CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18264/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Medio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 15454/2025 depositata il30/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24600/2025Numero sezionale 2247/2026Numero di raccolta generale 18264/2026Data pubblicazione 06/06/20261. – Con ordinanza del 30 ottobre 2025, n. 15454, il Tribunale di Lecceha dichiarato la propria incompetenza a decidere la controversia, essendocompetente il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia diimpresa, fissando per la riassunzione il termine di tre mesi dallacomunicazione.Ha rilevato che la domanda proposta è volta all’accertamento dellanullità della fideiussione, fra l’altro per la violazione dell’art. 2, comma 2,lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto conforme allo schema ABIe che la banca ha eccepito l’incompetenza per materia del giudice adito, infavore della sezione specializzata per le imprese. Pertanto, in virtù dell’art.3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 168 del 2003, ha ritenuto la controversia –ivi comprese le domande connesse inerenti al medesimo contratto ai sensidel comma 3 dell’art. 3 – devoluta alla sezione specializzata per leimprese, che, ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, ha individuato in quellapresso il Tribunale di Napoli.2. – Propone regolamento necessario di competenza [OSCURATO:PERSONA],insistendo per la competenza del tribunale adìto.Le parti intimate hanno depositato i controricorsi.Il P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli,sezione specializzata in materia di impresa.Il ricorrente ha depositato la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorrente censura la pronuncia impugnata, rilevando come, conl’atto di citazione, egli avesse chiesto la decadenza della banca dalle suepretese, atteso l’accertamento già compiuto con forza di giudicato nellasentenza della Corte d’appello di Lecce n. 464/2023 in ordine alla nullitàdella clausola derogativa delle decadenze ex art. 1957 c.c. nell’ambito delmedesimo contratto di fideiussione, onde nessun giudizio più verte su taleprofilo, ormai coperto dal giudicato.Numero registro generale 24600/2025Numero sezionale 2247/2026Numero di raccolta generale 18264/2026Data pubblicazione 06/06/20262. – Il ricorso è infondato.2.1. – Dall’esame degli atti del processo, consentita attesa la naturadel regolamento di competenza, risulta che l’invocata sentenza della Corted’appello di Lecce n. 464/2023 ha concluso il giudizio avente ad oggettol’azione revocatoria dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale,proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell’art. 2901 c.c.,confermando la sentenza n. 2526/2019 del Tribunale di Lecce, che avevadichiarato l’atto inefficace nei confronti della banca.Nella motivazione, la corte territoriale ha rilevato che la dedotta nullitàdei contratti di fideiussione per violazione del divieto di inteseanticoncorrenziali, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del1990, restava del tutto «irrilevante ai fini del decidere» quellacontroversia, atteso che «la ratio che fonda l’azione revocatoria ordinaria(ex art. 2901 c.c.) prescinde dall’accertamento del credito, a tutela delquale la stessa è proposta; è infatti sufficiente (…) anche solo una meraaspettativa di credito».Ha poi aggiunto: «Ogni questione sulla validità delle obbligazionifideiussorie, invece, è riservata alla competenza dell’autorità giudiziariapreposta all’accertamento del credito, e può essere sollevata anche in fasedi esecuzione. Ad ogni buon conto, è opportuno rilevare, incidentertantum, quanto stabilito dalla recente giurisprudenza della suprema corte(…)» e che la clausola contenuta nel modulo ABI di deroga all’art. 1957c.c. «è certamente nulla, ma non inficia l’intero contratto».Ne deriva che, correttamente, la corte territoriale, nella sentenza quiinvocata come giudicato, ha ritenuto sufficiente una mera ragione dicredito per l’accoglimento dell’azione di cui all’art. 2901 c.c., mentre, nonaltrettanto correttamente sul piano della tecnica di motivazione, ha intesoaggiungere un obiter dictum circa la validità del contratto stesso: tema,tuttavia, che per espresso riconoscimento della Corte d’appello noncostituiva oggetto di quel processo, né quindi materia su sui essa potesseNumero registro generale 24600/2025Numero sezionale 2247/2026Numero di raccolta generale 18264/2026Data pubblicazione 06/06/2026spendere argomenti, né statuire alcunché: onde quella affermazioneimpropria né costituisce soccombenza, né fonda l’interesse ad impugnate,né forma il giudicato.2.2. – Ed allora, in applicazione del principio di diritto, più volteenunciato da questa Corte (sin da Cass. 10 marzo 2021, n. 6523 e Cass. 6luglio 2022, n. 21429), la competenza a decidere sulla controversiariguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schemacontrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti conl’art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta alla sezione specializzata in materiadi impresa.3. – Va, in conclusione, dichiarata la competenza del Tribunale diNapoli, sezione specializzata in materia di impresa, a decidere lacontroversia; al medesimo va rimessa la liquidazione delle spese delregolamento. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso per regolamento e dichiara la competenzadel Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, adecidere la controversia; rimette al giudice del merito la liquidazione dellespese del regolamento.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]