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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 19276/2026

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osto da: Procuratore Della Repubblica Presso II Tribunale [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Napoli nord sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto di dissequestro temporaneo emesso dal GIP in data 9 febbraio 2026, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca temporanea del sequestro preventivo, al fine di procedere a smaltimento dei rifiuti abbandonati sull'area in sequestro.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce inosservanza o erronea applicazione di norme processuali e abnormità: deduce il PM che il GIP abbia assunto una determinazione rientrante nelle prerogative del Pubblico Ministero e né abbia trasmesso a quest'ultimo gli atti per le opportune determinazioni, né abbia richiesto il relativo parere, specificando che la richiesta della parte non riguardava l'inefficacia o la revoca del procedimento di sequestro e, quindi, il titolo genetico, bensì un dissequestro temporaneo non soggetto alla disciplina dell'art. 321 cod. proc. pen., all'uopo citando la precedente decisione di questa Corte (Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Cacciapuoti, Rv. 273753 - 01), deducendo altresì che l'unico rimedio esperibile dalla parte in caso di diniego del Pubblico Ministero sia quello dell'incidente di esecuzione e che nel caso di specie non possa applicarsi l'art. 85 disp. att.

Cod. proc. pen., disposizione che riguarda il sequestro probatorio, come affermato da altra sentenza della corte pure citata (Sez. 3, sent. n. 13825 del 14 aprile 2021, non massimata).

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In via preliminare si osserva che, come già chiaramente affermato da questa Corte, il provvedimento di "dissequestro temporaneo", al di là del relativo "nomen iuris", come anche l'autorizzazione all'accesso ai luoghi sotto la diretta vigilanza della polizia giudiziaria, in alcun modo incidono sulla permanenza del vincolo di sequestro impresso al bene, trattandosi esclusivamente di una provvedimento riguardante le modalità esecutive del sequestro(cfr. Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Cacciapuoti, Rv. 273753 - 01).

La Corte ha altresì chiarito, nel precedente citato, che si tratta di un provvedimento spesso adottato nella prassi proprio con la finalità di consentire attività di regolarizzazione e ripristino, ma che, a rigore, non trova espressa disciplina nel complesso normativo delle disposizioni in tema di sequestro preventivo, neppure in sede di disposizioni di attuazione, stante il novellato testo dell'art. 104 disp. att. che, ad oggi, non f 2contempla alcun rinvio all'art. 85 disp. att. - disposizione, quest'ultima, che, per l'effetto, è oggi applicabile al solo sequestro probatorio (sul punto, sez. 3, sent. n. 13825 del 2021, Casciaro, non massinnata).

Dall'appartenenza del provvedimento di dissequestro temporaneo al novero dei provvedimenti adottati in materia di modalità esecutive del sequestro, discende che lo stesso è impugnabile con la procedura dell'incidente di esecuzione dinanzi al giudice che procede (Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Cacciapuoti, Rv. 273753 - 01 n. Sez. 2, n. 44504 del 3/7/2015, [OSCURATO:PERSONA]', Rv. 265103; Sez. 6, n. 16170 del 2/4/2014, Stollo, Rv. 259769; Sez. 3, n. 26729 del 23/3/2011, Lannino, Rv. 250637).

Diversamente, non può essere accolta la prospettazione del ricorrente che, sul punto, deduce che sia configurabile nel caso di specie un'ipotesi di abnormità dell'atto adottato.

Sul punto della prospettata abnormità dell'atto adottato dal GIP, per omessa trasmissione dell'istanza al Pubblico Ministero per provvedere o quantomeno per il parere, si osserva che, certamente, la stessa non risulta ravvisabile nel caso di specie, atteso che, come chiarito da questa Corte nella sua massima composizione, "...L'abnormità, quindi, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento.

Tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del "potere" di adottarlo." (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, P.m. in proc. toni e altro, in motivazione).

Sul punto si osserva che nella disciplina codicistica del sequestro preventivo l'ipotesi del dissequestro temporaneo non è oggetto di espressa previsione, né si rinviene (e neppure il ricorrente la indica) una disposizione che ne assegni o comunque riservi l'adozione alla competenza del Pubblico Ministero o del GIP: più in generale, con riferimento a tale tipologia di misura reale, i rispettivi poteri del Pubblico Ministero e quelli del GIP risultano oggetto di specifiche declinazioni con riferimento, alla diversa ipotesi di richiesta di revoca del vincolo (cfr. art.321, comma 3, cod. proc. pen.) che, come detto, nel caso di specie non è configurabile.

Non risulta, quindi, prevista una disciplina dalla quale desumere una ipotesi di inesistenza del potere di adottare il provvedimento in capo al GIP né, a rigore, si verifica, per effetto del provvedimento adottato, alcuna indebita regressione o stasi del procedimento - ulteriore elemento che connota l'abnormità degli atti (sul punto Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, 3Tavoloni, Rv. 262275 - 01; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 - 01): piuttosto, proprio in ragione del fatto che il provvedimento di "dissequestro temporaneo" attiene alle modalità esecutive del sequestro, ogni doglianza al riguardo (sostenuta, all'evidenza, da uno specifico interesse) può essere dedotta con le forme dell'incidente di esecuzione.

3. Alla luce delle argomentazioni sopraesposte, poiché il provvedimento impugnato non integra alcuna ipotesi di abnormità, e poiché lo stesso, attenendo alle modalità esecutive del sequestro, è impugnabile con le forme dell'incidente di esecuzione, il ricorso proposto è inammissibile.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore Della Repubblica Presso II Tribunale [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Napoli nord sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto di dissequestro temporaneo emesso dal GIP in data 9 febbraio 2026, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca temporanea del sequestro preventivo, al fine di procedere a smaltimento dei rifiuti abbandonati sull'area in sequestro. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce inosservanza o erronea applicazione di norme processuali e abnormità: deduce il PM che il GIP abbia assunto una determinazione rientrante nelle prerogative del Pubblico Ministero e né abbia trasmesso a quest'ultimo gli atti per le opportune determinazioni, né abbia richiesto il relativo parere, specificando che la richiesta della parte non riguardava l'inefficacia o la revoca del procedimento di sequestro e, quindi, il titolo genetico, bensì un dissequestro temporaneo non soggetto alla disciplina dell'art. 321 cod. proc. pen., all'uopo citando la precedente decisione di questa Corte (Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Cacciapuoti, Rv. 273753 - 01), deducendo altresì che l'unico rimedio esperibile dalla parte in caso di diniego del Pubblico Ministero sia quello dell'incidente di esecuzione e che nel caso di specie non possa applicarsi l'art. 85 disp. att. Cod. proc. pen., disposizione che riguarda il sequestro probatorio, come affermato da altra sentenza della corte pure citata (Sez. 3, sent. n. 13825 del 14 aprile 2021, non massimata). La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare si osserva che, come già chiaramente affermato da questa Corte, il provvedimento di "dissequestro temporaneo", al di là del relativo "nomen iuris", come anche l'autorizzazione all'accesso ai luoghi sotto la diretta vigilanza della polizia giudiziaria, in alcun modo incidono sulla permanenza del vincolo di sequestro impresso al bene, trattandosi esclusivamente di una provvedimento riguardante le modalità esecutive del sequestro(cfr. Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Cacciapuoti, Rv. 273753 - 01). La Corte ha altresì chiarito, nel precedente citato, che si tratta di un provvedimento spesso adottato nella prassi proprio con la finalità di consentire attività di regolarizzazione e ripristino, ma che, a rigore, non trova espressa disciplina nel complesso normativo delle disposizioni in tema di sequestro preventivo, neppure in sede di disposizioni di attuazione, stante il novellato testo dell'art. 104 disp. att. che, ad oggi, non f 2contempla alcun rinvio all'art. 85 disp. att. - disposizione, quest'ultima, che, per l'effetto, è oggi applicabile al solo sequestro probatorio (sul punto, sez. 3, sent. n. 13825 del 2021, Casciaro, non massinnata). Dall'appartenenza del provvedimento di dissequestro temporaneo al novero dei provvedimenti adottati in materia di modalità esecutive del sequestro, discende che lo stesso è impugnabile con la procedura dell'incidente di esecuzione dinanzi al giudice che procede (Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Cacciapuoti, Rv. 273753 - 01 n. Sez. 2, n. 44504 del 3/7/2015, [OSCURATO:PERSONA]', Rv. 265103; Sez. 6, n. 16170 del 2/4/2014, Stollo, Rv. 259769; Sez. 3, n. 26729 del 23/3/2011, Lannino, Rv. 250637). Diversamente, non può essere accolta la prospettazione del ricorrente che, sul punto, deduce che sia configurabile nel caso di specie un'ipotesi di abnormità dell'atto adottato. Sul punto della prospettata abnormità dell'atto adottato dal GIP, per omessa trasmissione dell'istanza al Pubblico Ministero per provvedere o quantomeno per il parere, si osserva che, certamente, la stessa non risulta ravvisabile nel caso di specie, atteso che, come chiarito da questa Corte nella sua massima composizione, "...L'abnormità, quindi, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento. Tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del "potere" di adottarlo." (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.m. in proc. toni e altro, in motivazione). Sul punto si osserva che nella disciplina codicistica del sequestro preventivo l'ipotesi del dissequestro temporaneo non è oggetto di espressa previsione, né si rinviene (e neppure il ricorrente la indica) una disposizione che ne assegni o comunque riservi l'adozione alla competenza del Pubblico Ministero o del GIP: più in generale, con riferimento a tale tipologia di misura reale, i rispettivi poteri del Pubblico Ministero e quelli del GIP risultano oggetto di specifiche declinazioni con riferimento, alla diversa ipotesi di richiesta di revoca del vincolo (cfr. art.321, comma 3, cod. proc. pen.) che, come detto, nel caso di specie non è configurabile. Non risulta, quindi, prevista una disciplina dalla quale desumere una ipotesi di inesistenza del potere di adottare il provvedimento in capo al GIP né, a rigore, si verifica, per effetto del provvedimento adottato, alcuna indebita regressione o stasi del procedimento - ulteriore elemento che connota l'abnormità degli atti (sul punto Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, 3Tavoloni, Rv. 262275 - 01; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 - 01): piuttosto, proprio in ragione del fatto che il provvedimento di "dissequestro temporaneo" attiene alle modalità esecutive del sequestro, ogni doglianza al riguardo (sostenuta, all'evidenza, da uno specifico interesse) può essere dedotta con le forme dell'incidente di esecuzione. 3. Alla luce delle argomentazioni sopraesposte, poiché il provvedimento impugnato non integra alcuna ipotesi di abnormità, e poiché lo stesso, attenendo alle modalità esecutive del sequestro, è impugnabile con le forme dell'incidente di esecuzione, il ricorso proposto è inammissibile. P.Q.M
Decreto Cassazione n. 19276/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris