Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10764/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letthitricorsOpropostOnell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorrente contesta la qualificazione della condotta in,/ relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo di essersi limitato a rifiutare la notifica di un'ordinanza e di aver rivolto generiche minacce; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, lì dove si dà atto che le minacce erano rivolte ai militari per impedire il compimento di un atto d'uffici (notifica dell'ordinanza di sottoposizione a provvedimento cautelare), né può ritenersi che tale comportamento oppositivo sia legittimo, in quanto mera manifestazione del rifiuto della notifica; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letthitricorsOpropostOnell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorrente contesta la qualificazione della condotta in,/ relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo di essersi limitato a rifiutare la notifica di un'ordinanza e di aver rivolto generiche minacce; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, lì dove si dà atto che le minacce erano rivolte ai militari per impedire il compimento di un atto d'uffici (notifica dell'ordinanza di sottoposizione a provvedimento cautelare), né può ritenersi che tale comportamento oppositivo sia legittimo, in quanto mera manifestazione del rifiuto della notifica; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10764/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris