CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02294/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal PG, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 la Corte di appello di Brescia, investita dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui lo stesso ufficio giudiziario aveva rigettato la richiesta di restituzione di taluni beni immobili, siti in Orzinuovi e confiscati nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha qualificato l'impugnazione come appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., dichiarato la propria incompetenza e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Brescia, individuato quale autorità giudiziaria competente a procedere. 2. Il Tribunale del riesame di Brescia, ritenendo, a sua volta, la propria incompetenza in favore della Corte di appello della stessa città, ha sollevato conflitto negativo di competenza. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 30 novembre 2021, dichiararsi la competenza della Corte di appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte. 2. Ritiene il Collegio che il conflitto debba essere risolto affermando la competenza della Corte di appello di Brescia. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto alla Corte di appello di Brescia, individuata quale giudice dell'esecuzione, come terzo interessato alla restituzione di alcuni beni immobili che gli sono stati trasferiti, con decreto del 22 maggio 2018, nell'ambito della procedura esecutiva scaturita dal pignoramento trascritto il 16 marzo 2015 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e che sono stati sottoposti a sequestro conservativo e, quindi, a confisca, diretta e per equivalente, nel procedimento penale promosso a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] per reati di natura fiscale.3.1. Il giudice adito ha disatteso l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo della priorità temporale della trascrizione del sequestro conservativo disposto in sede penale rispetto a quella del pignoramento che ha dato il via all'esecuzione forzata. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la Corte di appello ha ritenuto la propria incompetenza in ragione della attuale pendenza del procedimento penale nel quale [OSCURATO:PERSONA] è imputato e nel cui contesto la confisca è stata ordinata, definito — dopo il parziale annullamento della sentenza di secondo grado del 14 luglio 2016, pronunziato dalla Corte di cassazione con sentenza dell'il ottobre 2017 — con provvedimento, emesso in sede di rinvio, del 10 giugno 2019, avverso il quale pende ricorso per cassazione. In diritto, ha fatto, pertanto, applicazione del principio, sancito dal massimo consesso nomofilattico, secondo cui «In tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame» (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938). In ossequio a tale indirizzo, ha, dunque, proceduto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla qualificazione come appello cautelare dell'opposizione, erroneamente proposta mediante incidente di esecuzione, e trasmesso gli atti al Tribunale del riesame. 4. Così facendo, la Corte di appello ha tuttavia trascurato che — secondo quanto indicato nello stesso provvedimento dichiarativo dell'incompetenza (cfr. pag. 2) e confermato dal Tribunale del riesame in quello con il quale è stato sollevato il conflitto che il Collegio è chiamato a dirimere — dal rigetto, da parte della Corte di cassazione, con sentenza dell'Il ottobre 2017 e con riferimento al delitto ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] al capo B) della rubrica, del ricorso da lui presentato avverso la prima sentenza della Corte di appello di Brescia è discesa l'irrevocabilità della condanna in relazione a tale reato, cui accede la confisca dei beni della cui restituzione oggi si discute. Già con la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Brescia il 14 maggio 2015, la confisca, diretta e per equivalente, dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata, invero, disposta quale conseguenza della condanna per i delitti, contestati al capo B) ed unificati sotto il vincolo della continuazione, sanzionati dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere egli indicato, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ed al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture e di altri documenti per operazioni inesistenti emessi dalle società e per i valori indicati in imputazione (in questo senso si pongono le univoche indicazioni tratta dalla citata sentenza della Corte di cassazione n. 15788 dell'Il ottobre 2017, dep. 2018). L'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a detto reato è stata confermata dalla Corte di appello con sentenza del 14 luglio 2016, avverso la quale è stato presentato ricorso per cassazione che, nondimeno, è stato, in relazione a tale addebito, rigettato. La decisione di secondo grado è stata, invece, cassata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai capi A) e D), che attengono, rispettivamente ad una fattispecie associativa ed al reato punito dall'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per i quali, disposta in primo grado, l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello aveva ribaltato, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, la decisione, pervenendo alla condanna poi annullata, per questa parte, dalla Corte di cassazione. Nel giudizio di rinvio è stata dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ed è stata, invece, confermata l'affermazione della penale responsabilità, in relazione al delitto associativo, di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto nuovo ricorso per cassazione, che, per quanto consta, è tuttora pendente. 5. La corretta ricostruzione dello sviluppo della vicenda processuale consente di rilevare come, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello di Brescia, la confisca della cui revoca si discute sia divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del 14 giugno 2016 con specifico riferimento al reato la cui commissione ha determinato l'adozione, quale misura di sicurezza patrimoniale, del provvedimento ablatorio. L'attribuzione della competenza a conoscere dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento reso dalla Corte di appello di Brescia il 4 gennaio 2021 deve, allora, avvenire nel rispetto del principio di diritto, sancito dalla giurisprudenza di legittimità in coerenza con le indicazioni promananti dalle Sezioni Unite (cfr. la sentenza n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, in motivazione, pag. 11), secondo cui «L'istanza di restituzione del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta la confisca con sentenza irrevocabile, deve essere proposta al giudice dell'esecuzione» (Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Zecchi, Rv. 277940; Sez. 3, n. 58444 del 04/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 275459; Sez. 1, n. 47312 del 11/11/2011, Lazzoi, Rv. 251415).Non è senza significato, del resto, che tale indirizzo ermeneutico sia stato ribadito, con la sopra citata sentenza n. 50363 del 29/10/2019, nell'ambito di procedimento penale vertente sulla restituzione, in favore di un terzo rimasto estraneo al giudizio, di altro bene rientrante nel compendio confiscato, in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], in dipendenza della sua condanna per il reato ascrittogli al capo B), in quell'occasione essendo stata attestata la, invero pacifica, diretta correlazione tra la condanna, irrevocabile, per il reato ascrittogli al capo B) ed il provvedimento ablatorio. P.Q.M. Dichiara la competenza della Corte di appello di Brescia, cui dispone tra