CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 40935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza resa il 9 ottobre 2020 dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato tutti gli imputati responsabili del delitto di occupazione abusiva di diversi appartamenti situati all'interno di un immobile sottoposto a confisca non definitiva. Avverso la detta sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati con atto comune sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha correttamente qualificato l'impugnazione come ricorso, poiché relativa a sentenza del Giudice di Pace che ha condannato a pena pecuniaria, in forza dell'art. 37 del d.lgs 274/2000 che dispone l'inappellabilità della detta sentenza da parte dell'imputato quando nel giudizio non vi è stata costituzione di parte civile, e ha trasmesso gli atti a questa Corte di Cassazione-. Va tuttavia osservato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che sottoscrive il ricorso congiunto, non è legittimata a patrocinare dinanzi a questa Corte. Va ricordato in questa sede che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272010 — 01). Ne consegue che la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza (nella specie, di correzione di errore materiale) presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame.(Sez. 6 - n. 42385 del 17/09/2019 Cc. (dep. 15/10/2019 ) Rv. 277208 - 01 ) Nel rispetto di questi principi l'impugnazione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi 2. Per le ragioni suesposte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con le determinazioni conseguenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 8 luglio 2022 il consigliere estensore Il Presidente O