assise di Appello di Napoli il 27 novembre 2019 - depositata il 1 aprile 2020-, conformi in punto di responsabilità e parzialmente divergenti quanto al trattamento sanzionatorio, hanno ritenuto responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -come indicato in contestazione- del delitto di omicidio pluriaggravato commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Napoli il 26 luglio 2007, e dei reati connessi. 1.1 Gli attuali ricorrenti sono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA] .

I capi di imputazione sono così strutturati: -A) omicidio aggravato ex artt. 577 nr. 3 e 4 cod. pen. e 7 L. 203/91 per avere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su mandato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esploso colpi di arma da fuoco cagionando la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ni-f Lazzaro, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], Dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -con i ruoli di predisposizione del luogo del delitto e delle armi, di pulizia post delictum e di occultamento dei cadaveri-. (con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] successivamente deceduti).

Fatto aggravato dall'aver agito con premeditazione e per motivi abietti, essendo il delitto scaturito dalle ragioni di epurazione interna al clan camorristico Amato-[OSCURATO:PERSONA], alleato e in ciò coadiuvato dal clan [OSCURATO:PERSONA]; nonché per il consolidamento del prestigio e del predominio della predetta consorteria sul territorio. -B) detenzione illegale e porto in luogo pubblico ex artt. 10,12,14 L. 497/74 di due pistole - cal. 7,65 con silenziatore e 38-, in concorso, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e al fine di commettere il delitto di cui al capo A).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per avvantaggiare i gruppi camorristici alleati Amato-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bisl cod. pen. -C) delitto di cui all'art. 412 cod. pen., in concorso e aggravato ex art. 416 bis 1 cod. pen., per aver occultato i cadaveri delle vittime sotterrandoli in una fossa precedentemente scavata.2.

Il fatto oggetto di giudizio è stato commesso all'interno di una sala da biliardo sita nel quartiere Miano di Napoli, allorquando, secondo le decisioni di merito, [OSCURATO:PERSONA], appostatosi precedentemente con il complice [OSCURATO:PERSONA], ha esploso un primo colpo di pistola -letale- verso il [OSCURATO:PERSONA] e uno verso il [OSCURATO:PERSONA] il quale, non ancora deceduto, è stato poi raggiunto da un secondo colpo sparato dal [OSCURATO:PERSONA] con un'altra arma (senza silenziatore, fornita nell'immediatezza dall'[OSCURATO:PERSONA], anch'esso presente), a seguito dell'inceppamento della prima.

Immediatamente dopo, gli uomini appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA] (oltre ai killers, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) si sarebbero occupati della pulizia del locale e dell'occultamento dei cadaveri, seppellendoli in una fossa scavata la sera prima dell'omicidio nelle adiacenze dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

All'epoca, a seguito delle denunce di scomparsa sporte dalle mogli delle vittime ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), le indagini non produssero risultati, se non l'accreditarsi della ipotesi investigativa che riconduceva l'accaduto ad un episodio di "lupara bianca", dato che le vittime gravitavano negli ambienti della criminalità organizzata di Mugnano .

Anni dopo -nel 2010 e nel 2017-, la scelta di collaborare con la giustizia e le confessioni di [OSCURATO:PERSONA] (esponente di spicco del clan Amato-[OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] (indicato come uno dei mandanti, capo del clan dei cd.

"capitoni") hanno fatto luce sul fatto di sangue oggetto dell'odierno giudizio. 2.1 Le fonti di prova esaminate dai giudici di merito hanno consentito di affermare che l'omicidio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] venne deciso da [OSCURATO:PERSONA] e pianificato, nei giorni precedenti, con l'alleato [OSCURATO:PERSONA] e i suoi uomini - tra i quali gli odierni imputati- per ragioni di epurazione interna allo stesso clan [OSCURATO:PERSONA] (denominato degli "scissionisti").

Le vittime si erano rese colpevoli di aver "dato fastidio" nel quartiere di Mugnano, avendo picchiato a sangue, senza motivo, un ragazzo che svolgeva il ruolo di vedetta in quel territorio. 2.2 La decisione di primo grado ricostruisce i fatti attraverso il narrato delle fonti dichiarative intranee ai gruppi camorristici, portatrici di conoscenza diretta, i cui contenuti, già noti alle parti, verranno rievocati, in sintesi, in questa sede, rinviando per il resto al testo della decisione. [OSCURATO:PERSONA] nelle sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese nel 2010, da libero, e nel 2017 quale esponente di spicco del clan degli "scissionisti", ha confessato di essere uno dei protagonisti del duplice omicidio e ha riferito in ordine al movente e ai mandanti/esecutori.Ha dichiarato di non aver saputo nulla dell'omicidio fino al momento in cui, il giorno stesso del fatto da lui collocato temporalmente a cavallo tra il settembre e l'ottobre 2007 (lì dove è avvenuto a luglio di quell'anno), [OSCURATO:PERSONA] diede l'ordine a lui, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di seguirlo per recarsi nella sala giochi di Miano.

All'interno si trovavano appostati il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] armati con la pistola cal. 7.65 con silenziatore e, alla vista di un tappeto a terra, il collaboratore aveva percepito che sarebbe successo qualcosa di li a poco, anzi, aveva persino avuto il timore che potesse essere lui stesso la vittima designata.

Invece, dopo poco tempo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tornarono con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], adescati con un pretesto; il [OSCURATO:PERSONA] apri il fuoco colpendo a morte la prima vittima designata e la seconda -rimasta rantolante-, ma, a causa dell'inceppamento dell'arma munita di silenziatore, l'[OSCURATO:PERSONA] diede la sua al [OSCURATO:PERSONA]- per il tramite del [OSCURATO:PERSONA]- il quale provvide a dare il colpo di grazia al [OSCURATO:PERSONA].

Prima che arrivassero le vittime erano sopraggiunti [OSCURATO:PERSONA], Dell'[OSCURATO:PERSONA] e un certo Peppe di [OSCURATO:PERSONA] ultimo, ha precisato di non aver visto chi avesse portato via i corpi, essendo andato via assieme ai sodali del clan Amato-[OSCURATO:PERSONA], ma supponeva che fossero stati i membri del clan [OSCURATO:PERSONA], rimasti in loco, in particolare il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] -che aveva visto pulire la sala giochi e il tappeto e che gli aveva riferito di aver rubato un orologio e una collana appartenente ad una delle vittime-, coadiuvati da Peppe di Pompei rimasto all'esterno della sala.

Quest'ultimo, denominato il "finto pazzo" è stato poi identificato dal collaboratore, in sede di riconoscimento fotografico, in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], già detenuto in regime di 41 bis ord. pen., ha scelto di collaborare con la giustizia a partire dal novembre 2016 e ha confessato, quale capo del clan dei "capitoni", di aver organizzato, tra gli altri, il duplice omicidio dei giovani di Mugnano, collocato nell'estate del 2007, per assecondare il volere dell'alleato e amico [OSCURATO:PERSONA].

Ha riferito dettagli sulla programmazione e sulla esecuzione dell'omicidio, quali il fatto di aver preparato la fossa di occultamento la sera prima dell'omicidio assieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dietro la casa di quest'ultimo.

Seppur rimasto al di fuori del locale al momento degli spari, ha indicato, tra i partecipi, anche l'[OSCURATO:PERSONA].

Per il resto, la dinamica è in sostanza sovrapponibile a quella riferita dall'altro collaboratore.

Ha chiarito anche quanto accaduto nella fase successiva, in quanto il suo clan è stato quello che si è occupato dell'occultamento dei cadaveri ad insaputa degli scissionisti ai quali era stato fatto credere (per non rivelare il luogo di sepoltura) che di questa fase si sarebbe occupato il [OSCURATO:PERSONA] (portando i corpi in Boscoreale).

In realtà furono il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] a caricare i corpi in macchina e, successivamente, con l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA] e un tale Marcello, amico del [OSCURATO:PERSONA] (non imputato in questo procedimento) a seppellire le vittime nella fossa predisposta la sera precedente.

Ha precisato di aver ordinato egli stesso, durante la latitanza in Polonia, a seguito del pentimento di suo padre ([OSCURATO:PERSONA], ignaro di questo plurionnicidio), di spostare i corpi e scioglierli nell'acido e a ciò provvidero, oltre all'imputato Dell'[OSCURATO:PERSONA], Cenzore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ciò per il timore che si sarebbe potuto pentire anche il [OSCURATO:PERSONA]. 2.4 Sulla scorta della valutazione di tali contributi narrativi, il GIP perviene al giudizio di responsabilità degli otto imputati, con i ruoli descritti in sede di contestazione, ritenendo positivamente superato il vaglio di attendibilità, soggettiva e oggettiva, dei collaboratori rei confessi e verificata la convergenza delle chiamate in correità in ordine alla fase ideativa e ai fondamentali segmenti della fase organizzativa ed esecutiva del delitto.

La divergenza sorta in ordine alla data di commissione del reato viene superata partendo dal dato di fatto incontestabile delle denunce di scomparsa delle vittime - avvenuta il 26 luglio 2007- e spiegando l'approssimazione dell'[OSCURATO:PERSONA] con una lacuna mnemonica dovuta alla distanza temporale dai fatti.

Quanto al movente, ulteriore riscontro proviene dalla lettura dei verbali delle deposizioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] (uomo del clan [OSCURATO:PERSONA] che riferisce di un intento di eliminazione dei "mugnanesi" per meglio gestire quella parte del territorio), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Riguardo la posizione del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il giudice ritiene che la loro partecipazione al delitto più grave di cui al capo A), nonostante il mancato apporto materiale alla fase strettamente esecutiva, sia da affermare a causa della loro presenza programmata sul luogo in vista del prelevamento dei cadaveri, quale attività che ha psichicamente rafforzato il proposito criminale dei correi.

Riguardo l'aggravante mafiosa, si ritiene dimostrata per via delle modalità dell'omicidio, tipiche degli agguati di camorra commessi dagli appartenenti ai clan col fine di ottenere un maggior controllo del territorio e un rafforzamento dell'esistenza del sodalizio.

Viene ritenuta sussistente anche l'aggravante dei motivi abbietti e della premeditazione.2.5 Quanto al trattamento sanzionatorio, il GIP ha condannato, considerato per tutti gli imputati il vincolo della continuazione e le riduzioni per la scelta del rito: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni diciotto di reclusione, concessa loro l'attenuante ex art. 8 L. 203/91 ; - Dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni venti di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche -per adeguare la risposta sanzionatoria in relazione al contributo secondario e accessorio al delitto effettivamente prestato- equivalenti alle aggravanti ; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo.

Seguono la condanna alle spese processuali e le altre statuizioni di legge.

3. In sede di giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per quanto qui rileva - hanno rinunziato ai motivi in punto di responsabilità, mantenendo i motivi subordinati (in punto di ricorrenza delle circostanze aggravanti e di concessione delle attenuanti generiche). 3.1 La decisione di secondo grado, nel confermare il giudizio in punto di responsabilità, ha, dopo le ammissioni rese per iscritto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risposto alle doglianze difensive tese a porre in dubbio l'attendibilità dei collaboratori di giustizia (inconciliabili, in tesi, le discrepanze tra i narrati riguardo la collocazione temporale del fatto delittuoso e il coinvolgimento materiale dell'[OSCURATO:PERSONA] nella sparatoria) e a sostenere la mancanza di autonomia della narrazione del [OSCURATO:PERSONA].

In primo luogo la Corte territoriale sottolinea la considerevole valenza confessoria delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], credibile in quanto, oltre ad essersi spontaneamente accusato di fatti in relazione ai quali non era neppure indagato o sospettato, aveva riferito tutto ciò che poteva essere a sua conoscenza, non avendo partecipato alla fase deliberativa dell'omicidio.

Ciò trova conferma nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e non risulta contraddetto dalle dichiarazioni del Cerrato (contenute nel verbale del 21 aprile 2017 relativo ad altro procedimento, prodotto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]), ritenute generiche e relative più al modus operandi del clan che all'effettivo svolgersi del presente fatto omicidiario.

Viene ritenuta scusabile, poi, sempre in riferimento all'[OSCURATO:PERSONA], la imprecisa indicazione della data dei fatti per via della distanza temporale tra il narrato e l'evento storico e per l'avvenuto chiarimento, in dibattimento, di aver fatto riferimento a sporadici rientri nel territorio napoletano nell'estate del 2007.Del pari, l'orario dell'omicidio (20.30/21) per la difesa in contrasto con la denuncia sporta dalla moglie del [OSCURATO:PERSONA] -la quale aveva dichiarato di non aver più avuto notizie del marito dalle ore 24 di quel 26 luglio 2007- è da ritenersi preciso e puntuale, avendo trovato riscontro nel narrato del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al [OSCURATO:PERSONA], del pari positivo è il giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca condotto dai giudici, i quali evidenziano i punti salienti convergenti (genesi dell'omicidio, alleanza tra i diversi clan, luogo di esecuzione e modalità, persone presenti ).

In tema di concorso nei delitti contestati per quanto riguarda la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in sentenza si rimarca come la sua mera presenza sul luogo del delitto abbia di fatto rafforzato l'intento criminoso di tutto il gruppo, consapevole della messa a disposizione, in caso di bisogno, di ulteriori energie per portare a termine l'azione.

Per questa via, non trova accesso la tesi difensiva riguardo la mera connivenza non punibile.

La Corte di secondo grado afferma, in particolare, che «la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non abbia materialmente provveduto a trasportare e occultare i cadaveri, come originariamente doveva fare secondo la ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA], è circostanza neutra che non elide, né sminuisce la penale responsabilità dell'imputato».

Viene respinta, inoltre, la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod.pen. .

Analogo ragionamento, in punto di responsabilità, viene espresso in riferimento al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, pur essendosi occupato dell'occultamento dei cadaveri senza aver partecipato attivamente alla commissione del delitto principale, risponde per tutti i capi di imputazione essendo stato presente ed essendosi messo a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] per il conseguimento del fine comune. 3.2 Quanto all'aggravante ex art. 7 L. 203/91, contestata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (quanto alla ricorrenza del metodo mafioso, posto che non vi sarebbe stato alcun comportamento esterno visibile in tal senso, nè la dimostrazione di una specifica finalità di agevolazione) i giudici sottolineano l'ampio dispiegamento di uomini e mezzi e la consapevolezza in capo a tutti gli imputati di facilitare gli scopi del clan Amato-[OSCURATO:PERSONA].

Soltanto in relazione all'[OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] si ritengono escluse le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, per non essere stati preventivamente informati dei contrasti tra le vittime -di cui non conoscevano neppure l'identità- e i vertici del clan, plausibilmente per evitare una fuga di notizie.

Viene altresì confermata, per i residui imputati, la sussistenza della circostanza aggravante dei motivi abietti, in ragione del fatto che le vittime erano due aderenti al medesimo clan Amato-[OSCURATO:PERSONA] e l'azione delittuosa viene posta in essere allo scopo di realizzare una 'epurazione interna' nei confronti di soggetti ignari dalla necessità di difendersi finanche dai propri compagni. 3.3 In riferimento al punto della applicazione delle circostanze attenuanti generiche (già concesse in primo grado al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per la minore intensità dell'apporto) vengono esaminate le posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in riferimento alla intervenuta ammissione degli addebiti -, nonché quelle dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di secondo grado premette che il fatto omicidiario oggetto di giudizio è di estrema gravità, anche in ragione del posteriore occultamento dei corpi delle vittime.

Si afferma, nel negare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione delle attenuanti generiche che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono limitati ad ammettere i fatti (dopo la affermazione di responsabilità in primo grado) senza fornire alcun contributo ulteriore alla loro ricostruzione (anzi, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] hanno inserito elementi tesi a determinare discrepanze con le altre fonti dimostrative).

A fronte di un giudizio estremamente negativo sulla personalità dei tre imputati, il dato della ammissione, posteriore alla raccolta e valutazione della prova a carico, non consente di ritenere avviato un reale percorso di ravvedimento e di effettiva volontà di recidere i legami con il contesto criminale di provenienza.

Quanto alla posizione dei collaboranti si evidenzia che l'avvenuta applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.8 dl. n.152 del 1991 non esclude, in linea teorica, l'applicazione delle cocostanze attenuanti generiche lì dove siano apprezzabili, in concreto, ulteriori aspetti del fatto o della personalità.

Tuttavia nel caso in esame tali elementi positivi ulteriori non si rinvengono. 3.4 Punto parzialmente riformato è dunque, in rapporto agli attuali ricorrenti, quello del trattamento sanzionatorio riguardante [OSCURATO:PERSONA] .

Per il [OSCURATO:PERSONA], esclusa la continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli giudicati con altra sentenza irrevocabile (sent. n. 6889/14 del 31 ottobre 2014), la pena viene determinata in anni quindici e mesi quattro di reclusione.

Restano ferme le pene dell'ergastolo per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quella di anni venti di reclusione per Dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA], con distinti atti i cui motivi verranno di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione, così come previsto dall'art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen. . 4.1 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due separati atti, propone distinti motivi. 4.1.1 Al primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110-575 e 412 cod. pen.

Si contesta l'attribuzione al ricorrente, presente in maniera inerte sulla scena del crimine, della qualifica di compartecipe materiale o agevolatore rispetto alla condotta materiale dei correi in relazione a tutti i capi di imputazione.

È stato dimostrato come egli non abbia prestato alcun contributo rilevante in qualsivoglia fase dell'azione omicidiaria, neppure sotto il profilo morale. [OSCURATO:PERSONA], per di più, non intratteneva alcun rapporto con le vittime e non avrebbe avuto alcun interesse a macchiarsi di tale delitto -anche perché estraneo sia al clan degli "scissionisti" sia a quello dei "capitoni"-.

Nessun clan si servì di lui o trasse, dalla sua presenza, un rafforzamento psichico al perseguimento dell'azione (l'[OSCURATO:PERSONA], addirittura, si era mostrato perplesso alla sua veduta).

Si afferma che le sentenze di merito non hanno fornito risposta su compiti, ruoli o grado di consapevolezza, suffragando, in maniera assertiva, il narrato confuso del [OSCURATO:PERSONA] (non riscontrato da alcuno) che aveva incidentalmente dichiarato di aver in un primo momento affidato il compito di occultamento dei cadaveri al [OSCURATO:PERSONA], per poi cambiare idea.

Come sottolineato anche nella requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] (che aveva chiesto l'assoluzione in secondo grado), anche volendosi ritenere dimostrata la presenza fisica del [OSCURATO:PERSONA] al di fuori della sala da gioco, si sarebbe dovuta privilegiare la tesi, più favorevole all'imputato, della connivenza non punibile.

Del resto le stesse dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA], circa la presenza del [OSCURATO:PERSONA], escludono che simile effetto rafforzativo si sia prodotto. 4.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192 co. 3 cod. proc. pen. e 110-575-412 cod. pen. .

Mancherebbe la convergenza del molteplice tra le fonti dichiarative [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in ordine all'imputazione elevata a carico del ricorrente di concorso morale in un fatto altrui. [OSCURATO:PERSONA], riguardo il ruolo e la funzione del ricorrente, deduce solamente che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupato di far sparire i cadaveri, ma si mostra turbato alla sua vista, appellandolo, addirittura, con il termine "il pazzo".

Il secondo collaboratore, per di più, entra in conflitto con questa deduzione, escludendo qualsivoglia agevolazione o semplificazione dei compiti eventualmente prestata dal [OSCURATO:PERSONA].

Nessuno del gruppo degli "scissionisti" pare essere a conoscenza dell'ipotizzato ruolo e ciò è confermato dalle deposizioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Anzi, quest'ultimo -presente nel covo di Mugnano da dove partirono gli "scissionisti" per eseguire la spedizione punitiva - aggiunge un particolare singolarmente non riferito e negato dall'[OSCURATO:PERSONA] riguardo la propria responsabilità, ovvero la volontà di infierire il colpo di grazia alla vittima rantolante, circostanza impedita, in ultimo, dal [OSCURATO:PERSONA].

Neppure il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], in sede di confessione resa nel giudizio di appello - mai dichiarata falsa-, indicano il nome del ricorrente o dichiarano di averlo scorto nei pressi della sala giochi. 4.1.3 n secondo atto di ricorso, in aggiunta, dopo aver ribadito la censura riguardo l'attendibilità dei collaboratori e il travisamento del dato probatorio relativo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (erano state valutate quelle del 2017 e non anche quelle del 2010 che maggiormente minavano la credibilità dell'[OSCURATO:PERSONA] e facevano emergere la mancata conoscenza in capo al gruppo esecutore e ai contigui di qualsivoglia ruolo del ricorrente), deduce al primo motivo la erronea applicazione di P-17 legge in riferimento alla disciplina regolatrice del concorso di persone nel reato.

Viene anche in tale atto contestata la tesi della 'causalità psichica' sposata dalla Corte di secondo grado circa il preteso effetto rafforzativo del proposito criminoso derivante dalla presenza del [OSCURATO:PERSONA] e dalla mostrata disponibilità ad occuparsi dell'occultamento dei corpi.

Al di là della mancata realizzazione di tale compito, la Corte non chiarisce in quale momento e per quale ragione si sarebbe prodotto simile effetto rafforzativo, meramente affermato ma non dimostrato. 4.1.4 Al secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 417 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 112 e 114 cod. pen.

Si censura il mancato accoglimento della richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., motivata in base all'erroneo presupposto che a ciò ostasse la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 112 cod. pen.

L'aggravante, infatti, oltre a non essere contestata facendo espressa menzione della norma, non è stata nemmeno evocata con indicazione dei riferimenti descrittivi dell'ipotesi di legge.

Non può reputarsi sufficiente l'aver genericamente ascritto l'omicidio ad otto persone in concorso tra loro.4.1.5 Sono stati depositati motivivi aggiunti (e note di udienza) nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall' avv. [OSCURATO:PERSONA].

I motivi ( e le note) ripercorrono e rafforzano dialetticamente - le originarie deduzioni, cui può farsi rinvio. 4.2 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti, propone i seguenti motivi. 4.2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 133 cod. pen. e 192 co. 2 e 3 e 546 lett. e) cod. proc. pen. .

Si censura la motivazione contraddittoria ed illogica fornita dalla Corte di Appello in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'omissione della valutazione degli elementi favorevoli al ricorrente -in primis l'avvenuta confessione-.

Quest'ultima, seppur positivamente valutata in ordine al giudizio di pericolosità dell'imputato, è stata considerata irrilevante e priva di riscontri oggettivi, quando, secondo insegnamento della corte di legittimità, per le dichiarazioni contra se non dovrebbe trovare applicazione la particolare disciplina prevista dall'art. 192 co. 3 e 4 cod. proc. pen.

Inoltre, si rammenta la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto l'equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate sulla scorta del contributo offerto dal ricorrente, convalidato dal narrato di [OSCURATO:PERSONA], rilevante anche in ordine alla esatta datazione del fatto delittuoso su cui, invece, la sentenza è rimasta incerta.

Sul punto, la Corte è incorsa nel vizio di travisamento per omessa valutazione di una prova decisiva; il ricorrente, infatti, aveva dichiarato di trovarsi, in data 26 luglio 2007 in [OSCURATO:PERSONA] e di esser stato li sottoposto a controllo di PS alle ore

18. Ergo mai avrebbe potuto trovarsi, entro le ore 20, in Mugnano per preparare l'omicidio.

Questo rendeva inattendibile il [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva affermato di trovarsi assieme al ricorrente nel rione di Mugnano in orario pomeridiano in attesa di [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, l'apporto confessorio di retrodatazione chiariva anche la discrepanza registratasi in ordine alla denuncia sporta dalla moglie del [OSCURATO:PERSONA] .

Ulteriore vizio di travisamento riguarda l'elemento nuovo e mai emerso in precedenza dell'indicazione del luogo presso il quale il ricorrente ha confessato di aver incendiato l'autovettura utilizzata per trasportare i cadaveri -con l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA] trovatosi casualmente in loco-; non si comprende quale sia stato l'iter logico seguito dalla Corte che ha portato alla declaratoria di irrilevanza anche della rivelazione di questi particolari, da intendersi quali rivelatori di una riconsiderazione critica della propria condotta, senza alcun celato intento utilitaristico. 4.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 577 co. 1 nr. 3 e 4 e 546 lett. e) cod. proc. pen.

L' estensione della aggravante della premeditazione al ricorrente soffrirebbe di illogicità in quanto non sarebbe stata accertata, in maniera individuale e in base alla condotta rispettivamente tenuta, l'effettiva sussistenza delle condizioni oggettive (cronologiche) e soggettive (volitive) di cui, agli atti, non vi sarebbe prova. 4.2.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento agli artt. 61 nr. 1 e 2 cod. pen. e 546 lett. e) cod. proc. pen.

Si censura la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei motivi abietti e futili, in quanto sarebbe stata omessa la verifica della effettiva consapevolezza, in capo al ricorrente, del motivo (epurazione interna) posto a fondamento del proposito omicidiario deliberato dal mandante [OSCURATO:PERSONA].

In difetto della prova, come avvenuto per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non poteva estendersi l'applicazione della suddetta circostanza aggravante. 4.2.3 Il secondo atto di ricorso è pienamente sovrapponibile ai motivi sin qui esposti. 4.2.4 Nei motivi aggiunti, pur richiamando le medesime censure già svolte, si ripercorrono i contenuti delle dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente in sede di appello.

Inoltre, si censura la mancata valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] -contenute in una lettera inviata alla Corte nel corso del giudizio di appello- che riscontravano la retrodatazione dell'evento omicidiario, spiegando come il 26 luglio 2007 il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si trovavano ad Ischia.

In ultimo, si precisa che la Corte sarebbe incorsa in un ulteriore errore di travisamento, avendo ritenuto il ricorrente uno dei killer designati perché dall'inizio armato di pistola con silenziatore quando, invece, è emerso pacificamente -dalle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA]- che non lo era e che sparò per pura fatalità, a causa dell'inceppamento della pistola del [OSCURATO:PERSONA]. 4.3 Dell'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], introduce cinque motivi di ricorso. 4.3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125 co. 3 e 192 co. 3 e 4 cod. proc. pen. .

Non sarebbero stati rispettati i parametri informatori dei criteri di valutazione della prova, in quanto l'asserita convergenza del molteplice sulle imputazioni mosse al ricorrente ai capi A) e B), sarebbe riscontrabile solamente riguardo un segmento dell'azione, ovvero la ripulitura della scena del crimine (contestata al capo C, non oggetto di censura da parte della difesa).

Pertanto, non è stato individuato un contributo partecipativo riguardante la fase organizzativa o prettamente esecutiva dell'omicidio, espressivo, in ipotesi, della condivisione della deliberazione omicidiaria facente capo agli altri imputati.

Le affermazioni dei collaboratori sulla fase ante delictum, inoltre, sono state travisate e non convergono, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] nulla poteva sapere a riguardo e, per questo motivo, non poteva fungere da riscontro alla chiamata in correità effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] (riguardo lo scavo preventivo della fossa destinata ad accogliere i corpi delle vittime).

Si rimarcano le divergenze tra i narrati anche riguardo l'effettiva presenza o meno del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] al momento della soppressione delle vittime; l'[OSCURATO:PERSONA] dichiara di averlo visto sopraggiungere a cosa fatta, mentre il [OSCURATO:PERSONA], inizialmente, lo colloca all'interno del circoletto per poi smentirsi in un successivo interrogatorio, affermando di averlo visto all'esterno al momento dell'arrivo degli esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi non potrebbe ritenersi il concorso dell'imputato nei reati di cui ai primi due capi della rubrica. 4.3.2 Al secondo e al terzo motivo si deduce erronea applicazione degli artt. 7 d.l. n.152 del 1991 e 192 co. 3 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione sulla ritenuta ricorrenza dell'aggravante e violazione degli artt. 604, 521, 522 cod. proc. pen. e 416 bisl cod. pen.

Si censura la mancata motivazione in ordine alla richiesta declaratoria di nullità della sentenza di primo grado in relazione al capo A) nella parte in cui è stata applicata la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. in assenza di contestazione, neppure "in fatto".

Solamente riguardo l'aggravante dei motivi abietti è possibile constatare l'esplicitazione degli elementi integranti la fattispecie circostanziale- indicazione dei motivi del delitto nell'epurazione interna quale punizione per il comportamento violento tenuto dalle vittime e nel consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio-.

Ai capi B) e C) viene formulata e contestata correttamente l'aggravante (con proiezione soggettiva e oggettiva) di aver commesso il fatto al fine di avvantaggiare i gruppi camorristici di riferimento, nonché avvalendosi della forza di intimidazione correlata al vincolo associativo.

Medesima censura si muove in ordine alla contestazione dell'aggravante della premeditazione, indicata, al capo A), con l'enunciazione della relativa norma di legge, ma senza esplicitazione chiara e precisa del comportamento materiale tenuto.4.3.3 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai reati contestati ai capi B) e C) della rubrica, dato che la Corte ha motivato, per il ricorrente, solo riguardo al capo A). 4.3.4 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in relazione all'art. 61 nr. 1 cod. pen. e vizio di motivazione riguardo la ritenuta ricorrenza dell'aggravante dei motivi abbietti.

Si censura la mancata identificazione certa della causale del reato, necessaria per la configurabilità dell'aggravante dei motivi abbietti.

Al più, la generica individuazione delle ragioni di "epurazione interna" avrebbe potuto portare alla configurazione dei motivi futili, proprio perché, secondo la valutazione media dei consociati, si tratterebbe di una causale sproporzionata rispetto all'entità del grave delitto commesso.

Mancando il livello di specificità richiesto, la Corte ha semplicisticamente motivato in ordine ad una fisiologica e generale ripugnanza che, in realtà, ogni persona di media moralità avverte rispetto all'esecuzione di qualsivoglisa efferato delitto, specie se commesso in contesti di criminalità organizzata.

Sarebbe stato necessario, in ultimo, un confronto con le connotazioni culturali del ricorrente e con il suo contesto sociale di riferimento.

Se la vera finalità che ha ispirato l'azione è stata quella di consolidare il potere dei vertici del clan Amato-[OSCURATO:PERSONA], i ravvisati motivi abietti avrebbero dovuto ritenersi assorbiti nella contestata aggravante ex art. 7 dl. n.152 del 1991. 4.4 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti, propone i seguenti motivi. 4.4.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis cod. pen.

Si censura la mancata concessione -in difformità rispetto alla richiesta avanzata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]- delle circostanze attenuanti generiche, pur a fronte della intervenuta confessione del ricorrente in sede di appello e della sua netta e reiterata dissociazione dall'ambiente criminale di riferimento -quale condotta susseguente al reato positivamente valutabile-.

Si fa rinvio ad altre sentenze in cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per altri delitti (Corte Ass.

App. di Napoli, sez IV del 1.3.2016; sez.

II del 18.5.2018; sez.

H del 12.9.2018; [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e in cui gli è stato riconosciuto il beneficio proprio in considerazione del percorso di resipiscenza avviato.

La motivazione sarebbe illogica poiché sostiene che l'assenza di un contributo pieno anche in merito alla responsabilità di altri imputati non denoterebbe un effettivo abbandono di logiche di appartenenza criminale, confondendo, per tale via, i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche con altri, più specifici, relativi alla utilità obiettiva della collaborazione prestata dal chiamante in correità.

La confessione, sebbene intervenuta in presenza di un quadro probatorio già delineato dal giudice di primo grado a seguito di due sovrapponibili chiamate in correità, ma connotato da "molte ombre" -come scritto dalla Procura Generale- chiariva alcune contraddizioni come, per esempio, la data del delitto e costituiva elemento di definitiva chiusura probatoria. 4.4.2 II secondo motivo risulta sovrapponibile alle censure mosse al secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] riguardo la contestazione dell'aggravante speciale ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991. 4.4.3 II terzo motivo risulta sovrapponibile alle censure mosse al quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 4.4.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge in relazione agli artt.412 cod. pen. e 192 co. 3 cod. proc. pen. e vizio della motivazione.

Non sarebbe stato dimostrato che la condotta di occultamento dei cadaveri -cui il ricorrente è rimasto estraneo, avendo riconosciuto la propria responsabilità per la programmazione e l'esecuzione dell'omicidio- era stata preliminarmente o al momento dei fatti programmata e condivisa da tutti i concorrenti nel delitto principale.

La sentenza fa riferimento unicamente alla circostanza del dichiarato del lo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fatto credere agli "scissionisti", rendendoli edotti sul punto, che i cadaveri sarebbero stati affidati al [OSCURATO:PERSONA]; ma tale informazione è rimasta priva di riscontro.

Per di più, il [OSCURATO:PERSONA] operò in maniera diversa all'insaputa del clan [OSCURATO:PERSONA] e grazie alla complicità del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], del Silvestri, del [OSCURATO:PERSONA] e del Pompeo. 4.4.5 II secondo atto di ricorso, oltre a ripotarsi ai motivi su esposti, aggiunge il seguente motivo in relazione al capo A) della rubrica: erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla incensuratezza dell'imputato all'epoca dei fatti.

Si evidenzia come i fatti siano stati commessi in data 26 luglio 2007, in epoca precedente rispetto alla riforma dell'art. 62 bis co. 3 cod. pen. introdotta con L. 125/2008, disposizione sostanziale, aggravatrice del trattamento sanzionatorio e, quindi, applicabile solo pro futuro.

Per cui, l'incensuratezza del ricorrente poteva, per ciò solo, essere posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche. 4.4.6 Sono stati depositata motivi aggiunti, tesi a rafforzare e ribadire le doglianze in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.4.5 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso. 4.5.1 Al primo e al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. .

Il diniego della Corte rispetto alla concessione delle attenuanti generiche è stato fondato sull'astratto titolo di reato e sui precedenti penali del ricorrente, nonché sulla irrilevanza della confessione -pur riconosciuta come unico elemento a favore-, giudicata tale con motivazione asetticamente sovrapponibile a quella effettuata per altri coimputati reo confessi.

Tale ragionamento è censurabile in quanto soffrirebbe anche di un evidente pregiudizio per cui ogni confessione delle proprie responsabilità sarebbe sorretta da un calcolo utilitaristico.

Sono stati anche ignorati ulteriori elementi di fatto favorevoli come la ampia e risalente dissociazione da quanto compiuto nel proprio vissuto (dimostrata dalla nota scritta, depositata in udienza, contenente le sentenze definitive tra cui Corte di Assise di Appello di Napoli del 10.7.2015 in cui è provato che il ricorrente si era già dissociato dal clan [OSCURATO:PERSONA], prima degli altri uomini di spicco); ciò a dimostrazione della sincera resipiscenza del ricorrente. 4.6 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso. 4.6.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. .

Si censurano gli aumenti di pena per la continuazione interna dei reati disposti, come in primo grado, in misura eccedente il minimo edittale.

Infatti, le rilevanti considerazioni positive sulla personalità del ricorrente -sulla scorta dell'ampia collaborazione con la giustizia prestata-, denotante una attenuata capacità a delinquere, avrebbero dovuto determinare un minor aumento ex art. 81 cod. pen.; per di più la Corte avrebbe offerto sul punto una motivazione meramente apparente, inidonea a rendere palesi le ragioni logiche della scelta effettuata.

4.6.2. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in riferimento all'art. 62 bis cod. pen. .

Si ripropone la richiesta della concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul presupposto della radicale cesura del ricorrente rispetto al suo passato criminale, l'effettivo ravvedimento e la collaborazione prestata nel presente processo -già in fase di indagini- che si è rivelata probatoriamente significativa.

Si censura la motivazione della Corte di merito la quale, oltre a richiamare, con una clausola di stile, la gravità del fatto e i precedenti penali del ricorrente, ha inspiegabilmente equiparato la posizione di quest'ultimo con quella dei coimputati, privi di una positiva evoluzione della personalità. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

Quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, per le ragioni che seguono.

2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA] hanno introdotto motivi tesi a contestare l'affermazione di responsabilità.

Vanno pertanto esaminati in via prioritaria. 2.1 I profili di critica si muovono in una duplice direzione : a) contestazione del ragionamento probatorio espresso nelle decisioni di merito e teso a sostenere la convergenza tra le due narrazioni principali ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) ; b) contestazione, in diritto, della ricorrenza di un contributo punibile ai sensi dell'art.110 cod.pen. ed in riferimento al delitto di duplice omicidio.

I due profili sono, senza dubbio, tra loro correlati - posto che la definizione del comportamento tenuto influisce sulla identificazione del contributo punibile, come insegna Sez.

U. n. 45276 del 2003 secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà - ma richiedono un esame distinto, dovendosi partire dall'analisi del ragionamento probatorio.

E' evidente infatti che le decisioni di merito hanno prioritariamente identificato - sulla base dei contributi narrativi - la condotta tenuta tanto dal [OSCURATO:PERSONA] che dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e solo in un secondo momento hanno argomentato, in diritto, circa l'efficienza causale di simile condotta nell'ambito della «azione colettiva» .2.2.Ciò porta ad esaminare anzitutto i contenuti dei motivi con cui si è dedotta la violazione dei profili di metodo imposti, nella valutazione dei contributi dichiarativi, dall'art.192 co.3 cod.proc.pen.

Le doglianze risultano ammissibili ma infondate, per le ragioni che seguono. 2.2.1 In premessa, va ricordato che in sede di merito si è ritenuta sussistente la autonomia 'percettiva' tra le due fonti principali - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la convergenza sul nucleo essenziale delle rispettive narrazioni, rappresentato dalla presenza tanto del [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sul luogo della consumazione del duplice omicidio.

Trattandosi di soggetti (tanto il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) intranei al clan capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], è evidente che il maggior contributo ricostruttivo sulle «ragioni» della presenza dei due ricorrenti è stato fornito dal [OSCURATO:PERSONA], lì dove le conoscenze dell'[OSCURATO:PERSONA] (appartenente al gruppo degli Amato-[OSCURATO:PERSONA]) sono ontologicamente influenzate dal suo minor tasso di 'familiarità associativa', posto che pur trattandosi di due formazioni alleate (secondo le risultanze istruttorie), i due clan mantenevano la propria autonomia ed il controllo di diversi ambiti territoriali, seppur contigui.

Da ciò deriva, a ben vedere, la principale critica difensiva che può tradursi (al di là delle doglianze sui profili di attendibilità intrinseca dei dichiaranti) nella denunzia di una convergenza solo 'apparente' tra le due fonti, atteso che alcuni punti essenziali di «identificazione del ruolo» attribuito (esposito) o svolto ([OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) sono introdotti dal solo [OSCURATO:PERSONA], per avere costui coordinato (oltre che programmato unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) l'intera azione esecutiva.

Al fine di apprezzare questa tipologìa di doglianza, che il Collegio individua come punto essenziale della critica difensiva, occorre brevemente ripercorrere alcuni punti fermi raggiunti da questa Corte di legittimità nella interpretazione dei contenuti dell'art. 192 co.3 cod.proc.pen. . 2.2.2 Nella struttura della disposizione di legge il dato di partenza - come è noto - è rappresentato dalla ' non autosufficienza dimostrativa delle dichiarazioni del soggetto 'coinvolto' nell'accadirnento posto al centro dell'accertamento processuale (perchè si tratta del coimputato, in medesimo o separato procedimento, o dell' imputato di reato connesso o collegato) al fine di sorreggere una affermazione di penale responsabilità del soggetto 'chiamato' in reità o in correità ( necessaria valutazione congiunta con altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità ).

La ragione di tale 'cautela valutativa', di particolare incidenza, va cercata, come è noto, nel riconoscimento - a monte - della esistenza di un interesse, di cui il soggetto narrante (proprio in quanto coinvolto, sia pure in diversa misura, negli stessi fatti narrati) è in tutta evidenza portatore (interesse astrattamente identificabile in più possibili matrici, che vanno dalla eventuale scelta di accrescere le responsabilità altrui tendendo a ridimensionare le proprie, alla eventualità di utilizzo della sede processuale come strumento di 'regolamento di conflitti' maturati altrove, sino alla necessità di maturare l'accesso a benefici di carattere processuale e sostanziale) e che, pertanto, si pone come elemento tale da determinare un deficit parziale di attendibilità, colmabile solo mediante il rinvenimento di elementi autonomi, capaci di asseverare la veridicità del contenuto rappresentativo.

Da qui l'esistenza di una necessaria valutazione congiunta con dati di conferma esterni alla dichiarazione (lì dove si sia affermata la responsabilità del chiamato) o la 'presa d'atto' dell'assenza di ulteriori elementi capaci di accrescere la qualità dimostrativa delle dichiarazioni e la loro portata cognitiva (con affermazione della mancata prova della responsabilità del chiamato). 2.2.3 Nell'interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. - va peraltro ricordato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilità è da valutarsi previamente, in rapporto alla esistenza di indicatori logici e storici tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare in modo chiaro le modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez.

VI nella decisione del 7.5.1999, ric.

Emmanuello, ove si è affermato con chiarezza che una lettura del genere sarebbe contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella .. ne.., nell'espressione ' ne confermano l'attendibilità' va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo 'le dichiarazioni' , le quali, appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l'attendibilità).

Tale deve essere la 'direzione' degli elementi di riscontro.

Con ciò, peraltro, non si è inteso certo negare che il primo momento di 'apprezzamento' di un contributo narrativo resta quello della verifica soggettiva di attendibilità del dichiarante, commisurata essenzialmente alla costanza e complessiva coerenza logica della narrazione in sè considerata (con eventuale giustificazione di accrescimenti narrativi solo se ed in quanto dipendenti dalle prove 'di resistenza' cui la fonte è sottoposta attraverso il contraddittorio dibattimentale, ove realizzato).

Ma è pur vero che nel particolare ambito relazionale dei contesti criminali, gli indicatori di attendibilità 'tradizionali' - storicamente elaborati sul modello del 'teste indifferente' - appaiono ribaltati, posto che il livello di attendibilità soggettiva è qui correlato alla avvenuta emersione di indicatori tesi a rappresentare l'effettiva 'inclusione' del dichiarante nel contesto umano che ha condotto alla realizzazione del crimine (l'esperienza umana deviante crea, dunque, le condizioni di 'inclusione' nel circuito ove, in ipotesi, si sono appresi i fatti; v. per tutte Sez.

VI n. 4108 del 17.2.1996, Cariboni, rv 204436).

Del resto, se così non fosse non vi sarebbe necessità dell'elemento convalidante 'autonomo' per orientare il giudizio verso la responsabilità dell'incolpato. 2.2.4 E' pertanto con tale consapevolezza che in sede di merito va affrontato il tema della attendibilità intrinseca, orientato - al di là degli ovvi profili di coerenza logica della narrazione - alla constatazione di : a) esistenza, o meno, di dati storici rappresentativi della avvenuta inclusione del dichiarante nel particolare contesto relazionale in cui risulta maturato il fatto narrato; b) esistenza, o meno, di elementi di chiara smentita su un segmento 'significativo' della specifica narrazione, tali da incidere complessivamente sul giudizio di attendibilità.

In particolare, quanto al secondo aspetto, va anche precisato che è compito del giudice del merito, in presenza di elementi di fatto 'antagonisti' ai contenuti narrativi portati dal dichiarante, esporre in modo logico i criteri adoperati per realizzare un eventuale, possibile «frazionamento» della narrazione complessa.

Ove tale esposizione non soddisfi i criteri della piena coerenza logica, il passaggio esplicativo si espone ad annullamento.

Va dunque evidenziato - restando sul tema - che vi può essere 'irrilevanza' di un elemento di smentita lì dove il suo oggetto possa ritenersi marginale nell'economia del racconto (si veda, sul tema, Sez.

I n. 34102 del 14.7.2015, Barraco e altro, rv 264368), mentre si ricorre alla «frazionabilità» lì dove la smentita è - su un fatto specifico - rilevante, ma la narrazione è stata positivamente vagliata in riferimento ad altri episodi storici.

In particolare, il limite intrinseco della «frazionabilità» è rappresentato dalla complessità e articolazione della dichiarazione che, per essere frazionabile, deve avere ad oggetto episodi storici (o segmenti di un unico episodio complessivo) autonomi e distinti, non intimamente correlati.

La c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro) in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano adeguatamente riscontrate.Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (così Sez.

I n. 468 del 18.12.2000, ric.

Orofino, rv 218720, e, di recente, Sez.

VI n. 35327 del 22.8.2013, ric.

Arena, rv 256097; Sez.

V n. 46471 del 19.10.2015, Rosano, rv 265874).

Va anche sottolineato che nella scelta semantica operata dal legislatore quanto alla identità dell'elemento convalidante ( altri elementi di prova ) si è voluto evidenziare : la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono consistere in meri sospetti (non basati su dati sensibili con capacità informativa, ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa; la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi dell'art. 187 cod.proc.pen.) tra detti elementi e l'imputazione contestata.

Dunque il riscontro - seppure in via mediata - non può limitarsi ad accrescere l'attendibilità intrinseca del dichiarante, ma deve essere riferibile (sia pure anche solo sul piano logico-deduttivo) ai fatti delittuosi attribuiti nella specifica decisione all'indagato (portata individualizzante). 2.2.5 Ovviamente, tale idoneità probatoria dell'elemento di riscontro non va intesa - a sua volta - in termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da 'necessario completamento' della narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez.

VI n. 5649 del 22.1.1997, ric.

Dominante, rv 208898, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli 'altri elementi di prova' è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata; altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice; nello stesso senso, tra le molte, Sez.

VI n.4108 del 17.2.1996, ric.

Cariboni, rv 204439.

Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez.

VI, 6.3.2000 ric.

Fortugno, il dato probatorio valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all'oggetto dell'accusa).

Nel compiere l operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la 'capacità dimostrativa' del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci di selezionare - sul piano logico - l'apporto fornito.Non appare inutile, pertanto, evidenziare una distinzione di carattere generale - nel territorio qui esaminato - tra : a) elementi che rappresentano la mera possibilità che il narrato del collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l'avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti del colloquio; la comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione del luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verificazione del colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto.

O ancora, lo stato di libertà dell'incolpato al momento della commissione del fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso , di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano della verifica di attendibilità intrinseca del dichiarante, ma che non possiedono una 'autonoma' capacità di asseverazione dei fatti posti a base della contestazione e non possono, quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall'art. 192 comma 3 ; b) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, pur rappresentando un fatto diverso da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo.

Sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti giurisprudenziali, che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, accresce la probabilità della partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni delittuose comesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente 'espressivi' del programma delittuoso comune ( tra le molte, Sez.

I, 30.3.'04, n.17886, ric.

Vollaro rv 228282; Sez.

IV, 10.12.'04 n. 5821, Alfieri ; nonché Sez.

VI n. 1472 del 2.11.1998, ric.

Archesso, rv 213446; Sez.II, 23.10.'03, ric.

Avare//o ; Sez.

VI, n.41352 del 24.9.2010, ric.

Contini, rv 248713; Sez.

VI n. 47304 del 12.11.2015, Messina, rv 265355) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali del fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo della chiamata in correità.

Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logico-indiziaria , atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo del dato conoscitivo «di supporto» richiede l'applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell'ambito della necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze probatorie (si veda, sul punto Sez.

I n. 16792 del 9.4.2010, Sacco, rv 246948, nonchè Sez.

I n.16548 del 14.3.2010, Pm in proc.

Bellocco, rv 246935, sull'obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti) ; c) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positiva circa particolari specifici dell'azione delittuosa - difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza - accresce la complessiva idoneità rappresentativa della narrazione ; il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione del reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione del dichiarante, in capo all'incolpato, è da ritenersi altamente significativo, in assenza di razionali ipotesi alternative; la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative - dotate di reciproca autonomia genetica- parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come riaffermato da Sez.

U. n. 20804 del 29.11.2012, Aquilina ed altri) : si tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti», atteso il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo dell'elemento di sostegno alla narrazione . 2.2.6 Ma la identificazione della esatta direzione (fermo restando il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca) e delle possibili 'categorie' di elementi di riscontro esterno, qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione.

Se si risale alla ratio della cautela valutativa, imposta circa l'affidabilità probatoria delle dichiarazioni del correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo del metodo valutativo da seguire nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più dati istruttori accomunati - come nel presente processo - dalla provenienza «interna» al circuito criminale posto a monte dell'evento trattato.

La condivisibile preoccupazione del legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l'art. 141 bis cod.proc.pen. o delimitanti l'area del diritto di difesa come l'art. 106 comma 4bis cod.proc.pen.) è anche quella di evitare inquinanti circolarità dichiarative tra le varie fonti, tali da determinare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento dell'imputato nel fatto.

Se infatti è corretto - per quanto sinora detto - ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la massima di tipo logico per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero.

Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica del singolo dichiarante, quanto da operarsi sul versante della coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il contenuto originario delle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonchè sulla ricorrenza degli ulteriori presupposti messi in rilievo - per tutte - nella decisione Sez.

U. n. 20804/2013 del 29.11.2012 ric.

Aquilina ed altri (rv 255143 - 255145) intervenuta sul tema del cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate in reità (le fonti plurime de auditu).

Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che ormai risulta inutile evocare) pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del libero convincimento del giudice, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» dell'onere motivazionale.

In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate (siano esse dirette o de relato) risulta significativa - a fini di dimostrazione del fatto- lì dove ricorrano le seguenti evenienze : - la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; - l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti; - la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere; - l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice.

In presenza di tali caratteristiche le «plurime chiamate in correità (o in reità)» legittimamente concorrono a formare - in modo non rivalutabile in sede di legittimità - la base fattuale della affermazione di responsabilità del chiamato (in assenza di concrete ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti) proprio in ragione della loro verificata autonomia genetica e in riferimento alla massima di esperienza prima ricordata, rispettosa dei canoni normativi di valutazione della prova (quando più fonti, ritenute affidabili e rilevanti nonchè dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, riferiscono fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò crea le condizioni per l'affidamento del giudice sulla corrispondenza al vero dei fatti narrati).In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazione autonoma della rilevanza e consistenza del dato probatorio, è doverosa la verifica - in rapporto al contenuto delle doglianze - del corretto inquadramento delle categorie logiche e giuridiche in punto di qualificazione dell' elemento di prova, realizzate in sede di merito su tale complesso terreno ricostruttivo, nonchè l'avvenuta applicazione dei profili metodologici sin qui richiamati (in tal senso v.

Sez.

VI n. 33875 del 12.5.2015, Beruschi ed altri, rv 264577).

3. Le coordinate di metodo ed in principi di diritto sinora esposti vanno rapportate al caso in esame nel modo che segue. 3.1 Nessun vizio logico può essere ritenuto sussistente nella operazione valutativa posta in essere in sede di merito, quanto alla attendibilità intrinseca ed alla reciproca integrazione tra le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che: a) i due dichiaranti risultano stabilmente inseriti, come si è ritenuto in sede di merito, nei rispettivi gruppi associativi - il [OSCURATO:PERSONA] con ruolo di vertice -, aspetto che rappresenta il primo gradino della attendibilità intrinseca, intesa come concreta possibilità di aver appreso i fatti narrati per esperienza diretta; b) nessun dubbio può residuare sulla autonomia percettiva e dichiarativa delle due fonti, posto che non sono emersi momenti di contatto tra i due dichiaranti e ciascuno, nelle dichiarazioni rese, ha riconosciuto il ruolo dell'altro; c) correttamente argomentato in sede di merito è il profilo di apparente discrasia relativo alla esatta collocazione temporale dell'episodio delittuoso (da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] si induca un periodo leggermente più avanzato), trattandosi di un dato del tutto marginale in rapporto alla comune capacità di fissazione di un evento passato, incentrata più sulla particolare dinamica del fatto che non sulla sua esatta collocazione nel tempo ; d) correttamente argomentato in sede di merito è il profilo relativo alla componente autoaccusatoria delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], posto che costui ha ampiamente riferito circa la propria compartecipazione ai fatti, con oscillazioni narrative del tutto marginali nella dinamica di ricostruzione del fatto. 3.2 Ciò consente di esaminare i profili di maggior interesse della doglianza, relativi alla maggiore ampiezza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (rispetto ad [OSCURATO:PERSONA]) sulle attività realizzate o comunque affidate ai due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella complessiva dinamica di progettazione ed esecuzione del fatto. 3.2.1 Come si è accennato in precedenza, ciò è il portato logico del diverso ruolo (direttivo) del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello (esecutivo) dell'[OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere la conseguenza dei diversi «ambiti relazionali» in cui i due attuali dichiaranti erano, all'epoca dei fatti, inseriti.

Secondo le difese dei ricorrenti, tuttavia, la esistenza di segmenti della narrazione (ad es. la predisposizione della fossa avvenuta il giorno prima del fatto, per il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], o l'affidamento dell'incarico di trasporto dei corpi in Boscoreale, a mò di copertura, per il [OSCURATO:PERSONA]) introdotti dal solo [OSCURATO:PERSONA] renderebbe 'non riscontrato' (per assenza di una corrispondente dichiarazione dell'[OSCURATO:PERSONA]) uno specifico segmento della narrazione, sì da incidere sulla ricostruzione del «ruolo concorsuale» dei due ricorrenti.

La doglianza non può trovare accoglimento.

Va precisato infatti, che una volta apprezzata la attendibilità intrinseca dei dichiaranti e la autonomia genetica delle dichiarazioni, l'effetto di «rafforzamento reciproco» dei due contributi narrativi di tipo diretto (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 comma 3 cod.proc.pen.) si produce, in caso di azione collettiva, lì dove vi sia un «punto qualificante» di coincidenza (nel caso in esame la presenza fisica del [OSCURATO:PERSONA], giunto insieme al [OSCURATO:PERSONA], all'esterno del circolo ricreativo e la condotta tenuta nell'occasione dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) e si estende all'intero portato narrativo reso dal dichiarante maggiormente informato (anche in segmenti di condotta non conosciuti dal secondo dichiarante), lì dove non vi siano elementi di smentita e in presenza di una logica connessione interna alla narrazione.

Ciò in ragione del fatto che il fenomeno della convergenza - su un punto qualificante - conferisce peso dimostrativo alla narrazione 'in quanto tale' e non soltanto al segmento fattuale su cui la convergenza si registra (sul tema, v. tra le altre Sez.

VI n. 47108 del 8.10.2019, rv 277393). 3.2.2 Dunque nel caso in esame, va ritenuto che : a) quanto al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è congruamente dimostrata la parte della narrazione relativa alle attività preliminari di 'scavo' del fosso ove sarebbero state occultate le vittime, posto che tale segmento della narrazione, pur espresso dal solo [OSCURATO:PERSONA], trova coincidenza qualificante con la parte della narrazione proveniente dall'[OSCURATO:PERSONA] (ingresso nel locale del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] posteriore alla azione omicidiaria e attività di rimozione dei corpi) e si rapporta in modo del tutto logico alla narrazione complessiva dei fatti proveniente dal [OSCURATO:PERSONA]; b) quanto al [OSCURATO:PERSONA], è congruamente argomentata non soltanto la presenza fisica (punto di coincidenza tra le narrazioni) ma anche la 'ragione' della sua presenza, ossia il 'far credere' ai componenti del clan Amato-[OSCURATO:PERSONA] che costui, gravitante in altro territorio e legato da rapporti di comune interesse criminale con il [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe occupato dell'occultamento dei corpi.

Tale segmento della narrazione del [OSCURATO:PERSONA] (che riferisce della accettazione di tale particolare incarico da parte del [OSCURATO:PERSONA]) trova il punto di coincidenza con le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] nel dato storico della presenza e si rapporta in modo del tutto logico alla complessiva narrazione del [OSCURATO:PERSONA].

4. Tutto ciò posto, va affermata l'infondatezza degli ulteriori motivi in tema di individuazione del contributo rilevante - da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - alla azione collettiva.

In entrambi i casi la valutazione realizzata in sede di merito è immune da vizi in diritto, anche in ragione di quanto precisato al paragrafo precedente, in punto di rilevanza dimostrativa dei contributi dichiarativi. 4.1 In diritto, va ribadito che nelle azioni collettive - come è quella oggetto del giudizio - la compartecipazione a singole fasi di una condotta complessa - anche se fasi preparatorie - accresce le possibilità di verificazione dell'evento e, soprattutto, rafforza nei co-esecutori la volontà collettiva di pervenire nel modo più agevole possible al risultato, ponendosi come ingrediente idoneo ad essere qualificato in termini di 'componente' di una più ampia «causalità psichica» intesa come reciproco condizionamento volitivo tra più soggetti agenti, teso a stabilizzare e rafforzare un proposito crIminoso (sul tema della causalità psichica, sia pure in contesto relazionale non di tipo associativo, vanno indicate le affermazioni di principio contenute in Sez.

IV n. 12478 del 19.11.2015, rv 267812).

In altre parole, posto che l'attività esecutiva implica una adesione al progetto comune, è evidente che il maggior numero dei soggetti coinvolti - specie in una azione collettiva tesa a realizzare un omicidio - è di per sè fattore di reciproco rafforzamento della volontà collettiva, in quanto rassicura gli agenti sulla effettiva assunzione e ripartizione di rischi e sopportazione delle conseguenze dell'azione intrapresa, in ciò ponendosi come forma di rafforzamento anche soltanto psichico (in ipotesi di scarsa rilevanza dell'apporto materiale), penalmente rilevante ai sensi dell' art. 110 cod.pen. (v. già, Sez.

I n. 8193 del 6.7.1987, ric.

Mango, rv 178884 secondo cui tema di reato concorsuale, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, va individuata in ciò: mentre la connivenza, che è la scienza che altri sta per commettere o commetta un reato, e come tale non basta a dar vita ad una forma di concorso, postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, la condotta di partecipazione, invece, deve manifestarsi in un comportamento che arrechi un contributo alla realizzazione del delitto, sia pure, mediante il rafforzamento del proposito criminoso degli altri compartecipi, o di agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, o che l'agente per effetto della sua condotta idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della sua produzione; v. altresì Sez.I n.4612 del 5.5.1993, ric.

Palazzini, rv 194696. secondo cui la parteci- pazione psichica può estrinsecarsi sotto forma o di istigazione, col provocare o rafforzare deliberatamente l'altrui proposito criminoso, o di agevolazione, facilitando la preparazione o la consumazione del crimine, ed il giudice di merito, nel ritenere tale tipo di concorso nel reato, deve precisare sotto quale forma esso si sia manifestato ).

Non a caso, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante l'insegnamento per cui nelle azioni collettive a consumazione prolungata il semplice abbandono o l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è ritenuto sufficiente ad integrare la desistenza, occorrendo un 'quid pluris' consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva dell'illecito (Sez.

VI [OSCURATO:DATA_NASCITA], ric.

Corriere; Sez.

I n. 8980 del 8.7.1997, ric.

Arnone; Sez.

VI n. 27323 del 20.5.2008 ).

Va dunque ribadito che l'azione collettiva è caratterizzata tanto da una convergenza di attività materiali che da un fenomeno di reciproco rafforzamento psichico che si realizza tra i soggetti coinvolti in frazioni esecutive della deliberazione, al di là del tradizionale rapporto di 'dipendenza psichica' inquadrabile nella - sola - relazione intercorsa tra il 'mandante' e l'esecutore materiale.

Per essere punibile ai sensi dell'art.110 cod.pen. il contributo psichico, al di là della ipotesi dell'istigatore o del mandante, deve essere espressivo di condivisione rispetto all'evento preso di mira e deve - in qualsiasi modo - risultare idoneo a realizzare una semplificazione o una agevolazione, in sede progettuale o esecutiva, dell'azione collettiva.

Le forme espressive della agevolazione possono risultare sia meramente verbali che accompagnarsi a manifestazioni esteriori di condotte, diverse da quella tipica. 4.2 Tornando al caso di specie, va rilevato che la condotta posta in essere da Dell'[OSCURATO:PERSONA] è stata congruamente apprezzata come condotta concorsuale, sia sotto il profilo materiale che psichico.

E' stato inviduato (ed è provato) un segmento di condotta preparatoria (lo scavo) pienamente idoneo ad inserirsi con ampia efficacia causale nello schema dell'azione collettiva concorsuale, data la piena idoneità ad agevolare la commissione del posteriore delitto, ed a tale segmento di condotta si unisce la considerazione dell'effetto di rafforzamento psichico derivante dalla presenza sul luogo ed al momento del fatto, aspetto che rassicura i compartecipi circa la gestione di posdibili complicazioni esecutive.

Non vi è pertanto fondatezza dei motivi di ricorso in punto di affermazione della penale responsabilità.4.2.1 Anche in riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], quanto sinora esposto conduce alla affermazione della infondatezza deei motivi di ricorso in punto di responsabilità concorsuale.

E' stato congruamente dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] nella fase progettuale si rese previamente disponibile a svolgere una attività strumentale al buon esito del progetto (l'immediato occultamento dei corpi), in ciò mostrando adesione all'evento e rafforzamento psichico del proposito criminoso collettivo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha raccolto l'invito del [OSCURATO:PERSONA], per motivi strategici (come esposto in sede di merito) a svolgere solo 'in apparenza' detto ruolo, allo scopo di rendere difficoltoso - da parte degli aderenti al clan Amato-[OSCURATO:PERSONA] - l'eventuale disvelamento del luogo di sepoltura.

Da ciò è derivata la presenza fisica del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del delitto, confermata da [OSCURATO:PERSONA] (il quale peraltro si dice convinto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto occupare del nascondimento dei corpi, a conferma della efficacia del progetto coltivato dal [OSCURATO:PERSONA]).

La presenza del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo ed al momento del fatto, pertanto, non può dirsi né inerte né inutile, sul piano della rilevanza giuridica dell'apporto psichico all'azione collettiva.

Ciò perché l'effetto di rafforzamento psichico, in caso di azione collettiva, non deve necessariamente prodursi nei confronti di «tutti» i compartecipi ma ben può essere apprezzato in rapporto ad una parte consistente dei medesimi.

A nulla rileva, dunque, che l'[OSCURATO:PERSONA], per stare al caso in esame, non si sia 'sentito agevolato' dalla presenza del [OSCURATO:PERSONA], essendo invece sufficiente che l'effetto di agevolazione psichica si sia manifestato e prodotto nei confronti dei coautori appartenenti alla 'fazione' dei [OSCURATO:PERSONA].

E non vi è dubbio che la 'funzione' attribuita al [OSCURATO:PERSONA] - anche tramite la sua presenza fisica concomitante al duplice omicido - non solo sia stata svolta (trarre in errore la parte degli aderenti al clan Amato-[OSCURATO:PERSONA] circa la paternità delle attività di occultamento) ma abbia avuto un concreto effetto psichico di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, riferito al [OSCURATO:PERSONA] ed agli aderenti a quel gruppo.

Anche in riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] vanno, pertanto dichiarate infondate le doglianze in punto di affermazione della penale resposabilità (in riferimento alla complessiva azione concorsuale, che include in virtù della unitaria programmazione i fatti di cui ai capi b e c), in quanto fondate su un diverso apprezzamento della compartecipazione criminosa, contrastante con i principi di diritto sin qui richiamati.5.

Gli ulteriori motivi proposti nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, o comunque non consentiti perché tesi ad ottenere rivalutazioni di profili in fatto congruamente apprezzati in sede di merito. 5.1 Quanto alle doglianze introdotte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato il motivo relativo al diniego della ulteriore circostanza attenuante di cui all'art.114 cod.pen. (al [OSCURATO:PERSONA] sono state concesse, come esposto in parte narrativa, le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza).

Ed invero, risulta ineccepibile la motivazione espressa nella decisione impugnata.

Pur in assenza di indicazione espressa della relativa circostanza aggravante ad effetto comune (art. 112 comma 1 num.1 ), il fatto è descritto nella contestazione (e ritenuto in sentenza) come commesso da più di cinque persone e ciò, per espressa disposizione di legge (art. 114 comma 2) determina la inapplicabilità della circostanza attenuante invocata.

A tal fine, ciò che rileva non è la formale contestazione della circostanza aggravante, quanto la descrizione del fatto oggetto di contestazione, posto che la disposizione che esclude l'applicabilità dell'art. 114 cod. pen. si riferisce in via generale ai «casi indicati» nell'articolo

112. E' dunque necessario che sia introdotto, in fatto, il dato ostativo, qui rappresentato dal numero dei concorrenti nel reato. 5.2 Quanto alle doglianze introdotte nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], relative a profili in rito e in punto di ricorrenza delle circostanze aggravanti della premeditazione, di quella prevista all'art.416 bisl (già art. 7 d.l. n.152 del 1991) e di quella prevista dall'art. 61 n.1 cod.pen., le stesse sono manifestamente infondate. 5.2.1 In rito, va evidenziato che la contestazione di cui al capo A) compie riferimento tanto alla «premeditazione» che ai «motivi abietti» e include il riferimento tanto legislativo (art.7 I.n.203 del 1991) che descrittivo (ove si menziona la volontà di consolidare il prestigio e il predominio sul territorio) alla ulteriore aggravante del finalismo mafioso.

Si tratta di contestazione ampiamente sufficiente ad orientare gli ambiti cognitivi ed i relativi diritti di difesa, fermo restando che il riferimento all'avvalersi della forza di intimidazione, quanto alla aggravante di cui all'art.416 bisl cod.pen., è specificato solo in riferimento ai capi B e C della rubrica.

Tale aspetto, tuttavia, non è motivo di nullità né della contestazione né della decisione, posto che la Corte di secondo grado ha esplicitamente motivato la ricorrenza dell'aggravante del delitto di omicidio - quanto all'art.416 bisl cod.pen. - anche in rapporto al finalismo di 'rafforzamento' del clan Amato-[OSCURATO:PERSONA] (cui era alleato, all'epoca il clan del [OSCURATO:PERSONA]), realizzato e voluto mediante la soppressione delle vittime.

In ogni caso, l'avvenuta unificazione delle condotte - ai sensi dell'art.81 cod.pen. - rende pienamente legittima la «doppia motivazione» espressa dalla Corte di secondo grado anche in rapporto alle modalità di consumazione del reato, aspetto sul quale le doglianze difensive risultano meramente rivalutative e, pertanto, inammissibili nella presente sede di legittimità.

In rito, anche il riferimento alla premeditazione - senza ulteriori specificazioni - non è motivo di nullità, posto che è costante negli orientamenti interpretativi di questa Corte di legittimità l'affermazione per cui detta aggravante (essendo relativa alla particolare intensità del dolo) può essere contestata anche mediante la semplice indicazione del nomen iuris (v.

Sez.

I n. 41124 del 10.4.2018, rv 274356). 5.2.2 Quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dei motivi abietti, in una con quella del finalismo di agevolazione della organizzazione mafiosa le doglianze sono parimenti inammissibili per manifesta infondatezza e tendenza ad introdurre non consentite rivalutazioni in fatto.

Per pacifico approdo nomofilattico le due aggravanti possono coesistere, nella misura in cui la particolarità del motivo dell'aggravante comune venga apprezzata in rapporto ad un quid pluris , rispetto al finalismo di consolidamento della operatività dell'associazione di stampo mafioso.

Si è affermato, sul punto, che la circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso e quella dei motivi futili o abietti possono concorrere se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un "quid pluris" rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso (da ultimo Sez.

I n.28594 del 27.4.2021, rv 281640; sulla scia di Sez.

U n.337 del 18.12.2008, dep. 2009, rv 241577).

Nel caso in esame l'elemento caratterizzante i motivi abietti è stato individuato, sulla base di convergenti dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] - in una finalità di epurazione interna, aspetto che in modo non implausibile sostiene la decisione adottata.

Ciò in ragione del fatto che la particolare gravità della reazione (un duplice omicidio) a condotte di non particolare rilievo assume una particolare connotazione negativa, anche in ragione delle modalità realizzative del fatto (approfittando della comunanza criminale) tale da integrare la previsione di legge.

Il fatto, pertanto, esprime un disvalore ulteriore rispetto al generico finalismo di riaffermazione del prestigio del clan ben potendo - pure in contesti di devianza - essere adottate modalità di regolamentazione dei conflitti che non arrivino alla soprressione del bene primario della vita. 5.3 I ricorsi proposti nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] vanno pertanto, nel loro complesso, rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

6. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno trattati unitariamente, per comunanza di posizione e parziale coincidenza dei contenuti delle doglianze. 6.1 Si tratta degli imputati che hanno rinunziato a coltivare i motivi di appello in punto di responsabilità e che hanno ammesso la partecipazione ai fatti in secondo grado.

La principale doglianza riguarda la negazione delle circostanze attenuanti generiche (primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], intero ricorso [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]).

Il collegio ritiene che i motivi siano manifestamente infondati, per le ragioni che seguono. 6.1.2 Sia pure con accentuazioni diverse, il nucleo essenziale delle valutazioni espresse dalla Corte di secondo grado riguarda la «strumentalità» dell'ammissione dell'addebito, intervenuta in avanzata fase processuale ed a fronte di un solido quadro probatorio a carico, che aveva determinato l'esito di condanna in primo grado.

Ciò viene rapportato alla particolare gravità dei fatti e all'analisi del contesto in cui sono maturati, sì da rappresentare (l'ammissione) un elemento non decisivo a fini di integrazione di profili di «meritevolezza» della attenuazione di pena.

Si tratta di argomentazioni immuni da vizi in diritto e non rivalutabili in sede di legittimità, in quanto espressive - in modo non manifestamente illogico - del potere discrezionale di apprezzamento di fatti potenzialmente incidenti sulla determinazione della pena. 6.1.3 In diritto, va ribadito che la confessione è aspetto sicuramente incidente ma non - di per sè - decisivo nella valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere ai sensi degli articoli 62 bis e 133 cod.pen. .

La potenziale incidenza della confessione comporta la necessità di una sua valutazione nella fase di commisurazione della pena - cosa che ne caso in esame è avvenuta - ma non comporta alcun automatismo in punto di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

In via generale, le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.

L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio .

Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante.

In tal senso, si è ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (ex multis Sez.

I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841).

Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133 col) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133 co.2) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod.pen. e ciò conduce - da sempre - a ritenere il «fatto» della confessione processuale come possibile fattore di attenuazione della sanzione ai sensi dell'art. 133 co.2 n.3 (sub specie condotta susseguente al reato e sua possibile incidenza sulla valutazione della capacità a delinquere).

Pur a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi è dubbio - pertanto - che l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un 'semplice' fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (v, Sez.

VI n. 3018 del 11.10.1990, rv 186592; Sez.

VI n. 11732 del 27.1.2012, rv 252229).

Ciò, a ben vedere, è imposto dalla correlazione - interna alla norma dell'art. 133 - tra la 'condotta susseguente al reato' e la categoria della 'capacità a delinquere' (nel senso che ciò che emerge nel primo ambito va qualificato come incidente sulla seconda), specie in un contesto sostanziale e processuale la cui evoluzione «storica» consegna ad altri istituti - a cavallo tra diritto e processo - il compito di attenuare la sanzione in «cambio» di scelte di semplificazione processuale (riti speciali di cui agli artt. 438 ss. e 444 e ss.).

Non è un caso, pertanto, che anche lì dove si sia riaffermata la libertà del giudice di valorizzare come indicatore positivo ai fini previsti dall'art. 62 bis la condotta susseguente al reato ( Corte Cost., sentenza n. 183 del 2011 dichiarativa della illegittimità del limite di apprezzamento che era stato introdotto dal legislatore del 2005 in ipotesi di recidiva qualificata) si è precisato - a più riprese - che l'irragionevolezza della scelta legislativa era nel suo automatismo di inibizione, posto che la condotta susseguente al reato «può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, di grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere» .

Il finalismo rieducativo della pena trova dunque un riconoscimento lì dove - in sede di quantificazione processuale - si possa dare peso a condotte «che manifestino una riconsiderazione critica del proprio operato». 6.1.4 Anche la lettura data dal giudice delle leggi, nella citata decisione, al rapporto tra condotta susseguente al reato ed applicazione delle attenuanti generiche conferma, pertanto, la rilevanza «mediata» della confessione processuale, da ritenersi indicatore utile alla diminuzione di pena solo nei limiti della sua «effettiva incidenza» sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria.

Vi è pertanto totale diversità di ambito tra la collaborazione processuale (strumento di semplificazione dell'accertamento, in quanto consente una ricostruzione globale della vicenda di interesse) e mera ammissione dell'addebito contestato (che ben potrebbe derivare da scelta utilitaristica) e ciò giustifica pienamente la esistenza di un sistema di regole normative che solo nel primo caso prevede la conseguenza 'tipizzata' (art. 8 dl. n.152 del 1991) della attenuazione di pena mentre nel secondo consente al giudice di' apprezzare, in concreto, se ed in quali limiti l'ammessione dell'addebito incida sul parametro della capacità a delinquere ai sensi dell'art.133 cod.pen. .

Va pertanto ribadita, alla luce di quanto sinora detto, la linea ermeneutica che esclude l'accesso alle circostanze attenuanti generiche, pure in presenza di ammissione dell'addebito, lì dove tale atteggiamento dichiarativo risulti espressivo di un mero intento utilitaristico, teso ad ottenere la riduzione di pena (in tal senso v.

Sez.

VI n.11732 del 27.1.2012, rv 252229; Sez.

I n. 35703 del 5.4.2017, rv 271454 ove si è affermato che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza).6.1.5 Tutto ciò precisato, va detto che nel caso in esame le motivazioni addotte in sede di merito valorizzano, in modo logico e pertanto insindacabile, sia il profilo della strumentalità della confessione (data l'acquisizione di un solido quadro dimostrativo a carico maturata prima della opzione ammissiva) che le considerazioni in punto di estrema gravità dei fatti commessi e il negativo giudizio sulla personalità degli attuali ricorrenti.

Le doglianze non si confrontano in modo adeguato con detto percorso valutativo e tendono ad ottenere, pertanto, non consentite rivalutazioni di aspetti del fatto o della personalità (indicazioni di dettagli fattuali non rilevanti, avvenuta applicazione delle invocate attenuanti in altri giudizi, verbale dissociazione dalle attività del gruppo di origine, incensuratezza al momento del fatto) che risultano preclusi in sede di legittimità, in ragione della congruità della motivazione espressa in sede di merito, per quanto sinora esposto. 6.2 Quanto al ricorso introdotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anche gli ulteriori motivi - in punto di sussistenza delle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti - sono manifestamente infondate.

Ragionevolmente argomentata, in sede di merito, è l'estensione di tali profili circostanziali al [OSCURATO:PERSONA], data l'estrema rilevanza del ruolo da costui svolto nella azione concorsuale.

La particolare accuratezza del piano, elaborato dal [OSCURATO:PERSONA] ed affidato alle persone a lui più vicine, l'uso programnnmato dell'arma silenziata, le modalità dell'agguato, la coordinata azione di soggetti cui sono stati attribuiti ruoli diversi, risultano tutti indicatori logici che portano a ritenere pienamente consapevoli gli esecutori materiali della «particolare qualità soggettiva» delle vittime, oltre a sostenere la particolare intensità dell'elemento psicologico. 6.3 Quanto al ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], va parimenti dichiarata la manifesta infondatezza dei motivi residui.

La valutazione dei profili argomentativi delle circostanze aggravanti (secondo e terzo motivo) è stata già operata in sede di esame del ricorso introdotto dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 5.2 della presente sentenza) e va pertanto qui ribadita, non essendovi sostanziali punti di diversità delle critiche.

Del tutto scollegata dalla concreta dinamica concorsuale è, inoltre, la doglianza relativa alla affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al delitto di cui al capo C (quarto motivo di ricorso), posto che l'aver concordato la fase dell'occultamento dei corpi delle vittime, con affidamento della stessa al gruppo di [OSCURATO:PERSONA], non esime il [OSCURATO:PERSONA] dal concorso di tipo psichico in simile attività, realizzata dagli alleati per volontà e interessi comuni (tesi alla cancellazione delle tracce del delitto, anche in ragione dell'appartenenza delle vittime proprio al clan [OSCURATO:PERSONA]).

Da quanto detto sopra deriva la inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

7. Manifestamente infondato, è, infine, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1 Quanto agli incrementi di pena per la riconosciuta continuazione, va rilevato che la decisione di secondo grado richiama e fa proprie le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, tese ad evidenziare - pur in un quadro di avvenuto riconoscimento della collaborazione - la particolare gravità dell'episodio per cui è stato disposto il primo aumento di pena, trattandosi di un omicidio.

Si tratta di una considerazione non rivalutabile in sede di legittimità, anche in ragione della dimensione complessivamente contenuta dell'incremento (pari ad anni quattro), così come non rivalutabili risultano le ulteriori determinazioni di incidenza per i due ulteriori reati-satellite (complessivi anni tre), trattandosi di esercizio non irragionevole del potere di commisurazione della pena di cui all'art.133 cod.pen. . 7.2 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non vi è specificità del motivo.

Ed invero, va ricordato che secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 del d.

I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (da ultimo Sez.

II n.27808 del 14.3.2019, rv 276111).In simile contesto, è dunque necessario che l'elemento (sul fatto o sulla personalità) idoneo a determinare la ulteriore attenuazione di pena sia diverso da quelli che hanno dato luogo alla applicazione della attenuante speciale e tipizzata.

Non può valutarsi a tal fine la mutata condotta di vita derivante dalla collaborazione, perché tale aspetto rientra necessariamente tra gli effetti del mutato atteggiamento verso il gruppo di originaria appartenenza ed è pertanto già considerato nella attenuante ad effetto speciale.

Ciò comporta la valutazione di gener

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude, insistendo per l'accogliento dei ricorsi, sia per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] che per Dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1 Le decisioni di merito, rispettivamente emesse, in rito abbreviato, dal GIP del Tribunale di Napoli il 27 ottobre 2017- depositata il 9 novembre 2017- e dalla Corte di Assise di Appello di Napoli il 27 novembre 2019 - depositata il 1 aprile 2020-, conformi in punto di responsabilità e parzialmente divergenti quanto al trattamento sanzionatorio, hanno ritenuto responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -come indicato in contestazione- del delitto di omicidio pluriaggravato commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Napoli il 26 luglio 2007, e dei reati connessi. 1.1 Gli attuali ricorrenti sono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA] . I capi di imputazione sono così strutturati: -A) omicidio aggravato ex artt. 577 nr. 3 e 4 cod. pen. e 7 L. 203/91 per avere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su mandato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esploso colpi di arma da fuoco cagionando la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ni-f Lazzaro, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], Dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -con i ruoli di predisposizione del luogo del delitto e delle armi, di pulizia post delictum e di occultamento dei cadaveri-. (con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] successivamente deceduti). Fatto aggravato dall'aver agito con premeditazione e per motivi abietti, essendo il delitto scaturito dalle ragioni di epurazione interna al clan camorristico Amato-[OSCURATO:PERSONA], alleato e in ciò coadiuvato dal clan [OSCURATO:PERSONA]; nonché per il consolidamento del prestigio e del predominio della predetta consorteria sul territorio. -B) detenzione illegale e porto in luogo pubblico ex artt. 10,12,14 L. 497/74 di due pistole - cal. 7,65 con silenziatore e 38-, in concorso, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e al fine di commettere il delitto di cui al capo A). Con l'aggravante di aver commesso il fatto per avvantaggiare i gruppi camorristici alleati Amato-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bisl cod. pen. -C) delitto di cui all'art. 412 cod. pen., in concorso e aggravato ex art. 416 bis 1 cod. pen., per aver occultato i cadaveri delle vittime sotterrandoli in una fossa precedentemente scavata.2. Il fatto oggetto di giudizio è stato commesso all'interno di una sala da biliardo sita nel quartiere Miano di Napoli, allorquando, secondo le decisioni di merito, [OSCURATO:PERSONA], appostatosi precedentemente con il complice [OSCURATO:PERSONA], ha esploso un primo colpo di pistola -letale- verso il [OSCURATO:PERSONA] e uno verso il [OSCURATO:PERSONA] il quale, non ancora deceduto, è stato poi raggiunto da un secondo colpo sparato dal [OSCURATO:PERSONA] con un'altra arma (senza silenziatore, fornita nell'immediatezza dall'[OSCURATO:PERSONA], anch'esso presente), a seguito dell'inceppamento della prima. Immediatamente dopo, gli uomini appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA] (oltre ai killers, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) si sarebbero occupati della pulizia del locale e dell'occultamento dei cadaveri, seppellendoli in una fossa scavata la sera prima dell'omicidio nelle adiacenze dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. All'epoca, a seguito delle denunce di scomparsa sporte dalle mogli delle vittime ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), le indagini non produssero risultati, se non l'accreditarsi della ipotesi investigativa che riconduceva l'accaduto ad un episodio di "lupara bianca", dato che le vittime gravitavano negli ambienti della criminalità organizzata di Mugnano . Anni dopo -nel 2010 e nel 2017-, la scelta di collaborare con la giustizia e le confessioni di [OSCURATO:PERSONA] (esponente di spicco del clan Amato-[OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] (indicato come uno dei mandanti, capo del clan dei cd. "capitoni") hanno fatto luce sul fatto di sangue oggetto dell'odierno giudizio. 2.1 Le fonti di prova esaminate dai giudici di merito hanno consentito di affermare che l'omicidio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] venne deciso da [OSCURATO:PERSONA] e pianificato, nei giorni precedenti, con l'alleato [OSCURATO:PERSONA] e i suoi uomini - tra i quali gli odierni imputati- per ragioni di epurazione interna allo stesso clan [OSCURATO:PERSONA] (denominato degli "scissionisti"). Le vittime si erano rese colpevoli di aver "dato fastidio" nel quartiere di Mugnano, avendo picchiato a sangue, senza motivo, un ragazzo che svolgeva il ruolo di vedetta in quel territorio. 2.2 La decisione di primo grado ricostruisce i fatti attraverso il narrato delle fonti dichiarative intranee ai gruppi camorristici, portatrici di conoscenza diretta, i cui contenuti, già noti alle parti, verranno rievocati, in sintesi, in questa sede, rinviando per il resto al testo della decisione. [OSCURATO:PERSONA] nelle sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese nel 2010, da libero, e nel 2017 quale esponente di spicco del clan degli "scissionisti", ha confessato di essere uno dei protagonisti del duplice omicidio e ha riferito in ordine al movente e ai mandanti/esecutori.Ha dichiarato di non aver saputo nulla dell'omicidio fino al momento in cui, il giorno stesso del fatto da lui collocato temporalmente a cavallo tra il settembre e l'ottobre 2007 (lì dove è avvenuto a luglio di quell'anno), [OSCURATO:PERSONA] diede l'ordine a lui, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di seguirlo per recarsi nella sala giochi di Miano. All'interno si trovavano appostati il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] armati con la pistola cal. 7.65 con silenziatore e, alla vista di un tappeto a terra, il collaboratore aveva percepito che sarebbe successo qualcosa di li a poco, anzi, aveva persino avuto il timore che potesse essere lui stesso la vittima designata. Invece, dopo poco tempo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tornarono con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], adescati con un pretesto; il [OSCURATO:PERSONA] apri il fuoco colpendo a morte la prima vittima designata e la seconda -rimasta rantolante-, ma, a causa dell'inceppamento dell'arma munita di silenziatore, l'[OSCURATO:PERSONA] diede la sua al [OSCURATO:PERSONA]- per il tramite del [OSCURATO:PERSONA]- il quale provvide a dare il colpo di grazia al [OSCURATO:PERSONA]. Prima che arrivassero le vittime erano sopraggiunti [OSCURATO:PERSONA], Dell'[OSCURATO:PERSONA] e un certo Peppe di [OSCURATO:PERSONA] ultimo, ha precisato di non aver visto chi avesse portato via i corpi, essendo andato via assieme ai sodali del clan Amato-[OSCURATO:PERSONA], ma supponeva che fossero stati i membri del clan [OSCURATO:PERSONA], rimasti in loco, in particolare il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] -che aveva visto pulire la sala giochi e il tappeto e che gli aveva riferito di aver rubato un orologio e una collana appartenente ad una delle vittime-, coadiuvati da Peppe di Pompei rimasto all'esterno della sala. Quest'ultimo, denominato il "finto pazzo" è stato poi identificato dal collaboratore, in sede di riconoscimento fotografico, in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], già detenuto in regime di 41 bis ord. pen., ha scelto di collaborare con la giustizia a partire dal novembre 2016 e ha confessato, quale capo del clan dei "capitoni", di aver organizzato, tra gli altri, il duplice omicidio dei giovani di Mugnano, collocato nell'estate del 2007, per assecondare il volere dell'alleato e amico [OSCURATO:PERSONA]. Ha riferito dettagli sulla programmazione e sulla esecuzione dell'omicidio, quali il fatto di aver preparato la fossa di occultamento la sera prima dell'omicidio assieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dietro la casa di quest'ultimo. Seppur rimasto al di fuori del locale al momento degli spari, ha indicato, tra i partecipi, anche l'[OSCURATO:PERSONA]. Per il resto, la dinamica è in sostanza sovrapponibile a quella riferita dall'altro collaboratore. Ha chiarito anche quanto accaduto nella fase successiva, in quanto il suo clan è stato quello che si è occupato dell'occultamento dei cadaveri ad insaputa degli scissionisti ai quali era stato fatto credere (per non rivelare il luogo di sepoltura) che di questa fase si sarebbe occupato il [OSCURATO:PERSONA] (portando i corpi in Boscoreale). In realtà furono il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] a caricare i corpi in macchina e, successivamente, con l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA] e un tale Marcello, amico del [OSCURATO:PERSONA] (non imputato in questo procedimento) a seppellire le vittime nella fossa predisposta la sera precedente. Ha precisato di aver ordinato egli stesso, durante la latitanza in Polonia, a seguito del pentimento di suo padre ([OSCURATO:PERSONA], ignaro di questo plurionnicidio), di spostare i corpi e scioglierli nell'acido e a ciò provvidero, oltre all'imputato Dell'[OSCURATO:PERSONA], Cenzore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ciò per il timore che si sarebbe potuto pentire anche il [OSCURATO:PERSONA]. 2.4 Sulla scorta della valutazione di tali contributi narrativi, il GIP perviene al giudizio di responsabilità degli otto imputati, con i ruoli descritti in sede di contestazione, ritenendo positivamente superato il vaglio di attendibilità, soggettiva e oggettiva, dei collaboratori rei confessi e verificata la convergenza delle chiamate in correità in ordine alla fase ideativa e ai fondamentali segmenti della fase organizzativa ed esecutiva del delitto. La divergenza sorta in ordine alla data di commissione del reato viene superata partendo dal dato di fatto incontestabile delle denunce di scomparsa delle vittime - avvenuta il 26 luglio 2007- e spiegando l'approssimazione dell'[OSCURATO:PERSONA] con una lacuna mnemonica dovuta alla distanza temporale dai fatti. Quanto al movente, ulteriore riscontro proviene dalla lettura dei verbali delle deposizioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] (uomo del clan [OSCURATO:PERSONA] che riferisce di un intento di eliminazione dei "mugnanesi" per meglio gestire quella parte del territorio), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Riguardo la posizione del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il giudice ritiene che la loro partecipazione al delitto più grave di cui al capo A), nonostante il mancato apporto materiale alla fase strettamente esecutiva, sia da affermare a causa della loro presenza programmata sul luogo in vista del prelevamento dei cadaveri, quale attività che ha psichicamente rafforzato il proposito criminale dei correi. Riguardo l'aggravante mafiosa, si ritiene dimostrata per via delle modalità dell'omicidio, tipiche degli agguati di camorra commessi dagli appartenenti ai clan col fine di ottenere un maggior controllo del territorio e un rafforzamento dell'esistenza del sodalizio. Viene ritenuta sussistente anche l'aggravante dei motivi abbietti e della premeditazione.2.5 Quanto al trattamento sanzionatorio, il GIP ha condannato, considerato per tutti gli imputati il vincolo della continuazione e le riduzioni per la scelta del rito: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni diciotto di reclusione, concessa loro l'attenuante ex art. 8 L. 203/91 ; - Dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni venti di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche -per adeguare la risposta sanzionatoria in relazione al contributo secondario e accessorio al delitto effettivamente prestato- equivalenti alle aggravanti ; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo. Seguono la condanna alle spese processuali e le altre statuizioni di legge. 3. In sede di giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per quanto qui rileva - hanno rinunziato ai motivi in punto di responsabilità, mantenendo i motivi subordinati (in punto di ricorrenza delle circostanze aggravanti e di concessione delle attenuanti generiche). 3.1 La decisione di secondo grado, nel confermare il giudizio in punto di responsabilità, ha, dopo le ammissioni rese per iscritto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risposto alle doglianze difensive tese a porre in dubbio l'attendibilità dei collaboratori di giustizia (inconciliabili, in tesi, le discrepanze tra i narrati riguardo la collocazione temporale del fatto delittuoso e il coinvolgimento materiale dell'[OSCURATO:PERSONA] nella sparatoria) e a sostenere la mancanza di autonomia della narrazione del [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo la Corte territoriale sottolinea la considerevole valenza confessoria delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], credibile in quanto, oltre ad essersi spontaneamente accusato di fatti in relazione ai quali non era neppure indagato o sospettato, aveva riferito tutto ciò che poteva essere a sua conoscenza, non avendo partecipato alla fase deliberativa dell'omicidio. Ciò trova conferma nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e non risulta contraddetto dalle dichiarazioni del Cerrato (contenute nel verbale del 21 aprile 2017 relativo ad altro procedimento, prodotto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]), ritenute generiche e relative più al modus operandi del clan che all'effettivo svolgersi del presente fatto omicidiario. Viene ritenuta scusabile, poi, sempre in riferimento all'[OSCURATO:PERSONA], la imprecisa indicazione della data dei fatti per via della distanza temporale tra il narrato e l'evento storico e per l'avvenuto chiarimento, in dibattimento, di aver fatto riferimento a sporadici rientri nel territorio napoletano nell'estate del 2007.Del pari, l'orario dell'omicidio (20.30/21) per la difesa in contrasto con la denuncia sporta dalla moglie del [OSCURATO:PERSONA] -la quale aveva dichiarato di non aver più avuto notizie del marito dalle ore 24 di quel 26 luglio 2007- è da ritenersi preciso e puntuale, avendo trovato riscontro nel narrato del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], del pari positivo è il giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca condotto dai giudici, i quali evidenziano i punti salienti convergenti (genesi dell'omicidio, alleanza tra i diversi clan, luogo di esecuzione e modalità, persone presenti ). In tema di concorso nei delitti contestati per quanto riguarda la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in sentenza si rimarca come la sua mera presenza sul luogo del delitto abbia di fatto rafforzato l'intento criminoso di tutto il gruppo, consapevole della messa a disposizione, in caso di bisogno, di ulteriori energie per portare a termine l'azione. Per questa via, non trova accesso la tesi difensiva riguardo la mera connivenza non punibile. La Corte di secondo grado afferma, in particolare, che «la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non abbia materialmente provveduto a trasportare e occultare i cadaveri, come originariamente doveva fare secondo la ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA], è circostanza neutra che non elide, né sminuisce la penale responsabilità dell'imputato». Viene respinta, inoltre, la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod.pen. . Analogo ragionamento, in punto di responsabilità, viene espresso in riferimento al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, pur essendosi occupato dell'occultamento dei cadaveri senza aver partecipato attivamente alla commissione del delitto principale, risponde per tutti i capi di imputazione essendo stato presente ed essendosi messo a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] per il conseguimento del fine comune. 3.2 Quanto all'aggravante ex art. 7 L. 203/91, contestata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (quanto alla ricorrenza del metodo mafioso, posto che non vi sarebbe stato alcun comportamento esterno visibile in tal senso, nè la dimostrazione di una specifica finalità di agevolazione) i giudici sottolineano l'ampio dispiegamento di uomini e mezzi e la consapevolezza in capo a tutti gli imputati di facilitare gli scopi del clan Amato-[OSCURATO:PERSONA]. Soltanto in relazione all'[OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] si ritengono escluse le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, per non essere stati preventivamente informati dei contrasti tra le vittime -di cui non conoscevano neppure l'identità- e i vertici del clan, plausibilmente per evitare una fuga di notizie. Viene altresì confermata, per i residui imputati, la sussistenza della circostanza aggravante dei motivi abietti, in ragione del fatto che le vittime erano due aderenti al medesimo clan Amato-[OSCURATO:PERSONA] e l'azione delittuosa viene posta in essere allo scopo di realizzare una 'epurazione interna' nei confronti di soggetti ignari dalla necessità di difendersi finanche dai propri compagni. 3.3 In riferimento al punto della applicazione delle circostanze attenuanti generiche (già concesse in primo grado al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per la minore intensità dell'apporto) vengono esaminate le posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in riferimento alla intervenuta ammissione degli addebiti -, nonché quelle dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di secondo grado premette che il fatto omicidiario oggetto di giudizio è di estrema gravità, anche in ragione del posteriore occultamento dei corpi delle vittime. Si afferma, nel negare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione delle attenuanti generiche che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono limitati ad ammettere i fatti (dopo la affermazione di responsabilità in primo grado) senza fornire alcun contributo ulteriore alla loro ricostruzione (anzi, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] hanno inserito elementi tesi a determinare discrepanze con le altre fonti dimostrative). A fronte di un giudizio estremamente negativo sulla personalità dei tre imputati, il dato della ammissione, posteriore alla raccolta e valutazione della prova a carico, non consente di ritenere avviato un reale percorso di ravvedimento e di effettiva volontà di recidere i legami con il contesto criminale di provenienza. Quanto alla posizione dei collaboranti si evidenzia che l'avvenuta applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.8 dl. n.152 del 1991 non esclude, in linea teorica, l'applicazione delle cocostanze attenuanti generiche lì dove siano apprezzabili, in concreto, ulteriori aspetti del fatto o della personalità. Tuttavia nel caso in esame tali elementi positivi ulteriori non si rinvengono. 3.4 Punto parzialmente riformato è dunque, in rapporto agli attuali ricorrenti, quello del trattamento sanzionatorio riguardante [OSCURATO:PERSONA] . Per il [OSCURATO:PERSONA], esclusa la continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli giudicati con altra sentenza irrevocabile (sent. n. 6889/14 del 31 ottobre 2014), la pena viene determinata in anni quindici e mesi quattro di reclusione. Restano ferme le pene dell'ergastolo per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quella di anni venti di reclusione per Dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA], con distinti atti i cui motivi verranno di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione, così come previsto dall'art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen. . 4.1 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due separati atti, propone distinti motivi. 4.1.1 Al primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110-575 e 412 cod. pen. Si contesta l'attribuzione al ricorrente, presente in maniera inerte sulla scena del crimine, della qualifica di compartecipe materiale o agevolatore rispetto alla condotta materiale dei correi in relazione a tutti i capi di imputazione. È stato dimostrato come egli non abbia prestato alcun contributo rilevante in qualsivoglia fase dell'azione omicidiaria, neppure sotto il profilo morale. [OSCURATO:PERSONA], per di più, non intratteneva alcun rapporto con le vittime e non avrebbe avuto alcun interesse a macchiarsi di tale delitto -anche perché estraneo sia al clan degli "scissionisti" sia a quello dei "capitoni"-. Nessun clan si servì di lui o trasse, dalla sua presenza, un rafforzamento psichico al perseguimento dell'azione (l'[OSCURATO:PERSONA], addirittura, si era mostrato perplesso alla sua veduta). Si afferma che le sentenze di merito non hanno fornito risposta su compiti, ruoli o grado di consapevolezza, suffragando, in maniera assertiva, il narrato confuso del [OSCURATO:PERSONA] (non riscontrato da alcuno) che aveva incidentalmente dichiarato di aver in un primo momento affidato il compito di occultamento dei cadaveri al [OSCURATO:PERSONA], per poi cambiare idea. Come sottolineato anche nella requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] (che aveva chiesto l'assoluzione in secondo grado), anche volendosi ritenere dimostrata la presenza fisica del [OSCURATO:PERSONA] al di fuori della sala da gioco, si sarebbe dovuta privilegiare la tesi, più favorevole all'imputato, della connivenza non punibile. Del resto le stesse dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA], circa la presenza del [OSCURATO:PERSONA], escludono che simile effetto rafforzativo si sia prodotto. 4.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192 co. 3 cod. proc. pen. e 110-575-412 cod. pen. . Mancherebbe la convergenza del molteplice tra le fonti dichiarative [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in ordine all'imputazione elevata a carico del ricorrente di concorso morale in un fatto altrui. [OSCURATO:PERSONA], riguardo il ruolo e la funzione del ricorrente, deduce solamente che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupato di far sparire i cadaveri, ma si mostra turbato alla sua vista, appellandolo, addirittura, con il termine "il pazzo". Il secondo collaboratore, per di più, entra in conflitto con questa deduzione, escludendo qualsivoglia agevolazione o semplificazione dei compiti eventualmente prestata dal [OSCURATO:PERSONA]. Nessuno del gruppo degli "scissionisti" pare essere a conoscenza dell'ipotizzato ruolo e ciò è confermato dalle deposizioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anzi, quest'ultimo -presente nel covo di Mugnano da dove partirono gli "scissionisti" per eseguire la spedizione punitiva - aggiunge un particolare singolarmente non riferito e negato dall'[OSCURATO:PERSONA] riguardo la propria responsabilità, ovvero la volontà di infierire il colpo di grazia alla vittima rantolante, circostanza impedita, in ultimo, dal [OSCURATO:PERSONA]. Neppure il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], in sede di confessione resa nel giudizio di appello - mai dichiarata falsa-, indicano il nome del ricorrente o dichiarano di averlo scorto nei pressi della sala giochi. 4.1.3 n secondo atto di ricorso, in aggiunta, dopo aver ribadito la censura riguardo l'attendibilità dei collaboratori e il travisamento del dato probatorio relativo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (erano state valutate quelle del 2017 e non anche quelle del 2010 che maggiormente minavano la credibilità dell'[OSCURATO:PERSONA] e facevano emergere la mancata conoscenza in capo al gruppo esecutore e ai contigui di qualsivoglia ruolo del ricorrente), deduce al primo motivo la erronea applicazione di P-17 legge in riferimento alla disciplina regolatrice del concorso di persone nel reato. Viene anche in tale atto contestata la tesi della 'causalità psichica' sposata dalla Corte di secondo grado circa il preteso effetto rafforzativo del proposito criminoso derivante dalla presenza del [OSCURATO:PERSONA] e dalla mostrata disponibilità ad occuparsi dell'occultamento dei corpi. Al di là della mancata realizzazione di tale compito, la Corte non chiarisce in quale momento e per quale ragione si sarebbe prodotto simile effetto rafforzativo, meramente affermato ma non dimostrato. 4.1.4 Al secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 417 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 112 e 114 cod. pen. Si censura il mancato accoglimento della richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., motivata in base all'erroneo presupposto che a ciò ostasse la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 112 cod. pen. L'aggravante, infatti, oltre a non essere contestata facendo espressa menzione della norma, non è stata nemmeno evocata con indicazione dei riferimenti descrittivi dell'ipotesi di legge. Non può reputarsi sufficiente l'aver genericamente ascritto l'omicidio ad otto persone in concorso tra loro.4.1.5 Sono stati depositati motivivi aggiunti (e note di udienza) nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall' avv. [OSCURATO:PERSONA]. I motivi ( e le note) ripercorrono e rafforzano dialetticamente - le originarie deduzioni, cui può farsi rinvio. 4.2 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti, propone i seguenti motivi. 4.2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 133 cod. pen. e 192 co. 2 e 3 e 546 lett. e) cod. proc. pen. . Si censura la motivazione contraddittoria ed illogica fornita dalla Corte di Appello in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'omissione della valutazione degli elementi favorevoli al ricorrente -in primis l'avvenuta confessione-. Quest'ultima, seppur positivamente valutata in ordine al giudizio di pericolosità dell'imputato, è stata considerata irrilevante e priva di riscontri oggettivi, quando, secondo insegnamento della corte di legittimità, per le dichiarazioni contra se non dovrebbe trovare applicazione la particolare disciplina prevista dall'art. 192 co. 3 e 4 cod. proc. pen. Inoltre, si rammenta la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto l'equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate sulla scorta del contributo offerto dal ricorrente, convalidato dal narrato di [OSCURATO:PERSONA], rilevante anche in ordine alla esatta datazione del fatto delittuoso su cui, invece, la sentenza è rimasta incerta. Sul punto, la Corte è incorsa nel vizio di travisamento per omessa valutazione di una prova decisiva; il ricorrente, infatti, aveva dichiarato di trovarsi, in data 26 luglio 2007 in [OSCURATO:PERSONA] e di esser stato li sottoposto a controllo di PS alle ore 18. Ergo mai avrebbe potuto trovarsi, entro le ore 20, in Mugnano per preparare l'omicidio. Questo rendeva inattendibile il [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva affermato di trovarsi assieme al ricorrente nel rione di Mugnano in orario pomeridiano in attesa di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, l'apporto confessorio di retrodatazione chiariva anche la discrepanza registratasi in ordine alla denuncia sporta dalla moglie del [OSCURATO:PERSONA] . Ulteriore vizio di travisamento riguarda l'elemento nuovo e mai emerso in precedenza dell'indicazione del luogo presso il quale il ricorrente ha confessato di aver incendiato l'autovettura utilizzata per trasportare i cadaveri -con l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA] trovatosi casualmente in loco-; non si comprende quale sia stato l'iter logico seguito dalla Corte che ha portato alla declaratoria di irrilevanza anche della rivelazione di questi particolari, da intendersi quali rivelatori di una riconsiderazione critica della propria condotta, senza alcun celato intento utilitaristico. 4.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 577 co. 1 nr. 3 e 4 e 546 lett. e) cod. proc. pen. L' estensione della aggravante della premeditazione al ricorrente soffrirebbe di illogicità in quanto non sarebbe stata accertata, in maniera individuale e in base alla condotta rispettivamente tenuta, l'effettiva sussistenza delle condizioni oggettive (cronologiche) e soggettive (volitive) di cui, agli atti, non vi sarebbe prova. 4.2.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento agli artt. 61 nr. 1 e 2 cod. pen. e 546 lett. e) cod. proc. pen. Si censura la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei motivi abietti e futili, in quanto sarebbe stata omessa la verifica della effettiva consapevolezza, in capo al ricorrente, del motivo (epurazione interna) posto a fondamento del proposito omicidiario deliberato dal mandante [OSCURATO:PERSONA]. In difetto della prova, come avvenuto per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non poteva estendersi l'applicazione della suddetta circostanza aggravante. 4.2.3 Il secondo atto di ricorso è pienamente sovrapponibile ai motivi sin qui esposti. 4.2.4 Nei motivi aggiunti, pur richiamando le medesime censure già svolte, si ripercorrono i contenuti delle dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente in sede di appello. Inoltre, si censura la mancata valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] -contenute in una lettera inviata alla Corte nel corso del giudizio di appello- che riscontravano la retrodatazione dell'evento omicidiario, spiegando come il 26 luglio 2007 il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si trovavano ad Ischia. In ultimo, si precisa che la Corte sarebbe incorsa in un ulteriore errore di travisamento, avendo ritenuto il ricorrente uno dei killer designati perché dall'inizio armato di pistola con silenziatore quando, invece, è emerso pacificamente -dalle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA]- che non lo era e che sparò per pura fatalità, a causa dell'inceppamento della pistola del [OSCURATO:PERSONA]. 4.3 Dell'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], introduce cinque motivi di ricorso. 4.3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125 co. 3 e 192 co. 3 e 4 cod. proc. pen. . Non sarebbero stati rispettati i parametri informatori dei criteri di valutazione della prova, in quanto l'asserita convergenza del molteplice sulle imputazioni mosse al ricorrente ai capi A) e B), sarebbe riscontrabile solamente riguardo un segmento dell'azione, ovvero la ripulitura della scena del crimine (contestata al capo C, non oggetto di censura da parte della difesa). Pertanto, non è stato individuato un contributo partecipativo riguardante la fase organizzativa o prettamente esecutiva dell'omicidio, espressivo, in ipotesi, della condivisione della deliberazione omicidiaria facente capo agli altri imputati. Le affermazioni dei collaboratori sulla fase ante delictum, inoltre, sono state travisate e non convergono, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] nulla poteva sapere a riguardo e, per questo motivo, non poteva fungere da riscontro alla chiamata in correità effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] (riguardo lo scavo preventivo della fossa destinata ad accogliere i corpi delle vittime). Si rimarcano le divergenze tra i narrati anche riguardo l'effettiva presenza o meno del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] al momento della soppressione delle vittime; l'[OSCURATO:PERSONA] dichiara di averlo visto sopraggiungere a cosa fatta, mentre il [OSCURATO:PERSONA], inizialmente, lo colloca all'interno del circoletto per poi smentirsi in un successivo interrogatorio, affermando di averlo visto all'esterno al momento dell'arrivo degli esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi non potrebbe ritenersi il concorso dell'imputato nei reati di cui ai primi due capi della rubrica. 4.3.2 Al secondo e al terzo motivo si deduce erronea applicazione degli artt. 7 d.l. n.152 del 1991 e 192 co. 3 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione sulla ritenuta ricorrenza dell'aggravante e violazione degli artt. 604, 521, 522 cod. proc. pen. e 416 bisl cod. pen. Si censura la mancata motivazione in ordine alla richiesta declaratoria di nullità della sentenza di primo grado in relazione al capo A) nella parte in cui è stata applicata la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. in assenza di contestazione, neppure "in fatto". Solamente riguardo l'aggravante dei motivi abietti è possibile constatare l'esplicitazione degli elementi integranti la fattispecie circostanziale- indicazione dei motivi del delitto nell'epurazione interna quale punizione per il comportamento violento tenuto dalle vittime e nel consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio-. Ai capi B) e C) viene formulata e contestata correttamente l'aggravante (con proiezione soggettiva e oggettiva) di aver commesso il fatto al fine di avvantaggiare i gruppi camorristici di riferimento, nonché avvalendosi della forza di intimidazione correlata al vincolo associativo. Medesima censura si muove in ordine alla contestazione dell'aggravante della premeditazione, indicata, al capo A), con l'enunciazione della relativa norma di legge, ma senza esplicitazione chiara e precisa del comportamento materiale tenuto.4.3.3 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai reati contestati ai capi B) e C) della rubrica, dato che la Corte ha motivato, per il ricorrente, solo riguardo al capo A). 4.3.4 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in relazione all'art. 61 nr. 1 cod. pen. e vizio di motivazione riguardo la ritenuta ricorrenza dell'aggravante dei motivi abbietti. Si censura la mancata identificazione certa della causale del reato, necessaria per la configurabilità dell'aggravante dei motivi abbietti. Al più, la generica individuazione delle ragioni di "epurazione interna" avrebbe potuto portare alla configurazione dei motivi futili, proprio perché, secondo la valutazione media dei consociati, si tratterebbe di una causale sproporzionata rispetto all'entità del grave delitto commesso. Mancando il livello di specificità richiesto, la Corte ha semplicisticamente motivato in ordine ad una fisiologica e generale ripugnanza che, in realtà, ogni persona di media moralità avverte rispetto all'esecuzione di qualsivoglisa efferato delitto, specie se commesso in contesti di criminalità organizzata. Sarebbe stato necessario, in ultimo, un confronto con le connotazioni culturali del ricorrente e con il suo contesto sociale di riferimento. Se la vera finalità che ha ispirato l'azione è stata quella di consolidare il potere dei vertici del clan Amato-[OSCURATO:PERSONA], i ravvisati motivi abietti avrebbero dovuto ritenersi assorbiti nella contestata aggravante ex art. 7 dl. n.152 del 1991. 4.4 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti, propone i seguenti motivi. 4.4.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis cod. pen. Si censura la mancata concessione -in difformità rispetto alla richiesta avanzata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]- delle circostanze attenuanti generiche, pur a fronte della intervenuta confessione del ricorrente in sede di appello e della sua netta e reiterata dissociazione dall'ambiente criminale di riferimento -quale condotta susseguente al reato positivamente valutabile-. Si fa rinvio ad altre sentenze in cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per altri delitti (Corte Ass. App. di Napoli, sez IV del 1.3.2016; sez. II del 18.5.2018; sez. H del 12.9.2018; [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e in cui gli è stato riconosciuto il beneficio proprio in considerazione del percorso di resipiscenza avviato. La motivazione sarebbe illogica poiché sostiene che l'assenza di un contributo pieno anche in merito alla responsabilità di altri imputati non denoterebbe un effettivo abbandono di logiche di appartenenza criminale, confondendo, per tale via, i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche con altri, più specifici, relativi alla utilità obiettiva della collaborazione prestata dal chiamante in correità. La confessione, sebbene intervenuta in presenza di un quadro probatorio già delineato dal giudice di primo grado a seguito di due sovrapponibili chiamate in correità, ma connotato da "molte ombre" -come scritto dalla Procura Generale- chiariva alcune contraddizioni come, per esempio, la data del delitto e costituiva elemento di definitiva chiusura probatoria. 4.4.2 II secondo motivo risulta sovrapponibile alle censure mosse al secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] riguardo la contestazione dell'aggravante speciale ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991. 4.4.3 II terzo motivo risulta sovrapponibile alle censure mosse al quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 4.4.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge in relazione agli artt.412 cod. pen. e 192 co. 3 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Non sarebbe stato dimostrato che la condotta di occultamento dei cadaveri -cui il ricorrente è rimasto estraneo, avendo riconosciuto la propria responsabilità per la programmazione e l'esecuzione dell'omicidio- era stata preliminarmente o al momento dei fatti programmata e condivisa da tutti i concorrenti nel delitto principale. La sentenza fa riferimento unicamente alla circostanza del dichiarato del lo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fatto credere agli "scissionisti", rendendoli edotti sul punto, che i cadaveri sarebbero stati affidati al [OSCURATO:PERSONA]; ma tale informazione è rimasta priva di riscontro. Per di più, il [OSCURATO:PERSONA] operò in maniera diversa all'insaputa del clan [OSCURATO:PERSONA] e grazie alla complicità del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], del Silvestri, del [OSCURATO:PERSONA] e del Pompeo. 4.4.5 II secondo atto di ricorso, oltre a ripotarsi ai motivi su esposti, aggiunge il seguente motivo in relazione al capo A) della rubrica: erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla incensuratezza dell'imputato all'epoca dei fatti. Si evidenzia come i fatti siano stati commessi in data 26 luglio 2007, in epoca precedente rispetto alla riforma dell'art. 62 bis co. 3 cod. pen. introdotta con L. 125/2008, disposizione sostanziale, aggravatrice del trattamento sanzionatorio e, quindi, applicabile solo pro futuro. Per cui, l'incensuratezza del ricorrente poteva, per ciò solo, essere posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche. 4.4.6 Sono stati depositata motivi aggiunti, tesi a rafforzare e ribadire le doglianze in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.4.5 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso. 4.5.1 Al primo e al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. . Il diniego della Corte rispetto alla concessione delle attenuanti generiche è stato fondato sull'astratto titolo di reato e sui precedenti penali del ricorrente, nonché sulla irrilevanza della confessione -pur riconosciuta come unico elemento a favore-, giudicata tale con motivazione asetticamente sovrapponibile a quella effettuata per altri coimputati reo confessi. Tale ragionamento è censurabile in quanto soffrirebbe anche di un evidente pregiudizio per cui ogni confessione delle proprie responsabilità sarebbe sorretta da un calcolo utilitaristico. Sono stati anche ignorati ulteriori elementi di fatto favorevoli come la ampia e risalente dissociazione da quanto compiuto nel proprio vissuto (dimostrata dalla nota scritta, depositata in udienza, contenente le sentenze definitive tra cui Corte di Assise di Appello di Napoli del 10.7.2015 in cui è provato che il ricorrente si era già dissociato dal clan [OSCURATO:PERSONA], prima degli altri uomini di spicco); ciò a dimostrazione della sincera resipiscenza del ricorrente. 4.6 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso. 4.6.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. . Si censurano gli aumenti di pena per la continuazione interna dei reati disposti, come in primo grado, in misura eccedente il minimo edittale. Infatti, le rilevanti considerazioni positive sulla personalità del ricorrente -sulla scorta dell'ampia collaborazione con la giustizia prestata-, denotante una attenuata capacità a delinquere, avrebbero dovuto determinare un minor aumento ex art. 81 cod. pen.; per di più la Corte avrebbe offerto sul punto una motivazione meramente apparente, inidonea a rendere palesi le ragioni logiche della scelta effettuata. 4.6.2. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in riferimento all'art. 62 bis cod. pen. . Si ripropone la richiesta della concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul presupposto della radicale cesura del ricorrente rispetto al suo passato criminale, l'effettivo ravvedimento e la collaborazione prestata nel presente processo -già in fase di indagini- che si è rivelata probatoriamente significativa. Si censura la motivazione della Corte di merito la quale, oltre a richiamare, con una clausola di stile, la gravità del fatto e i precedenti penali del ricorrente, ha inspiegabilmente equiparato la posizione di quest'ultimo con quella dei coimputati, privi di una positiva evoluzione della personalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA] sono infondati. Quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, per le ragioni che seguono. 2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA] hanno introdotto motivi tesi a contestare l'affermazione di responsabilità. Vanno pertanto esaminati in via prioritaria. 2.1 I profili di critica si muovono in una duplice direzione : a) contestazione del ragionamento probatorio espresso nelle decisioni di merito e teso a sostenere la convergenza tra le due narrazioni principali ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) ; b) contestazione, in diritto, della ricorrenza di un contributo punibile ai sensi dell'art.110 cod.pen. ed in riferimento al delitto di duplice omicidio. I due profili sono, senza dubbio, tra loro correlati - posto che la definizione del comportamento tenuto influisce sulla identificazione del contributo punibile, come insegna Sez. U. n. 45276 del 2003 secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà - ma richiedono un esame distinto, dovendosi partire dall'analisi del ragionamento probatorio. E' evidente infatti che le decisioni di merito hanno prioritariamente identificato - sulla base dei contributi narrativi - la condotta tenuta tanto dal [OSCURATO:PERSONA] che dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e solo in un secondo momento hanno argomentato, in diritto, circa l'efficienza causale di simile condotta nell'ambito della «azione colettiva» .2.2.Ciò porta ad esaminare anzitutto i contenuti dei motivi con cui si è dedotta la violazione dei profili di metodo imposti, nella valutazione dei contributi dichiarativi, dall'art.192 co.3 cod.proc.pen. Le doglianze risultano ammissibili ma infondate, per le ragioni che seguono. 2.2.1 In premessa, va ricordato che in sede di merito si è ritenuta sussistente la autonomia 'percettiva' tra le due fonti principali - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la convergenza sul nucleo essenziale delle rispettive narrazioni, rappresentato dalla presenza tanto del [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sul luogo della consumazione del duplice omicidio. Trattandosi di soggetti (tanto il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) intranei al clan capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], è evidente che il maggior contributo ricostruttivo sulle «ragioni» della presenza dei due ricorrenti è stato fornito dal [OSCURATO:PERSONA], lì dove le conoscenze dell'[OSCURATO:PERSONA] (appartenente al gruppo degli Amato-[OSCURATO:PERSONA]) sono ontologicamente influenzate dal suo minor tasso di 'familiarità associativa', posto che pur trattandosi di due formazioni alleate (secondo le risultanze istruttorie), i due clan mantenevano la propria autonomia ed il controllo di diversi ambiti territoriali, seppur contigui. Da ciò deriva, a ben vedere, la principale critica difensiva che può tradursi (al di là delle doglianze sui profili di attendibilità intrinseca dei dichiaranti) nella denunzia di una convergenza solo 'apparente' tra le due fonti, atteso che alcuni punti essenziali di «identificazione del ruolo» attribuito (esposito) o svolto ([OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) sono introdotti dal solo [OSCURATO:PERSONA], per avere costui coordinato (oltre che programmato unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) l'intera azione esecutiva. Al fine di apprezzare questa tipologìa di doglianza, che il Collegio individua come punto essenziale della critica difensiva, occorre brevemente ripercorrere alcuni punti fermi raggiunti da questa Corte di legittimità nella interpretazione dei contenuti dell'art. 192 co.3 cod.proc.pen. . 2.2.2 Nella struttura della disposizione di legge il dato di partenza - come è noto - è rappresentato dalla ' non autosufficienza dimostrativa delle dichiarazioni del soggetto 'coinvolto' nell'accadirnento posto al centro dell'accertamento processuale (perchè si tratta del coimputato, in medesimo o separato procedimento, o dell' imputato di reato connesso o collegato) al fine di sorreggere una affermazione di penale responsabilità del soggetto 'chiamato' in reità o in correità ( necessaria valutazione congiunta con altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità ). La ragione di tale 'cautela valutativa', di particolare incidenza, va cercata, come è noto, nel riconoscimento - a monte - della esistenza di un interesse, di cui il soggetto narrante (proprio in quanto coinvolto, sia pure in diversa misura, negli stessi fatti narrati) è in tutta evidenza portatore (interesse astrattamente identificabile in più possibili matrici, che vanno dalla eventuale scelta di accrescere le responsabilità altrui tendendo a ridimensionare le proprie, alla eventualità di utilizzo della sede processuale come strumento di 'regolamento di conflitti' maturati altrove, sino alla necessità di maturare l'accesso a benefici di carattere processuale e sostanziale) e che, pertanto, si pone come elemento tale da determinare un deficit parziale di attendibilità, colmabile solo mediante il rinvenimento di elementi autonomi, capaci di asseverare la veridicità del contenuto rappresentativo. Da qui l'esistenza di una necessaria valutazione congiunta con dati di conferma esterni alla dichiarazione (lì dove si sia affermata la responsabilità del chiamato) o la 'presa d'atto' dell'assenza di ulteriori elementi capaci di accrescere la qualità dimostrativa delle dichiarazioni e la loro portata cognitiva (con affermazione della mancata prova della responsabilità del chiamato). 2.2.3 Nell'interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. - va peraltro ricordato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilità è da valutarsi previamente, in rapporto alla esistenza di indicatori logici e storici tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare in modo chiaro le modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez. VI nella decisione del 7.5.1999, ric. Emmanuello, ove si è affermato con chiarezza che una lettura del genere sarebbe contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella .. ne.., nell'espressione ' ne confermano l'attendibilità' va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo 'le dichiarazioni' , le quali, appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l'attendibilità). Tale deve essere la 'direzione' degli elementi di riscontro. Con ciò, peraltro, non si è inteso certo negare che il primo momento di 'apprezzamento' di un contributo narrativo resta quello della verifica soggettiva di attendibilità del dichiarante, commisurata essenzialmente alla costanza e complessiva coerenza logica della narrazione in sè considerata (con eventuale giustificazione di accrescimenti narrativi solo se ed in quanto dipendenti dalle prove 'di resistenza' cui la fonte è sottoposta attraverso il contraddittorio dibattimentale, ove realizzato). Ma è pur vero che nel particolare ambito relazionale dei contesti criminali, gli indicatori di attendibilità 'tradizionali' - storicamente elaborati sul modello del 'teste indifferente' - appaiono ribaltati, posto che il livello di attendibilità soggettiva è qui correlato alla avvenuta emersione di indicatori tesi a rappresentare l'effettiva 'inclusione' del dichiarante nel contesto umano che ha condotto alla realizzazione del crimine (l'esperienza umana deviante crea, dunque, le condizioni di 'inclusione' nel circuito ove, in ipotesi, si sono appresi i fatti; v. per tutte Sez. VI n. 4108 del 17.2.1996, Cariboni, rv 204436). Del resto, se così non fosse non vi sarebbe necessità dell'elemento convalidante 'autonomo' per orientare il giudizio verso la responsabilità dell'incolpato. 2.2.4 E' pertanto con tale consapevolezza che in sede di merito va affrontato il tema della attendibilità intrinseca, orientato - al di là degli ovvi profili di coerenza logica della narrazione - alla constatazione di : a) esistenza, o meno, di dati storici rappresentativi della avvenuta inclusione del dichiarante nel particolare contesto relazionale in cui risulta maturato il fatto narrato; b) esistenza, o meno, di elementi di chiara smentita su un segmento 'significativo' della specifica narrazione, tali da incidere complessivamente sul giudizio di attendibilità. In particolare, quanto al secondo aspetto, va anche precisato che è compito del giudice del merito, in presenza di elementi di fatto 'antagonisti' ai contenuti narrativi portati dal dichiarante, esporre in modo logico i criteri adoperati per realizzare un eventuale, possibile «frazionamento» della narrazione complessa. Ove tale esposizione non soddisfi i criteri della piena coerenza logica, il passaggio esplicativo si espone ad annullamento. Va dunque evidenziato - restando sul tema - che vi può essere 'irrilevanza' di un elemento di smentita lì dove il suo oggetto possa ritenersi marginale nell'economia del racconto (si veda, sul tema, Sez. I n. 34102 del 14.7.2015, Barraco e altro, rv 264368), mentre si ricorre alla «frazionabilità» lì dove la smentita è - su un fatto specifico - rilevante, ma la narrazione è stata positivamente vagliata in riferimento ad altri episodi storici. In particolare, il limite intrinseco della «frazionabilità» è rappresentato dalla complessità e articolazione della dichiarazione che, per essere frazionabile, deve avere ad oggetto episodi storici (o segmenti di un unico episodio complessivo) autonomi e distinti, non intimamente correlati. La c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro) in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano adeguatamente riscontrate.Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (così Sez. I n. 468 del 18.12.2000, ric. Orofino, rv 218720, e, di recente, Sez. VI n. 35327 del 22.8.2013, ric. Arena, rv 256097; Sez. V n. 46471 del 19.10.2015, Rosano, rv 265874). Va anche sottolineato che nella scelta semantica operata dal legislatore quanto alla identità dell'elemento convalidante ( altri elementi di prova ) si è voluto evidenziare : la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono consistere in meri sospetti (non basati su dati sensibili con capacità informativa, ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa; la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi dell'art. 187 cod.proc.pen.) tra detti elementi e l'imputazione contestata. Dunque il riscontro - seppure in via mediata - non può limitarsi ad accrescere l'attendibilità intrinseca del dichiarante, ma deve essere riferibile (sia pure anche solo sul piano logico-deduttivo) ai fatti delittuosi attribuiti nella specifica decisione all'indagato (portata individualizzante). 2.2.5 Ovviamente, tale idoneità probatoria dell'elemento di riscontro non va intesa - a sua volta - in termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da 'necessario completamento' della narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez. VI n. 5649 del 22.1.1997, ric. Dominante, rv 208898, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli 'altri elementi di prova' è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata; altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice; nello stesso senso, tra le molte, Sez. VI n.4108 del 17.2.1996, ric. Cariboni, rv 204439. Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez. VI, 6.3.2000 ric. Fortugno, il dato probatorio valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all'oggetto dell'accusa). Nel compiere l operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la 'capacità dimostrativa' del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci di selezionare - sul piano logico - l'apporto fornito.Non appare inutile, pertanto, evidenziare una distinzione di carattere generale - nel territorio qui esaminato - tra : a) elementi che rappresentano la mera possibilità che il narrato del collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l'avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti del colloquio; la comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione del luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verificazione del colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto. O ancora, lo stato di libertà dell'incolpato al momento della commissione del fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso , di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano della verifica di attendibilità intrinseca del dichiarante, ma che non possiedono una 'autonoma' capacità di asseverazione dei fatti posti a base della contestazione e non possono, quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall'art. 192 comma 3 ; b) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, pur rappresentando un fatto diverso da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo. Sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti giurisprudenziali, che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, accresce la probabilità della partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni delittuose comesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente 'espressivi' del programma delittuoso comune ( tra le molte, Sez. I, 30.3.'04, n.17886, ric. Vollaro rv 228282; Sez. IV, 10.12.'04 n. 5821, Alfieri ; nonché Sez. VI n. 1472 del 2.11.1998, ric. Archesso, rv 213446; Sez.II, 23.10.'03, ric. Avare//o ; Sez. VI, n.41352 del 24.9.2010, ric. Contini, rv 248713; Sez. VI n. 47304 del 12.11.2015, Messina, rv 265355) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali del fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo della chiamata in correità. Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logico-indiziaria , atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo del dato conoscitivo «di supporto» richiede l'applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell'ambito della necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze probatorie (si veda, sul punto Sez. I n. 16792 del 9.4.2010, Sacco, rv 246948, nonchè Sez. I n.16548 del 14.3.2010, Pm in proc. Bellocco, rv 246935, sull'obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti) ; c) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positiva circa particolari specifici dell'azione delittuosa - difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza - accresce la complessiva idoneità rappresentativa della narrazione ; il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione del reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione del dichiarante, in capo all'incolpato, è da ritenersi altamente significativo, in assenza di razionali ipotesi alternative; la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative - dotate di reciproca autonomia genetica- parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come riaffermato da Sez. U. n. 20804 del 29.11.2012, Aquilina ed altri) : si tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti», atteso il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo dell'elemento di sostegno alla narrazione . 2.2.6 Ma la identificazione della esatta direzione (fermo restando il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca) e delle possibili 'categorie' di elementi di riscontro esterno, qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione. Se si risale alla ratio della cautela valutativa, imposta circa l'affidabilità probatoria delle dichiarazioni del correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo del metodo valutativo da seguire nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più dati istruttori accomunati - come nel presente processo - dalla provenienza «interna» al circuito criminale posto a monte dell'evento trattato. La condivisibile preoccupazione del legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l'art. 141 bis cod.proc.pen. o delimitanti l'area del diritto di difesa come l'art. 106 comma 4bis cod.proc.pen.) è anche quella di evitare inquinanti circolarità dichiarative tra le varie fonti, tali da determinare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento dell'imputato nel fatto. Se infatti è corretto - per quanto sinora detto - ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la massima di tipo logico per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero. Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica del singolo dichiarante, quanto da operarsi sul versante della coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il contenuto originario delle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonchè sulla ricorrenza degli ulteriori presupposti messi in rilievo - per tutte - nella decisione Sez. U. n. 20804/2013 del 29.11.2012 ric. Aquilina ed altri (rv 255143 - 255145) intervenuta sul tema del cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate in reità (le fonti plurime de auditu). Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che ormai risulta inutile evocare) pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del libero convincimento del giudice, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» dell'onere motivazionale. In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate (siano esse dirette o de relato) risulta significativa - a fini di dimostrazione del fatto- lì dove ricorrano le seguenti evenienze : - la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; - l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti; - la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere; - l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice. In presenza di tali caratteristiche le «plurime chiamate in correità (o in reità)» legittimamente concorrono a formare - in modo non rivalutabile in sede di legittimità - la base fattuale della affermazione di responsabilità del chiamato (in assenza di concrete ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti) proprio in ragione della loro verificata autonomia genetica e in riferimento alla massima di esperienza prima ricordata, rispettosa dei canoni normativi di valutazione della prova (quando più fonti, ritenute affidabili e rilevanti nonchè dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, riferiscono fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò crea le condizioni per l'affidamento del giudice sulla corrispondenza al vero dei fatti narrati).In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazione autonoma della rilevanza e consistenza del dato probatorio, è doverosa la verifica - in rapporto al contenuto delle doglianze - del corretto inquadramento delle categorie logiche e giuridiche in punto di qualificazione dell' elemento di prova, realizzate in sede di merito su tale complesso terreno ricostruttivo, nonchè l'avvenuta applicazione dei profili metodologici sin qui richiamati (in tal senso v. Sez. VI n. 33875 del 12.5.2015, Beruschi ed altri, rv 264577). 3. Le coordinate di metodo ed in principi di diritto sinora esposti vanno rapportate al caso in esame nel modo che segue. 3.1 Nessun vizio logico può essere ritenuto sussistente nella operazione valutativa posta in essere in sede di merito, quanto alla attendibilità intrinseca ed alla reciproca integrazione tra le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che: a) i due dichiaranti risultano stabilmente inseriti, come si è ritenuto in sede di merito, nei rispettivi gruppi associativi - il [OSCURATO:PERSONA] con ruolo di vertice -, aspetto che rappresenta il primo gradino della attendibilità intrinseca, intesa come concreta possibilità di aver appreso i fatti narrati per esperienza diretta; b) nessun dubbio può residuare sulla autonomia percettiva e dichiarativa delle due fonti, posto che non sono emersi momenti di contatto tra i due dichiaranti e ciascuno, nelle dichiarazioni rese, ha riconosciuto il ruolo dell'altro; c) correttamente argomentato in sede di merito è il profilo di apparente discrasia relativo alla esatta collocazione temporale dell'episodio delittuoso (da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] si induca un periodo leggermente più avanzato), trattandosi di un dato del tutto marginale in rapporto alla comune capacità di fissazione di un evento passato, incentrata più sulla particolare dinamica del fatto che non sulla sua esatta collocazione nel tempo ; d) correttamente argomentato in sede di merito è il profilo relativo alla componente autoaccusatoria delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], posto che costui ha ampiamente riferito circa la propria compartecipazione ai fatti, con oscillazioni narrative del tutto marginali nella dinamica di ricostruzione del fatto. 3.2 Ciò consente di esaminare i profili di maggior interesse della doglianza, relativi alla maggiore ampiezza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (rispetto ad [OSCURATO:PERSONA]) sulle attività realizzate o comunque affidate ai due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella complessiva dinamica di progettazione ed esecuzione del fatto. 3.2.1 Come si è accennato in precedenza, ciò è il portato logico del diverso ruolo (direttivo) del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello (esecutivo) dell'[OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere la conseguenza dei diversi «ambiti relazionali» in cui i due attuali dichiaranti erano, all'epoca dei fatti, inseriti. Secondo le difese dei ricorrenti, tuttavia, la esistenza di segmenti della narrazione (ad es. la predisposizione della fossa avvenuta il giorno prima del fatto, per il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], o l'affidamento dell'incarico di trasporto dei corpi in Boscoreale, a mò di copertura, per il [OSCURATO:PERSONA]) introdotti dal solo [OSCURATO:PERSONA] renderebbe 'non riscontrato' (per assenza di una corrispondente dichiarazione dell'[OSCURATO:PERSONA]) uno specifico segmento della narrazione, sì da incidere sulla ricostruzione del «ruolo concorsuale» dei due ricorrenti. La doglianza non può trovare accoglimento. Va precisato infatti, che una volta apprezzata la attendibilità intrinseca dei dichiaranti e la autonomia genetica delle dichiarazioni, l'effetto di «rafforzamento reciproco» dei due contributi narrativi di tipo diretto (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 comma 3 cod.proc.pen.) si produce, in caso di azione collettiva, lì dove vi sia un «punto qualificante» di coincidenza (nel caso in esame la presenza fisica del [OSCURATO:PERSONA], giunto insieme al [OSCURATO:PERSONA], all'esterno del circolo ricreativo e la condotta tenuta nell'occasione dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) e si estende all'intero portato narrativo reso dal dichiarante maggiormente informato (anche in segmenti di condotta non conosciuti dal secondo dichiarante), lì dove non vi siano elementi di smentita e in presenza di una logica connessione interna alla narrazione. Ciò in ragione del fatto che il fenomeno della convergenza - su un punto qualificante - conferisce peso dimostrativo alla narrazione 'in quanto tale' e non soltanto al segmento fattuale su cui la convergenza si registra (sul tema, v. tra le altre Sez. VI n. 47108 del 8.10.2019, rv 277393). 3.2.2 Dunque nel caso in esame, va ritenuto che : a) quanto al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è congruamente dimostrata la parte della narrazione relativa alle attività preliminari di 'scavo' del fosso ove sarebbero state occultate le vittime, posto che tale segmento della narrazione, pur espresso dal solo [OSCURATO:PERSONA], trova coincidenza qualificante con la parte della narrazione proveniente dall'[OSCURATO:PERSONA] (ingresso nel locale del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] posteriore alla azione omicidiaria e attività di rimozione dei corpi) e si rapporta in modo del tutto logico alla narrazione complessiva dei fatti proveniente dal [OSCURATO:PERSONA]; b) quanto al [OSCURATO:PERSONA], è congruamente argomentata non soltanto la presenza fisica (punto di coincidenza tra le narrazioni) ma anche la 'ragione' della sua presenza, ossia il 'far credere' ai componenti del clan Amato-[OSCURATO:PERSONA] che costui, gravitante in altro territorio e legato da rapporti di comune interesse criminale con il [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe occupato dell'occultamento dei corpi. Tale segmento della narrazione del [OSCURATO:PERSONA] (che riferisce della accettazione di tale particolare incarico da parte del [OSCURATO:PERSONA]) trova il punto di coincidenza con le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] nel dato storico della presenza e si rapporta in modo del tutto logico alla complessiva narrazione del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Tutto ciò posto, va affermata l'infondatezza degli ulteriori motivi in tema di individuazione del contributo rilevante - da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - alla azione collettiva. In entrambi i casi la valutazione realizzata in sede di merito è immune da vizi in diritto, anche in ragione di quanto precisato al paragrafo precedente, in punto di rilevanza dimostrativa dei contributi dichiarativi. 4.1 In diritto, va ribadito che nelle azioni collettive - come è quella oggetto del giudizio - la compartecipazione a singole fasi di una condotta complessa - anche se fasi preparatorie - accresce le possibilità di verificazione dell'evento e, soprattutto, rafforza nei co-esecutori la volontà collettiva di pervenire nel modo più agevole possible al risultato, ponendosi come ingrediente idoneo ad essere qualificato in termini di 'componente' di una più ampia «causalità psichica» intesa come reciproco condizionamento volitivo tra più soggetti agenti, teso a stabilizzare e rafforzare un proposito crIminoso (sul tema della causalità psichica, sia pure in contesto relazionale non di tipo associativo, vanno indicate le affermazioni di principio contenute in Sez. IV n. 12478 del 19.11.2015, rv 267812). In altre parole, posto che l'attività esecutiva implica una adesione al progetto comune, è evidente che il maggior numero dei soggetti coinvolti - specie in una azione collettiva tesa a realizzare un omicidio - è di per sè fattore di reciproco rafforzamento della volontà collettiva, in quanto rassicura gli agenti sulla effettiva assunzione e ripartizione di rischi e sopportazione delle conseguenze dell'azione intrapresa, in ciò ponendosi come forma di rafforzamento anche soltanto psichico (in ipotesi di scarsa rilevanza dell'apporto materiale), penalmente rilevante ai sensi dell' art. 110 cod.pen. (v. già, Sez. I n. 8193 del 6.7.1987, ric. Mango, rv 178884 secondo cui tema di reato concorsuale, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, va individuata in ciò: mentre la connivenza, che è la scienza che altri sta per commettere o commetta un reato, e come tale non basta a dar vita ad una forma di concorso, postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, la condotta di partecipazione, invece, deve manifestarsi in un comportamento che arrechi un contributo alla realizzazione del delitto, sia pure, mediante il rafforzamento del proposito criminoso degli altri compartecipi, o di agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, o che l'agente per effetto della sua condotta idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della sua produzione; v. altresì Sez.I n.4612 del 5.5.1993, ric. Palazzini, rv 194696. secondo cui la parteci- pazione psichica può estrinsecarsi sotto forma o di istigazione, col provocare o rafforzare deliberatamente l'altrui proposito criminoso, o di agevolazione, facilitando la preparazione o la consumazione del crimine, ed il giudice di merito, nel ritenere tale tipo di concorso nel reato, deve precisare sotto quale forma esso si sia manifestato ). Non a caso, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante l'insegnamento per cui nelle azioni collettive a consumazione prolungata il semplice abbandono o l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è ritenuto sufficiente ad integrare la desistenza, occorrendo un 'quid pluris' consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva dell'illecito (Sez. VI [OSCURATO:DATA_NASCITA], ric. Corriere; Sez. I n. 8980 del 8.7.1997, ric. Arnone; Sez. VI n. 27323 del 20.5.2008 ). Va dunque ribadito che l'azione collettiva è caratterizzata tanto da una convergenza di attività materiali che da un fenomeno di reciproco rafforzamento psichico che si realizza tra i soggetti coinvolti in frazioni esecutive della deliberazione, al di là del tradizionale rapporto di 'dipendenza psichica' inquadrabile nella - sola - relazione intercorsa tra il 'mandante' e l'esecutore materiale. Per essere punibile ai sensi dell'art.110 cod.pen. il contributo psichico, al di là della ipotesi dell'istigatore o del mandante, deve essere espressivo di condivisione rispetto all'evento preso di mira e deve - in qualsiasi modo - risultare idoneo a realizzare una semplificazione o una agevolazione, in sede progettuale o esecutiva, dell'azione collettiva. Le forme espressive della agevolazione possono risultare sia meramente verbali che accompagnarsi a manifestazioni esteriori di condotte, diverse da quella tipica. 4.2 Tornando al caso di specie, va rilevato che la condotta posta in essere da Dell'[OSCURATO:PERSONA] è stata congruamente apprezzata come condotta concorsuale, sia sotto il profilo materiale che psichico. E' stato inviduato (ed è provato) un segmento di condotta preparatoria (lo scavo) pienamente idoneo ad inserirsi con ampia efficacia causale nello schema dell'azione collettiva concorsuale, data la piena idoneità ad agevolare la commissione del posteriore delitto, ed a tale segmento di condotta si unisce la considerazione dell'effetto di rafforzamento psichico derivante dalla presenza sul luogo ed al momento del fatto, aspetto che rassicura i compartecipi circa la gestione di posdibili complicazioni esecutive. Non vi è pertanto fondatezza dei motivi di ricorso in punto di affermazione della penale responsabilità.4.2.1 Anche in riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], quanto sinora esposto conduce alla affermazione della infondatezza deei motivi di ricorso in punto di responsabilità concorsuale. E' stato congruamente dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] nella fase progettuale si rese previamente disponibile a svolgere una attività strumentale al buon esito del progetto (l'immediato occultamento dei corpi), in ciò mostrando adesione all'evento e rafforzamento psichico del proposito criminoso collettivo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha raccolto l'invito del [OSCURATO:PERSONA], per motivi strategici (come esposto in sede di merito) a svolgere solo 'in apparenza' detto ruolo, allo scopo di rendere difficoltoso - da parte degli aderenti al clan Amato-[OSCURATO:PERSONA] - l'eventuale disvelamento del luogo di sepoltura. Da ciò è derivata la presenza fisica del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del delitto, confermata da [OSCURATO:PERSONA] (il quale peraltro si dice convinto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto occupare del nascondimento dei corpi, a conferma della efficacia del progetto coltivato dal [OSCURATO:PERSONA]). La presenza del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo ed al momento del fatto, pertanto, non può dirsi né inerte né inutile, sul piano della rilevanza giuridica dell'apporto psichico all'azione collettiva. Ciò perché l'effetto di rafforzamento psichico, in caso di azione collettiva, non deve necessariamente prodursi nei confronti di «tutti» i compartecipi ma ben può essere apprezzato in rapporto ad una parte consistente dei medesimi. A nulla rileva, dunque, che l'[OSCURATO:PERSONA], per stare al caso in esame, non si sia 'sentito agevolato' dalla presenza del [OSCURATO:PERSONA], essendo invece sufficiente che l'effetto di agevolazione psichica si sia manifestato e prodotto nei confronti dei coautori appartenenti alla 'fazione' dei [OSCURATO:PERSONA]. E non vi è dubbio che la 'funzione' attribuita al [OSCURATO:PERSONA] - anche tramite la sua presenza fisica concomitante al duplice omicido - non solo sia stata svolta (trarre in errore la parte degli aderenti al clan Amato-[OSCURATO:PERSONA] circa la paternità delle attività di occultamento) ma abbia avuto un concreto effetto psichico di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, riferito al [OSCURATO:PERSONA] ed agli aderenti a quel gruppo. Anche in riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] vanno, pertanto dichiarate infondate le doglianze in punto di affermazione della penale resposabilità (in riferimento alla complessiva azione concorsuale, che include in virtù della unitaria programmazione i fatti di cui ai capi b e c), in quanto fondate su un diverso apprezzamento della compartecipazione criminosa, contrastante con i principi di diritto sin qui richiamati.5. Gli ulteriori motivi proposti nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, o comunque non consentiti perché tesi ad ottenere rivalutazioni di profili in fatto congruamente apprezzati in sede di merito. 5.1 Quanto alle doglianze introdotte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato il motivo relativo al diniego della ulteriore circostanza attenuante di cui all'art.114 cod.pen. (al [OSCURATO:PERSONA] sono state concesse, come esposto in parte narrativa, le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza). Ed invero, risulta ineccepibile la motivazione espressa nella decisione impugnata. Pur in assenza di indicazione espressa della relativa circostanza aggravante ad effetto comune (art. 112 comma 1 num.1 ), il fatto è descritto nella contestazione (e ritenuto in sentenza) come commesso da più di cinque persone e ciò, per espressa disposizione di legge (art. 114 comma 2) determina la inapplicabilità della circostanza attenuante invocata. A tal fine, ciò che rileva non è la formale contestazione della circostanza aggravante, quanto la descrizione del fatto oggetto di contestazione, posto che la disposizione che esclude l'applicabilità dell'art. 114 cod. pen. si riferisce in via generale ai «casi indicati» nell'articolo 112. E' dunque necessario che sia introdotto, in fatto, il dato ostativo, qui rappresentato dal numero dei concorrenti nel reato. 5.2 Quanto alle doglianze introdotte nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], relative a profili in rito e in punto di ricorrenza delle circostanze aggravanti della premeditazione, di quella prevista all'art.416 bisl (già art. 7 d.l. n.152 del 1991) e di quella prevista dall'art. 61 n.1 cod.pen., le stesse sono manifestamente infondate. 5.2.1 In rito, va evidenziato che la contestazione di cui al capo A) compie riferimento tanto alla «premeditazione» che ai «motivi abietti» e include il riferimento tanto legislativo (art.7 I.n.203 del 1991) che descrittivo (ove si menziona la volontà di consolidare il prestigio e il predominio sul territorio) alla ulteriore aggravante del finalismo mafioso. Si tratta di contestazione ampiamente sufficiente ad orientare gli ambiti cognitivi ed i relativi diritti di difesa, fermo restando che il riferimento all'avvalersi della forza di intimidazione, quanto alla aggravante di cui all'art.416 bisl cod.pen., è specificato solo in riferimento ai capi B e C della rubrica. Tale aspetto, tuttavia, non è motivo di nullità né della contestazione né della decisione, posto che la Corte di secondo grado ha esplicitamente motivato la ricorrenza dell'aggravante del delitto di omicidio - quanto all'art.416 bisl cod.pen. - anche in rapporto al finalismo di 'rafforzamento' del clan Amato-[OSCURATO:PERSONA] (cui era alleato, all'epoca il clan del [OSCURATO:PERSONA]), realizzato e voluto mediante la soppressione delle vittime. In ogni caso, l'avvenuta unificazione delle condotte - ai sensi dell'art.81 cod.pen. - rende pienamente legittima la «doppia motivazione» espressa dalla Corte di secondo grado anche in rapporto alle modalità di consumazione del reato, aspetto sul quale le doglianze difensive risultano meramente rivalutative e, pertanto, inammissibili nella presente sede di legittimità. In rito, anche il riferimento alla premeditazione - senza ulteriori specificazioni - non è motivo di nullità, posto che è costante negli orientamenti interpretativi di questa Corte di legittimità l'affermazione per cui detta aggravante (essendo relativa alla particolare intensità del dolo) può essere contestata anche mediante la semplice indicazione del nomen iuris (v. Sez. I n. 41124 del 10.4.2018, rv 274356). 5.2.2 Quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dei motivi abietti, in una con quella del finalismo di agevolazione della organizzazione mafiosa le doglianze sono parimenti inammissibili per manifesta infondatezza e tendenza ad introdurre non consentite rivalutazioni in fatto. Per pacifico approdo nomofilattico le due aggravanti possono coesistere, nella misura in cui la particolarità del motivo dell'aggravante comune venga apprezzata in rapporto ad un quid pluris , rispetto al finalismo di consolidamento della operatività dell'associazione di stampo mafioso. Si è affermato, sul punto, che la circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso e quella dei motivi futili o abietti possono concorrere se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un "quid pluris" rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso (da ultimo Sez. I n.28594 del 27.4.2021, rv 281640; sulla scia di Sez. U n.337 del 18.12.2008, dep. 2009, rv 241577). Nel caso in esame l'elemento caratterizzante i motivi abietti è stato individuato, sulla base di convergenti dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] - in una finalità di epurazione interna, aspetto che in modo non implausibile sostiene la decisione adottata. Ciò in ragione del fatto che la particolare gravità della reazione (un duplice omicidio) a condotte di non particolare rilievo assume una particolare connotazione negativa, anche in ragione delle modalità realizzative del fatto (approfittando della comunanza criminale) tale da integrare la previsione di legge. Il fatto, pertanto, esprime un disvalore ulteriore rispetto al generico finalismo di riaffermazione del prestigio del clan ben potendo - pure in contesti di devianza - essere adottate modalità di regolamentazione dei conflitti che non arrivino alla soprressione del bene primario della vita. 5.3 I ricorsi proposti nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] vanno pertanto, nel loro complesso, rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 6. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno trattati unitariamente, per comunanza di posizione e parziale coincidenza dei contenuti delle doglianze. 6.1 Si tratta degli imputati che hanno rinunziato a coltivare i motivi di appello in punto di responsabilità e che hanno ammesso la partecipazione ai fatti in secondo grado. La principale doglianza riguarda la negazione delle circostanze attenuanti generiche (primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], intero ricorso [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]). Il collegio ritiene che i motivi siano manifestamente infondati, per le ragioni che seguono. 6.1.2 Sia pure con accentuazioni diverse, il nucleo essenziale delle valutazioni espresse dalla Corte di secondo grado riguarda la «strumentalità» dell'ammissione dell'addebito, intervenuta in avanzata fase processuale ed a fronte di un solido quadro probatorio a carico, che aveva determinato l'esito di condanna in primo grado. Ciò viene rapportato alla particolare gravità dei fatti e all'analisi del contesto in cui sono maturati, sì da rappresentare (l'ammissione) un elemento non decisivo a fini di integrazione di profili di «meritevolezza» della attenuazione di pena. Si tratta di argomentazioni immuni da vizi in diritto e non rivalutabili in sede di legittimità, in quanto espressive - in modo non manifestamente illogico - del potere discrezionale di apprezzamento di fatti potenzialmente incidenti sulla determinazione della pena. 6.1.3 In diritto, va ribadito che la confessione è aspetto sicuramente incidente ma non - di per sè - decisivo nella valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere ai sensi degli articoli 62 bis e 133 cod.pen. . La potenziale incidenza della confessione comporta la necessità di una sua valutazione nella fase di commisurazione della pena - cosa che ne caso in esame è avvenuta - ma non comporta alcun automatismo in punto di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. In via generale, le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio . Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. In tal senso, si è ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (ex multis Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841). Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133 col) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133 co.2) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod.pen. e ciò conduce - da sempre - a ritenere il «fatto» della confessione processuale come possibile fattore di attenuazione della sanzione ai sensi dell'art. 133 co.2 n.3 (sub specie condotta susseguente al reato e sua possibile incidenza sulla valutazione della capacità a delinquere). Pur a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi è dubbio - pertanto - che l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un 'semplice' fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (v, Sez. VI n. 3018 del 11.10.1990, rv 186592; Sez. VI n. 11732 del 27.1.2012, rv 252229). Ciò, a ben vedere, è imposto dalla correlazione - interna alla norma dell'art. 133 - tra la 'condotta susseguente al reato' e la categoria della 'capacità a delinquere' (nel senso che ciò che emerge nel primo ambito va qualificato come incidente sulla seconda), specie in un contesto sostanziale e processuale la cui evoluzione «storica» consegna ad altri istituti - a cavallo tra diritto e processo - il compito di attenuare la sanzione in «cambio» di scelte di semplificazione processuale (riti speciali di cui agli artt. 438 ss. e 444 e ss.). Non è un caso, pertanto, che anche lì dove si sia riaffermata la libertà del giudice di valorizzare come indicatore positivo ai fini previsti dall'art. 62 bis la condotta susseguente al reato ( Corte Cost., sentenza n. 183 del 2011 dichiarativa della illegittimità del limite di apprezzamento che era stato introdotto dal legislatore del 2005 in ipotesi di recidiva qualificata) si è precisato - a più riprese - che l'irragionevolezza della scelta legislativa era nel suo automatismo di inibizione, posto che la condotta susseguente al reato «può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, di grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere» . Il finalismo rieducativo della pena trova dunque un riconoscimento lì dove - in sede di quantificazione processuale - si possa dare peso a condotte «che manifestino una riconsiderazione critica del proprio operato». 6.1.4 Anche la lettura data dal giudice delle leggi, nella citata decisione, al rapporto tra condotta susseguente al reato ed applicazione delle attenuanti generiche conferma, pertanto, la rilevanza «mediata» della confessione processuale, da ritenersi indicatore utile alla diminuzione di pena solo nei limiti della sua «effettiva incidenza» sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria. Vi è pertanto totale diversità di ambito tra la collaborazione processuale (strumento di semplificazione dell'accertamento, in quanto consente una ricostruzione globale della vicenda di interesse) e mera ammissione dell'addebito contestato (che ben potrebbe derivare da scelta utilitaristica) e ciò giustifica pienamente la esistenza di un sistema di regole normative che solo nel primo caso prevede la conseguenza 'tipizzata' (art. 8 dl. n.152 del 1991) della attenuazione di pena mentre nel secondo consente al giudice di' apprezzare, in concreto, se ed in quali limiti l'ammessione dell'addebito incida sul parametro della capacità a delinquere ai sensi dell'art.133 cod.pen. . Va pertanto ribadita, alla luce di quanto sinora detto, la linea ermeneutica che esclude l'accesso alle circostanze attenuanti generiche, pure in presenza di ammissione dell'addebito, lì dove tale atteggiamento dichiarativo risulti espressivo di un mero intento utilitaristico, teso ad ottenere la riduzione di pena (in tal senso v. Sez. VI n.11732 del 27.1.2012, rv 252229; Sez. I n. 35703 del 5.4.2017, rv 271454 ove si è affermato che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza).6.1.5 Tutto ciò precisato, va detto che nel caso in esame le motivazioni addotte in sede di merito valorizzano, in modo logico e pertanto insindacabile, sia il profilo della strumentalità della confessione (data l'acquisizione di un solido quadro dimostrativo a carico maturata prima della opzione ammissiva) che le considerazioni in punto di estrema gravità dei fatti commessi e il negativo giudizio sulla personalità degli attuali ricorrenti. Le doglianze non si confrontano in modo adeguato con detto percorso valutativo e tendono ad ottenere, pertanto, non consentite rivalutazioni di aspetti del fatto o della personalità (indicazioni di dettagli fattuali non rilevanti, avvenuta applicazione delle invocate attenuanti in altri giudizi, verbale dissociazione dalle attività del gruppo di origine, incensuratezza al momento del fatto) che risultano preclusi in sede di legittimità, in ragione della congruità della motivazione espressa in sede di merito, per quanto sinora esposto. 6.2 Quanto al ricorso introdotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anche gli ulteriori motivi - in punto di sussistenza delle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti - sono manifestamente infondate. Ragionevolmente argomentata, in sede di merito, è l'estensione di tali profili circostanziali al [OSCURATO:PERSONA], data l'estrema rilevanza del ruolo da costui svolto nella azione concorsuale. La particolare accuratezza del piano, elaborato dal [OSCURATO:PERSONA] ed affidato alle persone a lui più vicine, l'uso programnnmato dell'arma silenziata, le modalità dell'agguato, la coordinata azione di soggetti cui sono stati attribuiti ruoli diversi, risultano tutti indicatori logici che portano a ritenere pienamente consapevoli gli esecutori materiali della «particolare qualità soggettiva» delle vittime, oltre a sostenere la particolare intensità dell'elemento psicologico. 6.3 Quanto al ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], va parimenti dichiarata la manifesta infondatezza dei motivi residui. La valutazione dei profili argomentativi delle circostanze aggravanti (secondo e terzo motivo) è stata già operata in sede di esame del ricorso introdotto dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 5.2 della presente sentenza) e va pertanto qui ribadita, non essendovi sostanziali punti di diversità delle critiche. Del tutto scollegata dalla concreta dinamica concorsuale è, inoltre, la doglianza relativa alla affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al delitto di cui al capo C (quarto motivo di ricorso), posto che l'aver concordato la fase dell'occultamento dei corpi delle vittime, con affidamento della stessa al gruppo di [OSCURATO:PERSONA], non esime il [OSCURATO:PERSONA] dal concorso di tipo psichico in simile attività, realizzata dagli alleati per volontà e interessi comuni (tesi alla cancellazione delle tracce del delitto, anche in ragione dell'appartenenza delle vittime proprio al clan [OSCURATO:PERSONA]). Da quanto detto sopra deriva la inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . 7. Manifestamente infondato, è, infine, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1 Quanto agli incrementi di pena per la riconosciuta continuazione, va rilevato che la decisione di secondo grado richiama e fa proprie le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, tese ad evidenziare - pur in un quadro di avvenuto riconoscimento della collaborazione - la particolare gravità dell'episodio per cui è stato disposto il primo aumento di pena, trattandosi di un omicidio. Si tratta di una considerazione non rivalutabile in sede di legittimità, anche in ragione della dimensione complessivamente contenuta dell'incremento (pari ad anni quattro), così come non rivalutabili risultano le ulteriori determinazioni di incidenza per i due ulteriori reati-satellite (complessivi anni tre), trattandosi di esercizio non irragionevole del potere di commisurazione della pena di cui all'art.133 cod.pen. . 7.2 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non vi è specificità del motivo. Ed invero, va ricordato che secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 del d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (da ultimo Sez. II n.27808 del 14.3.2019, rv 276111).In simile contesto, è dunque necessario che l'elemento (sul fatto o sulla personalità) idoneo a determinare la ulteriore attenuazione di pena sia diverso da quelli che hanno dato luogo alla applicazione della attenuante speciale e tipizzata. Non può valutarsi a tal fine la mutata condotta di vita derivante dalla collaborazione, perché tale aspetto rientra necessariamente tra gli effetti del mutato atteggiamento verso il gruppo di originaria appartenenza ed è pertanto già considerato nella attenuante ad effetto speciale. Ciò comporta la valutazione di gener
Sentenza Cassazione n. 06237/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris