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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19598/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24240-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,c.f. 00833920150, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 110, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] Paolo- Intimato E [OSCURATO:PERSONA], cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende– Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3449/08/2021della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, depositata il 14 . 0 4 .20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 28 febbraio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Estratto di ruolo– Impugnazione –[OSCURATO:PERSONA] RGN 24240/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Dalla sentenza si evince che [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’estratto di ruolo, e a suo mezzo lacartella di pagamento dell’importo di € 20.897,76 per imposte relative all’anno 2003, denunciando di non aver mai ricevuto notifica della stessa.

Nel contrasto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che affermava la ritualità della notifica, la Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza n. 4092/10/2015, dopo aver riconosciuto l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, contestata dall’agente della riscossione, accolse le ragioni del contribuente perché non provata la notifica della cartella. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia respinse l’appello della società di riscossione con sentenza n. 3449/08/2021.

Il giudice regionale, dopo aver riconosciuto l’ammissibilità del ricorso introduttivo, ha confermato la carenza di prova in ordine alla rituale notifica della cartella, annullando il ruolo e le conseguenti cartelle.

L’Agente della riscossione ha censurato la sentenzae ne ha chiesto la cassazione con tre motivi.

Il contribuente, cui risulta ritualmente notificato il ricorso, è rimasto intimato.

L’Agenzia delle entrate ha depositato un irrituale “atto di costituzione” al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

La causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 28 febbraio2024.

Considerato che Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Il giudice regionale avrebbe erroneamente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso proposto dal contribuente in primo grado; con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Il giudice regionale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccepita inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo; con il terzo motivo si è doluta della violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, RGN 24240/2021 Consigliere rel.

Federici primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto carente di prova la corretta notificazione della cartella di pagamento.

Anche in considerazione della ragione più liquida, e comunque trattandosi di questione sollevabile d’ufficio, assume priorità vagliare se il ricorso introduttivofosse o meno ammissibile, per carenza di interesse ad una tutela immediata.

Con esso si è infatti impugnato l’estratto di ruolo e, a mezzo di esso, la cartell a di pagamento , che dunque costituisc e l’ att o impugnato mediatamente, e che il contribuente medesimo assume invalidamente o per nulla notificato.

Ciò alla luce del principio di diritto, dispensato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata» (Cass., Sez.

U, 6 settembre 2022, n. 26283).

In tema, infatti, la Corte ha ritenuto che, pur dovendosi escludere che l’art. 3-bis cit. abbia natura di norma di interpretazione autentica, né potendo ad essa attribuirsi efficacia retroattiva, «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire», interesse che va dunque dimostrato.

Questo collegio condivide il principio sancito dalle sezioni unite in punto di perimetrazione dell’interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento -di cui pur il medesimo debitore denuncia l’omessa o invalida notificazione - , non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la finalità di impugnare la cartella (secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021).RGN 24240/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] le ragioni per le quali il precedente orientamento giurisprudenziale aveva riconosciuto l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, quand’anche non espressamente compreso tra gli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, erano finalizzate ad assicurare la possibilità di far valere l'invalidità stessa di un atto fiscale,non notificato, anche prima di quanto previsto dall’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Si assumeva infatti che l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso (Sez.

U, 2 ottobre 2015, n. 19704).

Ma rispetto al tessuto normativo all’epoca vigente, quelle limitazioni avvertite alla tutela giurisdizionale, foriere del pericolo che la risposta della giustizia potesse giungere in ritardo e solo in termini meramente risarcitori, sono venute meno grazie al riconoscimento di una più ampia tutela del contribuente anche nella fase esecutiva.

I principi trovano conferma, così chiarendosi, allo stato, i limiti di impugnabilità degli estratti di ruolo, nel recente intervento della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in tema, con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, ha significativamente evidenziato come il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore, così che «le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell’art. 12, comma 4-bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, il quale – disponendo che il ruolo e la cartella che si assume invalidamene notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto –, innalza la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella.

La disposizione censurata restringe la possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall’estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), a causa delle gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, che ha condotto all’enorme RGN 24240/2021 Consigliere rel.

Federici proliferazione di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo, con un aumento esponenziale delle cause per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d’eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima.

L’abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema e così generano un preoccupante contenzioso seriale non può tuttavia comprimere in via sistematica il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano.

Tuttavia, il rimedio alla situazione che si è prodotta coinvolge profili rimessi alla discrezionalità del legislatore; tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative.

Con riferimento a questa indefettibile esigenza di superare, in definitiva, la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, va formulato il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall’art. 18 della legge n. 111 del 2023» (così nel principio massimato).

Nel caso di specie non appare in alcun modo evidenziata una sola ragione posta dal contribuente a fondamento di un interesse ad una tutela anticipata.

Deve dunque accogliersi il secondo motivo, per difetto di interesse dell’Ingrassiaall’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartell a di pagamento, di cui nega una rituale notifica.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe gli altri.

Non essendovi necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa anche nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo.

Tenuto conto della peculiarità della questione, vanno compensate le spese del giudizio di legittimità e quelle relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel mer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24240-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,c.f. 00833920150, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 110, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] Paolo- Intimato E [OSCURATO:PERSONA], cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende– Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3449/08/2021della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, depositata il 14 . 0 4 .20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 28 febbraio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Estratto di ruolo– Impugnazione –[OSCURATO:PERSONA] RGN 24240/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Dalla sentenza si evince che [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’estratto di ruolo, e a suo mezzo lacartella di pagamento dell’importo di € 20.897,76 per imposte relative all’anno 2003, denunciando di non aver mai ricevuto notifica della stessa. Nel contrasto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che affermava la ritualità della notifica, la Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza n. 4092/10/2015, dopo aver riconosciuto l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, contestata dall’agente della riscossione, accolse le ragioni del contribuente perché non provata la notifica della cartella. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia respinse l’appello della società di riscossione con sentenza n. 3449/08/2021. Il giudice regionale, dopo aver riconosciuto l’ammissibilità del ricorso introduttivo, ha confermato la carenza di prova in ordine alla rituale notifica della cartella, annullando il ruolo e le conseguenti cartelle. L’Agente della riscossione ha censurato la sentenzae ne ha chiesto la cassazione con tre motivi. Il contribuente, cui risulta ritualmente notificato il ricorso, è rimasto intimato. L’Agenzia delle entrate ha depositato un irrituale “atto di costituzione” al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione. La causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 28 febbraio2024. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Il giudice regionale avrebbe erroneamente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso proposto dal contribuente in primo grado; con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccepita inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo; con il terzo motivo si è doluta della violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, RGN 24240/2021 Consigliere rel. Federici primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto carente di prova la corretta notificazione della cartella di pagamento. Anche in considerazione della ragione più liquida, e comunque trattandosi di questione sollevabile d’ufficio, assume priorità vagliare se il ricorso introduttivofosse o meno ammissibile, per carenza di interesse ad una tutela immediata. Con esso si è infatti impugnato l’estratto di ruolo e, a mezzo di esso, la cartell a di pagamento , che dunque costituisc e l’ att o impugnato mediatamente, e che il contribuente medesimo assume invalidamente o per nulla notificato. Ciò alla luce del principio di diritto, dispensato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata» (Cass., Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283). In tema, infatti, la Corte ha ritenuto che, pur dovendosi escludere che l’art. 3-bis cit. abbia natura di norma di interpretazione autentica, né potendo ad essa attribuirsi efficacia retroattiva, «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire», interesse che va dunque dimostrato. Questo collegio condivide il principio sancito dalle sezioni unite in punto di perimetrazione dell’interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento -di cui pur il medesimo debitore denuncia l’omessa o invalida notificazione - , non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la finalità di impugnare la cartella (secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021).RGN 24240/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] le ragioni per le quali il precedente orientamento giurisprudenziale aveva riconosciuto l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, quand’anche non espressamente compreso tra gli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, erano finalizzate ad assicurare la possibilità di far valere l'invalidità stessa di un atto fiscale,non notificato, anche prima di quanto previsto dall’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992. Si assumeva infatti che l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso (Sez. U, 2 ottobre 2015, n. 19704). Ma rispetto al tessuto normativo all’epoca vigente, quelle limitazioni avvertite alla tutela giurisdizionale, foriere del pericolo che la risposta della giustizia potesse giungere in ritardo e solo in termini meramente risarcitori, sono venute meno grazie al riconoscimento di una più ampia tutela del contribuente anche nella fase esecutiva. I principi trovano conferma, così chiarendosi, allo stato, i limiti di impugnabilità degli estratti di ruolo, nel recente intervento della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in tema, con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, ha significativamente evidenziato come il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore, così che «le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell’art. 12, comma 4-bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, il quale – disponendo che il ruolo e la cartella che si assume invalidamene notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto –, innalza la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella. La disposizione censurata restringe la possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall’estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), a causa delle gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, che ha condotto all’enorme RGN 24240/2021 Consigliere rel. Federici proliferazione di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo, con un aumento esponenziale delle cause per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d’eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima. L’abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema e così generano un preoccupante contenzioso seriale non può tuttavia comprimere in via sistematica il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano. Tuttavia, il rimedio alla situazione che si è prodotta coinvolge profili rimessi alla discrezionalità del legislatore; tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative. Con riferimento a questa indefettibile esigenza di superare, in definitiva, la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, va formulato il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall’art. 18 della legge n. 111 del 2023» (così nel principio massimato). Nel caso di specie non appare in alcun modo evidenziata una sola ragione posta dal contribuente a fondamento di un interesse ad una tutela anticipata. Deve dunque accogliersi il secondo motivo, per difetto di interesse dell’Ingrassiaall’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartell a di pagamento, di cui nega una rituale notifica. L’accoglimento del secondo motivo assorbe gli altri. Non essendovi necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa anche nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo. Tenuto conto della peculiarità della questione, vanno compensate le spese del giudizio di legittimità e quelle relative ai gradi di merito. P.Q.M. Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel mer